26.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 26/15


Impugnazione proposta il 17 novembre 2014 da Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 settembre 2014, causa T-112/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Commissione europea

(Causa C-517/14 P)

(2015/C 026/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (rappresentanti: M. Loschelder, V. Schoene, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi, Nederlandse Zuivelorganisatie

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di

annullare l’ordinanza impugnata e il regolamento (UE) n. 1121/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Edam Holland (IGP)] (1);

in subordine, rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione al rimborso delle spese necessarie della ricorrente per il procedimento di ricorso e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: il Tribunale sostiene che la ricorrente non abbia alcun interesse ad agire giacché il regolamento impugnato conterrebbe la precisazione che il termine «Edam» è generico. La formulazione controversa nel regolamento sull’iscrizione sarebbe tuttavia solamente tautologica. Contrariamente alla posizione assunta dal Tribunale, l’annullamento del regolamento sull’iscrizione concederebbe al riguardo ai membri un vantaggio generatore dell’interesse ad agire. Pertanto, il ricorso sarebbe ricevibile nonché fondato. La precisazione sarebbe difatti accolta dai richiedenti olandesi. In proposito la Commissione avrebbe agito in modo erroneo qualora non avesse ugualmente fornito la precisazione.

Secondo motivo: la ricorrente adduce che, in passato, i suoi membri avrebbero fornito latte nei Paesi Bassi che poteva essere e probabilmente era stato ivi trasformato in Gouda o Edam. Il Tribunale non avrebbe dedotto da ciò alcun interesse ad agire. L’argomento proposto sarebbe cioè infondato. Il Tribunale avrebbe pertanto falsificato gli atti, dato che l’asserto risulterebbe fondato. Inoltre, secondo il Tribunale, la ricorrente non avrebbe proposto la sua opposizione e il suo ricorso per i «produttori di latte». Anche questo costituirebbe una falsificazione degli atti, poiché l’opposizione sarebbe interposta per i membri della ricorrente nella misura in cui questi trasformano e vendono latte (il latte venduto nei Paesi Bassi diventerebbe latte trasformato) e commercializzano formaggi.

Terzo motivo: il Tribunale sostiene che il rigetto dell’opposizione non giustifichi alcun interesse proprio ad agire della ricorrente. Difatti l’impugnazione non sarebbe stata giuridicamente della ricorrente, bensì della Repubblica federale di Germania. In vigenza del regolamento di base (CE) n. 510/2006 (2) ciò non troverebbe corrispondenza nella situazione giuridica e, diversamente da quanto esposto dal Tribunale, la questione in parola non sarebbe stata ancora oggetto di decisione da parte di detto Tribunale ai fini del suddetto regolamento di base. Il regolamento di base (CE) n. 510/2006 e il regolamento (CEE) n. 2081/92 (3), suo predecessore, presentano differenze che il Tribunale non avrebbe valutato e secondo le quali in ogni caso, in vigenza del regolamento di base, gli opponenti come la ricorrente fanno valere i propri diritti di opposizione.

Quarto motivo: il Tribunale respingerebbe l’argomento della ricorrente secondo cui l’etichetta blu IGP dell’Unione europea concederebbe ai produttori olandesi un vantaggio concorrenziale rispetto ai membri della ricorrente, il che non sarebbe corretto. Il vantaggio concorrenziale sussisterebbe e giustificherebbe un interesse ad agire dei membri della ricorrente circa l’annullamento del regolamento sull’iscrizione.


(1)  GU L 317, pag. 14.

(2)  Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, GU L 93, pag. 12.

(3)  Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, GU L 208, pag. 1.