22.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 462/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) il 5 settembre 2014 — ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna/Dyrektorowi Izby Celnej we Wrocławiu

(Causa C-418/14)

(2014/C 462/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parti

Ricorrente: ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna

Convenuto: Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5, in combinato disposto con gli articoli 2, paragrafo 3, e 21, paragrafo 4, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina nazionale prevista dall’articolo 89, paragrafo 16, della legge del 6 dicembre 2008 sui diritti d’accisa [ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; Dz. U. 2009, n. 3, posizione 11, e successive modifiche; in prosieguo: la «legge relativa alle accise»], la quale impone l’applicazione a oli combustibili dell’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori per effetto del mancato rispetto, da parte del soggetto passivo, del requisito formale di cui all’articolo 89, paragrafi 14 e 15, della legge relativa alle accise.

2)

Se il principio di proporzionalità non osti al requisito formale previsto dall’articolo 89, paragrafi 14 e 15, della legge relativa alle accise, il quale subordina l’applicazione dell’aliquota ridotta di accisa prevista per gli oli combustibili alla necessità di redigere e presentare, entro i termini di legge, un elenco ricapitolativo delle dichiarazioni degli acquirenti, a prescindere dalla sussistenza della condizione sostanziale, ossia la vendita di combustibile per riscaldamento.

3)

Se sia conforme al principio di proporzionalità la sanzione prevista dall’articolo 89, paragrafo 16, della legge relativa alle accise consistente, come nella fattispecie in esame, nell’imposizione a carico del venditore, in relazione a olio combustibile, di un’accisa calcolata in base all’aliquota prevista per i carburanti per motori (articolo 89, paragrafo 4, punto 1, della legge relativa alle accise), a causa del mancato rispetto del requisito formale previsto dall’articolo 89, paragrafi 14 e 15, della legge relativa alle accise.


(1)  GU L 283, pag. 51.