3.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 388/5


Impugnazione proposta il 2 settembre 2014 dalla Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA e dalla José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA, avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 giugno 2014, causa T-564/10, Quimitécnica.com e de Mello/Commissione

(Causa C-415/14 P)

2014/C 388/07

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrenti: Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA e José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (rappresentante: J. Calheiros, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

annullare, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, del TFUE, la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 giugno 2014 (T-564/10), la quale ha respinto il ricorso proposto dalle ricorrenti contro la Commissione europea, volto all’annullamento della decisione della Commissione adottata dal suo contabile con nota dell’8 ottobre 2010, nella parte in cui impone che la garanzia finanziaria, conformemente all’articolo 85 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2342/2002 (1), sia fornita da una banca con un rating «AA» di lungo termine e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle sue spese e di quelle sostenute dalla Commissione;

condannare la Commissione alle spese;

accogliere, dopo aver annullato la sentenza impugnata, le richieste presentate dalle ricorrenti in primo grado e, di conseguenza, annullare in parte la decisione della Commissione adottata dal suo contabile con nota dell’8 ottobre 2010, nella parte in cui impone che la garanzia finanziaria, conformemente all’articolo 85 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2342/2002, sia fornita da una banca con un rating «AA» di lungo termine;

condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono due motivi:

1.

Primo motivo: errore di diritto nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha respinto l’argomento addotto dalle ricorrenti nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale, relativo al difetto di motivazione della decisione della Commissione dell’8 ottobre 2010, nella parte in cui ha imposto la prestazione di una garanzia finanziaria da parte di una banca con un rating «AA» di lungo termine.

Nella sentenza impugnata si riconosce che la decisione adottata l’8 ottobre 2010 non contiene una motivazione espressa circa il requisito del rating della banca emittente della garanzia. Tuttavia, si sostiene che la base del ragionamento della Commissione verte proprio su tale requisito.

Ai sensi dell’articolo 296 del TFUE tutti gli atti, incluse le decisioni, devono essere obbligatoriamente motivati.

La «base del ragionamento della Commissione» deve emergere dalla motivazione della decisione e non dall’atto impugnato.

Tanto più che la «tutela degli interessi finanziari dell’Unione», che è alla «base del ragionamento della Commissione», potrebbe essere adeguatamente garantita, in particolare mediante la garanzia bancaria proposta dalle ricorrenti nella nota inviata alla Commissione il 3 settembre 2010.

D’altro canto, già nel 2010, quando la Commissione ha imposto tale requisito, appariva del tutto inadeguata la scelta del rating come unico criterio per la concessione di una garanzia bancaria, pertanto detto criterio, essendo oggettivamente discutibile, dovrebbe essere retto da una motivazione più forte, chiara ed espressa.

Inoltre, poiché la concessione di dilazioni di pagamento avviene nell’ambito dell’esercizio di un potere discrezionale, il requisito della motivazione dovrà avere un livello sempre più alto di quello richiesto nel caso di esercizio di poteri vincolati.

La decisione peraltro non fa riferimento a nessuna norma dell’Unione sulla quale possa basarsi tale requisito.

Giacché, come ammesso nella sentenza impugnata, la decisione della Commissione dell’8 ottobre 2010 non contiene una motivazione espressa riguardo al requisito del rating della banca emittente della garanzia, la sentenza impugnata erra nel ritenere che l’atto impugnato non sia viziato dal difetto di motivazione invocato dalle ricorrenti nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale.

2.

Secondo motivo: errore di diritto nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto l’argomento dedotto dalle ricorrenti nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale, relativo ad una violazione del Trattato — principio di proporzionalità.

Dall’articolo 85 del regolamento n. 2342/2002 risulta che, ove i requisiti e presupposti previsti da tale articolo siano soddisfatti, chi adotta la decisione (nel presente caso, il contabile) è tenuto a valutare la richiesta di dilazione di un pagamento, avanzata dall’impresa interessata, e a concedere detta richiesta laddove ricorrano tali requisiti e siano soddisfatti i presupposti di legge previsti per tale concessione.

L’«ampio potere discrezionale» di cui dispone il contabile della Commissione ai sensi dell’articolo 85 del regolamento citato consiste nella valutazione della richiesta di una dilazione del pagamento, avanzata dall’impresa interessata, e nella sua concessione, e non nel tipo di garanzia bancaria che il contabile della Commissione ritenga accettabile; pertanto, ai fini del controllo dell’atto impugnato, non è sufficiente verificare se esso sia manifestamente inadeguato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata.

Una garanzia su semplice richiesta, emessa da un istituto di credito, secondo il modello indicato dalla Commissione, costituisce una forma concordata e adeguata di garanzia degli importi dovuti. Infatti, il sistema giudiziario portoghese nel suo complesso (e, in generale, anche quello degli altri paesi dell’Unione europea) accetta, per i più svariati effetti, la prestazione di una garanzia bancaria, anche per la sospensione dell’esecuzione delle decisioni giudiziarie e, in particolare, di un’eventuale esecuzione sollecitata dalla Commissione dinanzi ai giudici nazionali per il mancato pagamento di un’ammenda.

Nel caso di specie, la garanzia proposta dalle ricorrenti (e non accettata dalla Commissione) sarebbe stata emessa dal Banco Comercial Português, S.A., istituto di credito con sede nell’Unione europea soggetto alle norme di vigilanza e consolidamento definite dalle stesse istituzioni comunitarie. Niente sembra pertanto giustificare, per la difesa dei diritti delle Comunità, il fatto di negare che la garanzia possa essere emessa da detta banca e di richiedere l’emissione da parte di una banca con un rating «AA» di lungo termine.

Si aggiungano poi le circostanze congiunturali, che sono di pubblico dominio, per le quali i rating delle banche portoghesi sono stati influenzati dalla modifica del rating della Repubblica portoghese. Cosicché non c’è nessuna banca, con sede in Portogallo, che soddisfi i criteri di rating («AA» lungo termine) richiesti nella decisione della Commissione. Tali circostanze sono state individuate nella decisione impugnata, sotto il titolo «fatti all’origine della controversia», sebbene non siano state tenute in considerazione nella motivazione di detta decisione.

La decisione della Commissione non risponde, quindi, a un criterio di necessità (che costituisce un importante elemento del principio di proporzionalità), dato che, tra i vari provvedimenti possibili, la Commissione ha optato per quello che, nella congiuntura di allora, ledeva maggiormente gli interessi delle ricorrenti.

Così, vi è una chiara sproporzione tra il requisito imposto dalla Commissione (garanzia emessa da una banca europea con rating «AA» di lungo termine) e lo scopo che si intendeva perseguire (tutela del diritto della Commissione al pagamento delle somme), sicché la decisione impugnata è errata nella parte in cui si afferma che l’atto impugnato non viola il principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).