26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/20 |
Impugnazione proposta il 24 novembre 2014 da Vadzim Ipatau avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 23 settembre 2014, causa T-646/11, Ipatau/Consiglio
(Causa C-535/14 P)
(2015/C 026/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vadzim Ipatau (rappresentante: M. Michalauskas, avocat)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale del 23 settembre (causa T-646/11); |
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statuire in via definitiva sulla controversia oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca; |
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condannare il Consiglio alle spese, comprese le spese dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente invoca quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.
In primo luogo, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nel negare alla proposizione di una domanda di gratuito patrocinio qualsiasi effetto sospensivo sul termine previsto per proporre un ricorso di annullamento contro l’atto impugnato.
In secondo luogo, essa contesta al Tribunale di aver commesso una violazione dei diritti della difesa. Infatti, il Tribunale avrebbe dichiarato che il Consiglio non era tenuto a comunicare al ricorrente gli elementi valutati a carico né a riconoscergli l’opportunità di essere sentito prima dell’adozione della decisione 2012/642/PESC (1) e del regolamento di esecuzione n. 1017/2012 (2).
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che le motivazioni degli atti controversi fossero sufficienti.
Da ultimo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare che gli atti controversi non erano sproporzionati.
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7).