13.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 361/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpulung (Romania) il 21 luglio 2014 — Maria Bucura/SC Bancpost SA
(Causa C-348/14)
2014/C 361/04
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Câmpulung
Parti
Ricorrente: Maria Bucura
Convenuta: SC Bancpost SA
Interveniente: Vasile Ciobanu
Terzo pignorato: SC Raiffeisen Bank SA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, ai sensi della direttiva 93/13/CEE (1), un giudice nazionale investito dell’opposizione contro l’esecuzione forzata fondata su un contratto di credito relativo all’emissione di una carta di credito del tipo American Expres Gold, nel caso in cui l’autorizzazione all’esecuzione forzata sia stata pronunciata in assenza del consumatore, sia tenuto, non appena disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine, a valutare anche d’ufficio il carattere abusivo delle commissioni previste nel contratto in parola: a) — commissione per l’emissione della carta; b) — commissione per la gestione annuale della carta; c) — commissione per la gestione annuale della carta supplementare; d) — commissione per il rinnovo della carta; e) — commissione per la sostituzione della carta; f) — commissione per la modifica del PIN; g) — commissione per il prelievo di contante da bancomat e da sportelli (propri o di altre banche in Romania o all’estero); h) — commissione per il pagamento di beni e/o servizi forniti da operatori commerciali all’estero o in Romania; i) — commissione per la stampa e la trasmissione di estratti conto; j) — commissione per la consultazione del saldo tramite bancomat; k) — commissione per ritardo nel pagamento; l) — commissione per il superamento del limite di credito; m) — commissione per rifiuto ingiustificato di pagamento, fermo restando che l’importo di dette commissioni non è precisato nel contratto. |
2) |
Se l’indicazione degli interessi annui con riferimento alla formula seguente: «l’interesse sul credito si calcola in funzione del saldo giornaliero, ripartito per voci (pagamenti, prelievi di contante, spese e commissioni) e del livello del tasso d’interesse giornaliero relativo al periodo di calcolo. L’interesse si calcola giornalmente, in conformità della seguente formula: la somma dei prodotti tra l’importo di ogni voce del saldo giornaliero e il tasso d’interesse giornaliero in vigore per il giorno rispettivo; il tasso d’interesse giornaliero è calcolato come rapporto fra il tasso annuo e 360 giorni» - indicazione che riveste un’importanza essenziale nel contesto della direttiva 87/102/CE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, la quale ha una formulazione simile — sia redatta in modo chiaro e comprensibile ai sensi degli articoli 3 e 4 della direttiva 93/13/CEE. |
3) |
Se l’omissione dell’indicazione dell’importo delle commissioni dovute in base al contratto e l’inclusione nello stesso delle modalità di calcolo degli interessi, senza indicazione dell’importo, consenta al giudice nazionale — conformemente alle disposizioni della direttiva 87/102 del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (2), come modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 (3), e a quelle della direttiva 93/13/CEE del Consiglio — di ritenere che la mancanza di siffatte indicazioni nel contratto di credito al consumo comporti come conseguenza che il credito concesso in parola sia considerato esente da commissioni e interessi. |
4) |
Se il condebitore di un contratto di credito rientri nella nozione di «consumatore», come definita dalle previsioni dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 87/102/CEE. |
5) |
In caso di risposta in senso affermativo alla precedente questione, se il principio dell’effettività dei diritti conferiti dalle direttive sia soddisfatto nel caso in cui l’importo degli interessi, delle commissioni e delle spese sia portato a conoscenza soltanto del debitore principale, per mezzo dell’estratto conto mensile o mediante affissione presso la sede della banca. |
6) |
Se la direttiva 87/102/CEE debba essere interpretata nel senso che la banca ha l’obbligo di informare per iscritto tanto il debitore quanto il condebitore relativamente al limite massimo di credito, agli interessi annui e ai costi applicabili dalla data di conclusione del contratto di credito, nonché riguardo alle condizioni in cui tali elementi possono essere modificati, alla procedura per porre termine al contratto di credito e circa qualsiasi modifica sopravvenuta nel corso della durata del contratto di credito attinente agli interessi annui o riguardante i costi intervenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto di credito, nel momento in cui siffatte modifiche hanno luogo, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per mezzo di un estratto conto fornito gratuitamente. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
(2) Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU L 42, pag. 48).
(3) Direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 101, pag. 17).