10.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 395/25


Impugnazione proposta il 28 agosto 2014 da Intel Corporation avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 12 giugno 2014, causa T-286/09, Intel Corporation/Commissione europea

(Causa C-413/14 P)

(2014/C 395/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intel Corporation (rappresentanti: D. M. Beard QC, A. N. Parr e R. W. Mackenzie, Solicitors)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea,

Association for Competitive Technology, Inc.,

Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in tutto o in parte la sentenza impugnata;

annullare in tutto o in parte la decisione controversa;

cancellare oppure ridurre in modo sostanziale l’ammenda inflitta;

in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale affinché questo statuisca conformemente al giudizio della Corte di giustizia;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo di impugnazione, suddiviso in tre parti, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha errato in diritto quando ha valutato la legittimità della sua condotta rispetto all’articolo 82 CE ed all’articolo 54 dell’accordo SEE.

 

Il Tribunale ha erroneamente concluso che la condotta in questione è per la sua natura idonea a restringere la concorrenza e pertanto può essere dichiarata contraria all’articolo 82 CE e all’articolo 54 dell’accordo SEE senza alcuna necessità di considerare tutti i fatti pertinenti e le circostanze che li caratterizzano.

 

Il Tribunale ha erroneamente considerato che, al fine di accertare una violazione dell’articolo 82 CE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE, l’attitudine a restringere la concorrenza debba essere valutata sulla base di considerazioni astratte anziché di effetti possibili o concreti.

 

Il Tribunale ha errato nel dichiarare, in subordine, che la condotta in esame era idonea a restringere la concorrenza, in quanto esso ha erroneamente tenuto in considerazione fattori non idonei a fondare siffatta attitudine e ha trascurato vari fattori rilevanti che avrebbero dovuto essere considerati, quali l’estensione sul mercato della pratica, la durata delle pratiche addebitate, la concreta prova di mercato dei prezzi in rapido declino e una mancanza di ostacoli, e le conclusioni che avrebbero dovuto essere appropriatamente dedotte dal criterio del concorrente altrettanto efficiente (AEC) applicato dalla Commissione durante il procedimento amministrativo.

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha errato quando ha ritenuto sussistere una violazione per i due anni finali dell’asserito periodo di violazione, dato che, al massimo, la portata sul mercato di detta condotta durante tali anni avrebbe riguardato un mero 3,5 % del mercato rilevante.

Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha errato quando ha classificato la sua condotta con HP e Lenovo come «sconti di esclusiva» mentre detta condotta interessava, rispettivamente, soltanto il 28 % e il 42 % (o meno) degli acquisti totali del relativo prodotto da parte di ciascuno di tali clienti, dunque ben altra cosa rispetto a «tutto o la maggior parte» del fabbisogno d tali clienti.

Con il quarto motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha violato i principi di effettiva tutela giurisdizionale e del giusto processo per quanto riguarda un colloquio di cinque ore che la Commissione ha avuto con un importante dirigente della Dell su questioni aventi un collegamento oggettivo con la sostanza dell’inchiesta e durante il quale il dirigente della Dell ha fornito spiegazioni molto dettagliate. Il Tribunale ha errato quando ha concluso che per la Commissione era sufficiente rendere accessibile una mera lista degli argomenti che furono discussi durante il colloquio, anziché una registrazione o un processo verbale di quello che gli intervistati avevano detto in relazione ai suddetti argomenti. Il Tribunale ha altresì errato quando ha dichiarato che la ricorrente aveva l’onere di fornire una prova prima facie del fatto che la Commissione avesse omesso di tenere conto della prova a discarico; correttamente inteso, l’onere della ricorrente era soltanto quello di mostrare che non fosse possibile escludere l’utilità del materiale per la sua difesa, un onere che essa ha chiaramente assolto in questo caso.

Con il quinto motivo di impugnazione, suddiviso in tre parti, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha erroneamente dichiarato la competenza dei giudici comunitari sugli accordi di Intel con Lenovo del 2006 e del 2007.

 

Il Tribunale ha errato quando ha concluso che tale condotta era «implementata» all’interno del SEE, dato che Intel non ha venduto a Lenovo alcun prodotto all’interno del SEE sulla base dei predetti accordi.

 

Il Tribunale ha errato quando ha dichiarato che il criterio degli «effetti qualificati» costituisce una base appropriata per stabilire la competenza dei giudici comunitari riguardo alla condotta in esame.

 

Il Tribunale ha errato nell’applicare il criterio degli «effetti qualificati» perché non era prevedibile che gli accordi di Intel con Lenovo relativi ai microprocessori (CPU) x86 per la consegna in Cina avrebbero avuto un effetto immediato e sostanziale all’interno del SEE.

Con il sesto motivo di impugnazione, suddiviso in due parti, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha commesso vari errori relativamente al calcolo dell’ammenda inflitta.

 

L’ammenda era manifestamente sproporzionata.

 

Il Tribunale ha violato i principi fondamentali del diritto dell’Unione quando ha applicato gli orientamenti per il calcolo delle ammende della Commissione del 2006 a condotte tenute prima della loro entrata in vigore.