15.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 448/10


Impugnazione proposta il 29 settembre 2014 da H avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 luglio 2014, causa T-271/10, H/Consiglio e a.

(Causa C-455/14 P)

(2014/C 448/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: H (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2014, causa T-271/10, H/Consiglio e a., nella parte in cui respinge la domanda della ricorrente diretta all’annullamento della decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale dell’EUPM, con cui la ricorrente è stata riassegnata al posto di «Criminal Justice Adviser — Prosecutor» presso l’ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) e, ove necessario, della decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capomissione, di cui all’articolo 6 della decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2009, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (1) nonché, in secondo luogo, la domanda di risarcimento dei danni;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare i convenuti in primo grado alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i motivi seguenti:

violazione dei diritti della difesa;

violazione dell’articolo 114 del regolamento di procedura;

errore di diritto;

violazione del diritto dell’Unione.


(1)  GU L 322, pag. 22.