1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/9


Impugnazione proposta il 20 agosto 2014 dalla Basic AG Lebensmittelhandel avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 26 giugno 2014, causa T-372/11, Basic AG Lebensmittelhandel/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-400/14 P)

(2014/C 431/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Basic AG Lebensmittelhandel (rappresentanti: D. Altenburg, T. Haug, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Repsol YPF, SA

Conclusioni dei ricorrenti

La ricorrente chiede che:

la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea (specificamente Tribunale) del 26 giugno 2014 (causa T-372/11) sia annullata e che la causa sia rimessa al Tribunale;

il convenuto sia condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta l’interpretazione del Tribunale della definizione di «servizi di distribuzione» che costituisce, in diritto, una questione preliminare rispetto alla valutazione di somiglianza tra i servizi. La ricorrente ritiene, pertanto, che il Tribunale abbia adottato un punto di vista errato circa la base giuridica per la sua conseguente valutazione concernente il rischio di confusione tra i marchi in questione.

La ricorrente avrebbe indicato che la funzione principale della Corte di Giustizia dell’Unione europea è di fornire un’interpretazione uniforme della nozione e della portata dei servizi di cui trattasi (sentenze Praktiker, C-418/02, punto 33, e Zino Davidoff e Levi Strauss cause riunite da C-414/99 a C-416/99, punti 42 e 43) e della sentenza IP-Translator (sentenza del 19 giugno 2012, C-307/10,) secondo cui «i beni e i servizi devono essere definibili in maniera oggettiva in modo da adempiere la funzione d’origine del marchio commerciale» e chiede alla Corte una definizione «sufficientemente chiara e precisa» di «servizi di distribuzione».

Ad avviso della ricorrente, il servizio «distribuzione» ha una portata molto ridotta e comprende solo le attività di «trasporto, imballaggio e deposito di merci» ma non i servizi «di vendita al dettaglio e all’ingrosso». La ricorrente inoltre sostiene che la Corte di Giustizia illustra, nella sentenza Praktiker, che l’obiettivo della «vendita al dettaglio» (classe 35) è — in contrasto con i servizi della classe 39 — la vendita di beni ai consumatori, attività consistente, «in particolare, nella selezione di un assortimento di prodotti messi in vendita e nell’offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore a concludere l’atto d’acquisto con il commerciante in questione piuttosto che con un concorrente».

Secondo la ricorrente l’inquadramento generale di «distribuzione» nella classe 39 dell’Accordo di Nizza non può essere ignorato poiché la Corte di Giustizia ha specificatamente espresso la propria argomentazione nella sentenza Praktiker in considerazione della nota esplicativa della classe 35 dell’Accordo di Nizza (C-418/02, punto 36)

Pertanto, la pronuncia del Tribunale deve essere annullata e la causa deve essere rimessa allo stesso ai fini di un suo riesame.