16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/7


Ricorso presentato il 22 dicembre 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-601/14)

(2015/C 089/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Traversa, F. Moro, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, è venuta meno all'obbligo di cui l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE (1);

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 2004/80/CE istituisce un sistema di cooperazione tra le autorità nazionali per facilitare l'accesso delle vittime di reato in tutta l'Unione europea ad indennizzo adeguato nelle situazioni transfrontaliere. Il regime opera sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. Per garantire l'operatività di tale sistema di cooperazione, l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva impone agli Stati membri di essere dotati o di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime. Tale obbligo deve essere inteso come riferito a tutti i reati intenzionali violenti e non riguarda soltanto alcuni di essi.

L'ordinamento italiano prevede un regime nazionale di indennizzo delle vittime di reato costituito da una serie di leggi speciali relative all'indennizzo di determinati reati intenzionali violenti, ma non prevede un sistema generale di indennizzo che riguardi le vittime di tutti i reati che il codice penale italiano individua e qualifica come intenzionali violenti. In particolare, l'ordinamento italiano non prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti della c.d. «criminalità comune» non coperti dalle leggi speciali.

Di conseguenza, va constatato che la Repubblica italiana è venuta meno all'obbligo di cui l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE.


(1)  Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15).