1.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 431/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 18 settembre 2014 — Heart Life Croce Amica Srl/Regione Piemonte
(Causa C-426/14)
(2014/C 431/21)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parti nella causa principale
Ricorrente: Heart Life Croce Amica Srl
Convenuto: Regione Piemonte
Questioni pregiudiziali
1) |
Dica la Corte di Giustizia se il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici — nel caso in esame, trattandosi di contratti esclusi, i principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità — osti ad una normativa nazionale che permetta l'affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario ad associazioni di volontariato prevalentemente organizzate in base a prestazioni d'opera non retribuita ed a fronte dell'esclusiva erogazione del rimborso delle spese effettivamente sostenute; |
2) |
Ove siffatta tipologia di affidamento venga ritenuta compatibile con il diritto comunitario, dica la Corte di Giustizia se nella nozione di «esclusiva erogazione del rimborso delle spese effettivamente sostenute» possano rientrare anche i costi «indiretti e generali» connessi all'attività stabilmente svolta dall'associazione di volontariato, quali la manutenzione straordinaria dei mezzi utilizzati per il servizio, i pasti degli operatori, le retribuzioni del personale amministrativo e del coordinatore amministrativo in relazione ai servizi resi, i necessari collegamenti telefonici e radio tra la centrale operativa dei servizi di trasporto sanitario e le postazioni dell’associazione. |