16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) l'11 dicembre 2014 — PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Causa C-574/14)

(2015/C 089/03)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Convenuto: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 107 [TFUE], in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, [TUE] nonché con l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione della Commissione europea del 25 settembre 2007 (1), debbano essere interpretati nel senso che, qualora la Commissione europea ritenga un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune, il giudice nazionale non è competente a verificare se le disposizioni nazionali riconosciute come aiuti di Stato autorizzati siano compatibili con le finalità enunciate nella comunicazione della Commissione relativa al metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili (in prosieguo: il «Metodo sui costi incagliati»).

2)

Se l’articolo 107 [TFUE], in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, [TUE] nonché con l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della decisione della Commissione europea del 25 settembre 2007, interpretati alla luce dei punti 3.3 e 4.2 del Metodo sui costi incagliati, debbano essere intesi nel senso che, nell’attuare un programma di aiuti di Stato ritenuto dalla Commissione europea compatibile con il mercato comune, l’adeguamento annuale dei costi incagliati per i produttori che fanno parte di gruppi di imprese deve essere effettuato sul presupposto che rileva soltanto l’appartenenza del produttore ad un gruppo sulla base della situazione esposta negli allegati all’atto giuridico sottoposto alla valutazione della Commissione europea, o se, invece, per ogni anno in cui viene effettuato l’adeguamento dei costi incagliati, si debba tener conto dell’effettiva appartenenza, all’epoca, del beneficiario del programma di aiuti di Stato connessi ai costi incagliati a un gruppo che include altri produttori rientranti nel suddetto programma.


(1)  2009/287/CE: Decisione della Commissione, del 25 settembre 2007, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Polonia nell’ambito di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità e all’aiuto di Stato che la Polonia prevede di concedere a titolo di compensazione per la risoluzione volontaria di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità [notificata con il numero C(2007) 4319] (GU L 83, pag. 1).