2.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/18


Impugnazione proposta il 9 dicembre 2014 da Jean-Charles Marchiani avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 ottobre 2014, causa T-479/13, Marchiani/Parlamento

(Causa C-566/14 P)

(2015/C 034/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Charles Marchiani (rappresentante: C.-S. Marchiani, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Annullamento della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 ottobre 2014, Jean-Charles Marchiani/Parlamento europeo, pronunciata nella causa T-476/13.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente fa valere cinque motivi.

In primo luogo, egli ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto rifiutando di applicare al suo caso i testi recanti le misure di applicazione dello statuto dei deputati europei. Infatti, la decisione del 4 luglio 2013 sarebbe stata adottata in esito ad un procedimento irregolare, in quanto contrario alla decisione dell’ufficio del Parlamento europeo del 19 maggio e del 9 luglio 2008, recante le misure di applicazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo. Inoltre, tale decisione sarebbe stata adottata, in senso più ampio, in violazione dei principi del contraddittorio e del rispetto dei diritti della difesa.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e viziato il suo ragionamento con una motivazione contraddittoria, facendo riferimento alla regolamentazione FID, abrogata fin dal 2009. D’altro lato, il Tribunale, il quale inizialmente avrebbe rinviato alla suddetta regolamentazione FID, avrebbe successivamente abbandonato qualsiasi riferimento a quest’ultima, per far valere come fondamento giuridico esclusivo il regolamento finanziario dell’Unione europea, pubblicato nel 2012.

In terzo luogo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto addossandogli interamente l’onere della prova.

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe gravemente violato il principio di imparzialità che grava su qualsiasi autorità dell’Unione europea nell’esercizio delle sue funzioni. Infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto in alcun conto le funzioni politiche precedentemente svolte dal segretario generale del Parlamento europeo, autore della decisione controversa.

In ultimo luogo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto accettando che la decisione del 4 luglio 2013 statuisse su importi il cui recupero sarebbe comunque prescritto. Il ricorrente ritiene così che la violazione, da parte del Tribunale, delle regole di prescrizione abbia comportato una violazione del principio di irretroattività degli atti comunitari, del principio del legittimo affidamento, nonché del principio del termine ragionevole.