15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/10 |
Impugnazione proposta il 29 settembre 2014 da H avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 luglio 2014, causa T-271/10, H/Consiglio e a.
(Causa C-455/14 P)
(2014/C 448/13)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: H (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare l’ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2014, causa T-271/10, H/Consiglio e a., nella parte in cui respinge la domanda della ricorrente diretta all’annullamento della decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale dell’EUPM, con cui la ricorrente è stata riassegnata al posto di «Criminal Justice Adviser — Prosecutor» presso l’ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) e, ove necessario, della decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capomissione, di cui all’articolo 6 della decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2009, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (1) nonché, in secondo luogo, la domanda di risarcimento dei danni; |
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rinviare la causa dinanzi al Tribunale; |
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condannare i convenuti in primo grado alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce i motivi seguenti:
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violazione dei diritti della difesa; |
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violazione dell’articolo 114 del regolamento di procedura; |
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errore di diritto; |
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violazione del diritto dell’Unione. |