1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 30 maggio 2014 — Județul Neamț/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

(Causa C-260/14)

2014/C 292/19

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: Județul Neamț

Convenuto: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’inosservanza, da parte di un’amministrazione aggiudicatrice che è beneficiaria di una sovvenzione dei fondi strutturali, di norme relative all’aggiudicazione di un appalto pubblico con un valore stimato inferiore alla soglia prevista dall’articolo 7, lettera a), della direttiva [2004/18/CEE] (1), in sede di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la realizzazione dell’azione sovvenzionata, costituisce una «irregolarità» (in rumeno: «abatere») ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2988/1995 (2), o una «irregolarità» (in rumeno: «neregularitate») ai sensi dell’articolo [2], punto 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006 (3).

2)

In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, si stabilisca se l’articolo 98, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1083/2006 deve essere interpretato nel senso che le rettifiche finanziarie degli Stati membri, nel caso in cui queste siano state applicate alle spese cofinanziate dei fondi strutturali per l’inosservanza di norme in materia di appalti pubblici, siano misure amministrative nell’accezione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2988/1995 oppure siano sanzioni amministrative nell’accezione dell’articolo 5, lettera c), del medesimo regolamento.

3)

Qualora la risposta alla seconda questione fosse nel senso che le rettifiche finanziarie degli Stati membri sono sanzioni amministrative, si stabilisca se risulti applicabile il principio dell’applicazione retroattiva della sanzione meno rigorosa di cui all’articolo 2, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 2988/1995.

4)

Se, nella situazione in cui le rettifiche finanziarie siano state applicate alle spese cofinanziate dei fondi strutturali per l’inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici, l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2988/1995 in combinato disposto con l’articolo 98, paragrafo 2, seconda frase del regolamento (CE) n. 1083/2006, in considerazione anche dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, osti a che uno Stato membro applichi rettifiche finanziarie disciplinate tramite un atto normativo interno entrato in vigore in un momento successivo a quello in cui si sostiene che abbia avuto luogo l’asserita violazione delle norme in materia di appalti pubblici.


(1)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006 , recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).