13.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov (Repubblica slovacca) il 29 dicembre 2014 — Helena Kolcunová/Provident Financial s. r. o.

(Causa C-610/14)

(2015/C 118/17)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Prešov

Parti

Ricorrente: Helena Kolcunová

Convenuta: Provident Financial s. r. o.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13»), debba essere interpretata nel senso che il servizio di garanzia del rimborso rateale del credito al consumo, oggetto del quale è la riscossione in contanti dei ratei del credito versati dal consumatore, rappresenta l’oggetto principale della prestazione nel credito al consumo o se si tratti dell’oggetto principale di un contratto specifico.

2)

Se la direttiva 87/102/CEE (2) del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata e integrata dalla direttiva 98/7/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, debba essere interpretata nel senso che il TAEG include anche la remunerazione per la riscossione in contanti dei ratei del credito, o di una sua parte, qualora la remunerazione ecceda considerevolmente i costi necessari di tale servizio accessorio, e se l’articolo 14 di detta direttiva debba essere interpretato nel senso che le disposizioni relative all’istituto del TAEG sono eluse qualora la remunerazione del servizio accessorio ecceda considerevolmente i costi dello stesso e non sia conteggiata nel TAEG.

3)

Se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che, per soddisfare il requisito della trasparenza di un servizio accessorio (qualora si tratti effettivamente di un servizio accessorio e non del prezzo/remunerazione del credito stesso) per il quale sono pagati oneri amministrativi, è sufficiente che il prezzo di detto servizio amministrativo sia chiaro e comprensibile (oneri amministrativi), anche se non sia specificato l’oggetto della prestazione corrispondente al servizio medesimo.

4)

Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che la mera circostanza che gli oneri amministrativi siano compresi nel calcolo del TAEG significa che si tratta del prezzo/remunerazione del credito e se ciò osti a un controllo giurisdizionale sugli stessi ai fini di detta direttiva.

5)

Qualora la risposta alla questione n. 3 sia nel senso che l’oggetto del servizio amministrativo per il quale devono essere pagati gli oneri amministrativi è sufficientemente trasparente, se, in tal caso, il servizio amministrativo, con tutti gli adempimenti che esso potenzialmente comporta, rappresenti l’oggetto principale del credito al consumo.

6)

Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che, ai fini di tale direttiva, sono compresi nel prezzo/remunerazione del credito non solo gli interessi ma anche gli oneri del creditore (se già contemplati nel contratto, nelle condizioni generali di vendita o nel tariffario) e se quindi tali oneri, quali eventuale prezzo/retribuzione del credito, non possano formare oggetto di controllo sotto il profilo della loro proporzionalità rispetto al servizio per il quale devono essere pagati.


(1)  GU L 95, pag. 29.

(2)  GU 1987, L 42, pag. 48.

(3)  GU L 101, pag. 17.