2.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 34/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 30 ottobre 2014 — Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH
(Causa C-481/14)
(2015/C 034/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Jørn Hansson
Resistente: Jungpflanzen Grünewald GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se nello stabilire l’«equa compensazione» che l’autore dell’infrazione è tenuto a versare al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2100/94 (1) per il fatto di compiere gli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento senza averne titolo, occorra sempre applicare in modo forfettario una determinata «maggiorazione per l’autore dell’infrazione» in aggiunta ai diritti normalmente richiesti nella medesima zona per gli atti indicati nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento citato nel quadro di una licenza accordata a condizioni di mercato. Se ciò risulti dall’articolo 13, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva di applicazione (2)? |
2) |
Se nello stabilire l’«equa compensazione» che l’autore dell’infrazione è tenuto a versare al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2100/94 per il fatto di compiere gli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento senza averne titolo, occorra tener conto, nel singolo caso concreto, in aggiunta ai diritti normalmente richiesti nella medesima zona per gli atti indicati nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 nel quadro di una licenza accordata a condizioni di mercato, anche delle circostanze e delle considerazioni che seguono quali elementi idonei a giustificare una maggiorazione della compensazione:
|
3) |
Se nello stabilire l’«equa compensazione» che l’autore dell’infrazione è tenuto a versare al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2100/94 per il fatto di compiere gli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento senza averne titolo, si debba tener conto anche degli interessi maturati sulla compensazione dovuta annualmente in ragione del tasso di mora ordinario, qualora occorra ritenere che parti contrattuali ragionevoli avrebbero previsto tali interessi. |
4) |
Se ai fini del calcolo del «danno subito (…) per l’atto di cui trattasi» che l’autore dell’infrazione è tenuto a risarcire al titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 per il fatto di compiere gli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento senza averne titolo, debbano essere presi in considerazione come base di calcolo, i diritti normalmente richiesti nella medesima zona per gli atti indicati nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 nel quadro di una licenza accordata a condizioni di mercato. |
5) |
In caso di risposta affermativa alla quarta questione:
|
6) |
Se l’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 debba essere interpretato nel senso che il profitto realizzato dall’autore dell’infrazione integra un «danno» ai sensi della disposizione in parola che può essere richiesto in aggiunta a un’equa compensazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 o se un profitto realizzato dall’autore dell’infrazione dovuto a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 sia dovuto, in caso di condotta colposa, soltanto in via alternativa rispetto all’equa compensazione di cui all’articolo 94, paragrafo 1. |
7) |
Se il diritto al risarcimento del danno a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 osti a disposizioni nazionali secondo cui il titolare della privativa per ritrovati vegetali, cui, nell’ambito di un procedimento sommario per violazione di una siffatta privativa, sono imputate le spese di lite con efficacia di giudicato, non può ottenere il rimborso di tali spese sulla base di disposizioni del diritto materiale neppure se egli è risultato vincitore in un successivo procedimento di merito vertente sulla medesima violazione della privativa per ritrovati vegetali. |
8) |
Se il diritto al risarcimento del danno derivante dall’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 osti a disposizioni nazionali secondo cui il danneggiato non può, al di fuori degli stretti limiti del procedimento di liquidazione delle spese, esigere alcun risarcimento per il tempo da esso impiegato nella gestione stragiudiziale e giudiziale del risarcimento del danno, nei limiti in cui esso non eccede il normale dispiego di tempo. |
(1) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).
(2) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (in prosieguo: la «direttiva di applicazione») (GU L 157, pag. 45).