3.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/5 |
Impugnazione proposta il 2 settembre 2014 dalla Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA e dalla José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA, avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 giugno 2014, causa T-564/10, Quimitécnica.com e de Mello/Commissione
(Causa C-415/14 P)
2014/C 388/07
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrenti: Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA e José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (rappresentante: J. Calheiros, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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annullare, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, del TFUE, la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 giugno 2014 (T-564/10), la quale ha respinto il ricorso proposto dalle ricorrenti contro la Commissione europea, volto all’annullamento della decisione della Commissione adottata dal suo contabile con nota dell’8 ottobre 2010, nella parte in cui impone che la garanzia finanziaria, conformemente all’articolo 85 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2342/2002 (1), sia fornita da una banca con un rating «AA» di lungo termine e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle sue spese e di quelle sostenute dalla Commissione; |
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condannare la Commissione alle spese; |
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accogliere, dopo aver annullato la sentenza impugnata, le richieste presentate dalle ricorrenti in primo grado e, di conseguenza, annullare in parte la decisione della Commissione adottata dal suo contabile con nota dell’8 ottobre 2010, nella parte in cui impone che la garanzia finanziaria, conformemente all’articolo 85 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2342/2002, sia fornita da una banca con un rating «AA» di lungo termine; |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono due motivi:
1. |
Primo motivo: errore di diritto nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha respinto l’argomento addotto dalle ricorrenti nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale, relativo al difetto di motivazione della decisione della Commissione dell’8 ottobre 2010, nella parte in cui ha imposto la prestazione di una garanzia finanziaria da parte di una banca con un rating «AA» di lungo termine.
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2. |
Secondo motivo: errore di diritto nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto l’argomento dedotto dalle ricorrenti nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale, relativo ad una violazione del Trattato — principio di proporzionalità.
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(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).