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29.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 14 luglio 2014 — R.L. Trijber, imprenditore con denominazione sociale Amstelboats, altra parte: College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
(Causa C-340/14)
2014/C 339/09
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: R.L. Trijber, imprenditore con denominazione sociale Amstelboats
Altra parte nel procedimento: College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il trasporto di passeggeri con un’imbarcazione a motore senza cabina (open sloep) per le vie navigabili di Amsterdam, con l’obiettivo principale di offrire dietro pagamento escursioni in barca e la locazione della stessa per feste, come avviene nella fattispecie, configuri un servizio al quale si applicano le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), in considerazione della deroga prevista all’articolo 2, paragrafo 2, parte iniziale e lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), con riferimento ai servizi nel settore dei trasporti. |
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2) |
In caso di soluzione affermativa della questione 1): Se il capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), sia applicabile a situazioni puramente interne o se, al fine di rispondere alla questione se detto capo sia applicabile, sia rilevante la giurisprudenza della Corte di giustizia vertente sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi in situazioni puramente interne. |
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3) |
Qualora la seconda questione sia risolta nel senso che la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle disposizioni del trattato sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi risulta applicabile in una situazione puramente interna al fine di valutare se trovi applicazione il capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36):
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4) |
Se dall’articolo 11, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), discenda che, se il numero delle autorizzazioni è limitato per motivi imperativi di interesse generale, debba essere parimenti limitata la durata delle autorizzazioni, anche in considerazione della finalità della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), di realizzare il libero accesso al mercato, oppure se detta valutazione spetti all’autorità competente dello Stato membro. |