26.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 26/21


Impugnazione proposta il 27 novembre 2014 da DK Recycling und Roheisen GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2014, causa T-630/13, DK Recycling und Roheisen GmbH/Commissione europea

(Causa C-540/14 P)

(2015/C 026/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DK Recycling und Roheisen GmbH (rappresentanti: S. Altenschmidt e P.-A. Schütter, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di

1.

annullare la sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 nella causa T-630/13 nella parte in cui, per il resto, si respinge il ricorso, nel punto 2 del dispositivo;

2.

accogliere in toto la domanda sub 1) formulata in primo grado nel ricorso, nel senso di annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [C/2013) 5666] (1), nella parte in cui respinge la registrazione degli impianti menzionati all’allegato I, lettera A), con i codici identificativi DE000000000001320 e DE-new-14220-0045 nell’elenco — trasmesso dalla Germania alla Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE — di impianti disciplinati da detta direttiva e l’assegnazione a titolo gratuito ai medesimi di quantitativi annui provvisori di quote di emissione;

3.

in subordine, annullare la sentenza sub 1) e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

4.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente lamenta la violazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, seconda frase, terza ipotesi, dello Statuto della Corte di giustizia. Il Tribunale, in spregio ai diritti fondamentali e al principio di proporzionalità, avrebbe ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione il diniego di un’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito da parte della Commissione sulla base di una clausola relativa a difficoltà eccessive di uno Stato membro. La sentenza impugnata lederebbe la ricorrente nei suoi diritti sanciti dagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La ricorrente osserva, in merito al motivo di impugnazione indicato, che la Commissione, nel disciplinare l’assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni nella decisione 2011/278/UE, non ha adottato provvedimenti per una sufficiente tutela dei diritti fondamentali individuali. L’assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni ai sensi della decisione 2011/278/UE avverrebbe mediante fattori di calcolo caratterizzanti. La decisione in parola non conterrebbe però alcuna disciplina che autorizzi un’ulteriore assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni nei casi in cui l’assegnazione, attraverso l’utilizzo dei fattori di calcolo caratterizzanti, determini nel singolo caso un onere straordinario o difficoltà eccessive.

Il rigetto del ricorso lederebbe i diritti fondamentali della Carta e il principio di proporzionalità. Il Tribunale avrebbe tenuto conto soltanto degli oneri che si presentano tipicamente nel sistema di scambio di quote di emissioni e del regime di assegnazione ai sensi della decisione 2011/278/UE. Contrariamente alla giurisprudenza della Corte, il Tribunale avrebbe completamente ignorato la necessaria tutela dei diritti fondamentali individuali della ricorrente.


(1)  GU L 240, pag. 27.