26.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 26/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 4 novembre 2014 — SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Causa C-487/14)

(2015/C 026/11)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: SC Total Waste Recycling SRL

Resistente: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debba ritenere che la spedizione di rifiuti effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nella notifica», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 (1), si riferisca ai mezzi di trasporto indicati negli allegati I A e I B di detto regolamento (su strada, per ferrovia, via mare, per via aerea, per idrovia interna).

2)

Se la mancata comunicazione alle autorità di modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni di una spedizione autorizzata, secondo il disposto dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, possa dare luogo alla constatazione che la spedizione di rifiuti è effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nella notifica», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera d), di detto regolamento, e che, di conseguenza, si tratta di una spedizione di rifiuti illegale.

3)

Se occorra considerare che intervenga una modifica essenziale delle modalità e/o condizioni di una spedizione autorizzata, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, nel caso in cui la spedizione di rifiuti entra nel paese di transito indicato per un valico di frontiera diverso da quello specificato nell’autorizzazione o nella notifica.

4)

Nell’ipotesi in cui una spedizione di rifiuti in entrata nel paese di transito per un luogo diverso da quello specificato nell’autorizzazione o nella notifica debba essere considerata una spedizione di rifiuti illegale, se si possa considerare proporzionata un’ammenda comminata per tale motivo il cui importo corrisponda a quello dell’ammenda irrogabile in caso di violazione dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione e di trasmettere una notifica scritta preventiva.


(1)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1).