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22.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) il 5 settembre 2014 — ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna/Dyrektorowi Izby Celnej we Wrocławiu
(Causa C-418/14)
(2014/C 462/20)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Parti
Ricorrente: ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna
Convenuto: Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 5, in combinato disposto con gli articoli 2, paragrafo 3, e 21, paragrafo 4, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina nazionale prevista dall’articolo 89, paragrafo 16, della legge del 6 dicembre 2008 sui diritti d’accisa [ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; Dz. U. 2009, n. 3, posizione 11, e successive modifiche; in prosieguo: la «legge relativa alle accise»], la quale impone l’applicazione a oli combustibili dell’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori per effetto del mancato rispetto, da parte del soggetto passivo, del requisito formale di cui all’articolo 89, paragrafi 14 e 15, della legge relativa alle accise. |
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2) |
Se il principio di proporzionalità non osti al requisito formale previsto dall’articolo 89, paragrafi 14 e 15, della legge relativa alle accise, il quale subordina l’applicazione dell’aliquota ridotta di accisa prevista per gli oli combustibili alla necessità di redigere e presentare, entro i termini di legge, un elenco ricapitolativo delle dichiarazioni degli acquirenti, a prescindere dalla sussistenza della condizione sostanziale, ossia la vendita di combustibile per riscaldamento. |
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3) |
Se sia conforme al principio di proporzionalità la sanzione prevista dall’articolo 89, paragrafo 16, della legge relativa alle accise consistente, come nella fattispecie in esame, nell’imposizione a carico del venditore, in relazione a olio combustibile, di un’accisa calcolata in base all’aliquota prevista per i carburanti per motori (articolo 89, paragrafo 4, punto 1, della legge relativa alle accise), a causa del mancato rispetto del requisito formale previsto dall’articolo 89, paragrafi 14 e 15, della legge relativa alle accise. |