13.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 118/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov (Repubblica slovacca) il 29 dicembre 2014 — Helena Kolcunová/Provident Financial s. r. o.
(Causa C-610/14)
(2015/C 118/17)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Okresný súd Prešov
Parti
Ricorrente: Helena Kolcunová
Convenuta: Provident Financial s. r. o.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13»), debba essere interpretata nel senso che il servizio di garanzia del rimborso rateale del credito al consumo, oggetto del quale è la riscossione in contanti dei ratei del credito versati dal consumatore, rappresenta l’oggetto principale della prestazione nel credito al consumo o se si tratti dell’oggetto principale di un contratto specifico. |
2) |
Se la direttiva 87/102/CEE (2) del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata e integrata dalla direttiva 98/7/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, debba essere interpretata nel senso che il TAEG include anche la remunerazione per la riscossione in contanti dei ratei del credito, o di una sua parte, qualora la remunerazione ecceda considerevolmente i costi necessari di tale servizio accessorio, e se l’articolo 14 di detta direttiva debba essere interpretato nel senso che le disposizioni relative all’istituto del TAEG sono eluse qualora la remunerazione del servizio accessorio ecceda considerevolmente i costi dello stesso e non sia conteggiata nel TAEG. |
3) |
Se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che, per soddisfare il requisito della trasparenza di un servizio accessorio (qualora si tratti effettivamente di un servizio accessorio e non del prezzo/remunerazione del credito stesso) per il quale sono pagati oneri amministrativi, è sufficiente che il prezzo di detto servizio amministrativo sia chiaro e comprensibile (oneri amministrativi), anche se non sia specificato l’oggetto della prestazione corrispondente al servizio medesimo. |
4) |
Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che la mera circostanza che gli oneri amministrativi siano compresi nel calcolo del TAEG significa che si tratta del prezzo/remunerazione del credito e se ciò osti a un controllo giurisdizionale sugli stessi ai fini di detta direttiva. |
5) |
Qualora la risposta alla questione n. 3 sia nel senso che l’oggetto del servizio amministrativo per il quale devono essere pagati gli oneri amministrativi è sufficientemente trasparente, se, in tal caso, il servizio amministrativo, con tutti gli adempimenti che esso potenzialmente comporta, rappresenti l’oggetto principale del credito al consumo. |
6) |
Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che, ai fini di tale direttiva, sono compresi nel prezzo/remunerazione del credito non solo gli interessi ma anche gli oneri del creditore (se già contemplati nel contratto, nelle condizioni generali di vendita o nel tariffario) e se quindi tali oneri, quali eventuale prezzo/retribuzione del credito, non possano formare oggetto di controllo sotto il profilo della loro proporzionalità rispetto al servizio per il quale devono essere pagati. |