24.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 421/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spagna) il 10 settembre 2014 — Banco Primus, S.A./Jesús Gutiérrez García
(Causa C-421/14)
2014/C 421/28
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander
Parti
Ricorrente: Banco Primus, S.A.
Convenuto: Jesús Gutiérrez García
Questioni pregiudiziali
Prima questione:
1) |
Se la disposizione Transitoria 4a della legge 1/2013 debba essere interpretata nel senso che essa non può costituire un ostacolo alla tutela del consumatore. |
2) |
Se, ai sensi della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e, segnatamente, dei suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di assicurare la tutela dei consumatori ed utenti in conformità dei principi di equivalenza ed effettività, al consumatore sia consentito denunciare la presenza di clausole abusive oltre il tempo previsto dalla disposizione nazionale per effettuare tale denuncia, in modo che il giudice nazionale invalidi tali clausole. |
3) |
Se, ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e, segnatamente, dei suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di assicurare la tutela dei consumatori ed utenti in conformità dei principi di equivalenza ed effettività il giudice nazionale debba rilevare d’ufficio l’esistenza di una clausola abusiva, traendo le opportune conseguenze, anche quando abbia previamente deciso in senso contrario o abbia negato tale valutazione con decisione definitiva conformemente alla disposizione di diritto processuale interno. |
Seconda questione:
4) |
Secondo quali criteri il rapporto qualità/prezzo possa influire sul controllo di abusività dei termini non sostanziali del contratto. Se al momento di eseguire tale controllo indiretto su detti termini, sia pertinente tenere conto dei limiti legali ai prezzi imposti dalle norme nazionali. Se possa accadere che talune pattuizioni, valide se considerate in astratto, perdano validità in seguito alla considerazione che il prezzo dell’operazione risulta molto elevato rispetto al normale prezzo di mercato. |
Terza questione:
5) |
Se ai fini dell’articolo 4 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, sia possibile tenere conto delle circostanze successive alla conclusione del contratto qualora l’analisi della disposizione nazionale porti a concludere in tal senso. |
Quarta questione:
6) |
Se l’articolo 693, paragrafo 2 della LEC, modificato dalla legge 1/2013, debba interpretarsi nel senso che esso non può ostacolare la tutela dell’interesse del consumatore. |
7) |
Se, ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e, segnatamente, dei suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di assicurare la tutela dei consumatori ed utenti in conformità dei principi di equivalenza e di effettività, quando un giudice nazionale accerti la sussistenza di una clausola abusiva relativa all’esigibilità anticipata debba considerarla non apposta e trarne le relative conseguenze, anche allorché il professionista abbia atteso il decorrere del periodo minimo previsto dalla norma nazionale. |