1.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 292/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 26 maggio 2014 — Eugenia Florescu e a./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu e a.
(Causa C-258/14)
2014/C 292/18
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Alba Iulia
Parti
Ricorrenti in revocazione: Eugenia Florescu, Ioan Poiană, Cosmina Diaconu (in qualità di erede di Bădilă Mircea), Anca Vidrighin (in qualità di erede di Bădilă Mircea), Eugenia Elena Bădilă (in qualità di erede di Bădilă Mircea)
Convenuti: Casa Județeană de Pensii Sibiu, Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Finanțelor Publice prin D.G.F.P. Sibiu
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un memorandum come quello d’intesa del 23 giugno 2009 concluso tra la Comunità europea e la Romania, pubblicato nel Monitorul Oficial n. 455 del 1o luglio 2009, possa essere considerato un atto, una decisione, una comunicazione ecc. con valore giuridico ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze del 3 febbraio 1976, 59/75, Flavia Manghera, e del 20 marzo 1997, C-57/95, Francia/Commissione) e possa essere sottoposto all’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
2) |
In caso affermativo, se il Memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Romania, del 23 giugno 2009, pubblicato nel Monitorul Oficial n. 455 del 1o luglio 2009, debba essere interpretato nel senso che, al fine di ridurre gli effetti della crisi economica mediante la riduzione delle spese per il personale, la Commissione europea possa legittimamente imporre l’adozione di una legge nazionale mediante la quale viene revocato il diritto di una persona di percepire una pensione contributiva maturata nel corso di più di 30 anni, legalmente stabilita e percepita prima della legge, a motivo del fatto che tale persona percepisce uno stipendio per un’attività prestata sulla base di un contratto di lavoro, diversa da quella per la quale è pensionata. |
3) |
Se il Memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Romania, del 23 giugno 2009, debba essere interpretato nel senso che, al fine di ridurre la crisi economica, la Commissione europea possa legittimamente imporre l’adozione di una legge nazionale mediante la quale viene revocato totalmente e sine die il diritto di una persona di percepire una pensione contributiva maturata nel corso di più di 30 anni, legalmente stabilita e percepita prima della legge, a motivo del fatto che tale persona percepisce uno stipendio per un’attività prestata sulla base di un contratto di lavoro, diversa da quella per la quale è pensionata. |
4) |
Se il Memorandum in integrum e in particolare il punto 5, lettera d), dello stesso, relativo al riordino e al miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione, debba essere interpretato nel senso che, al fine di ridurre la crisi economica, la Commissione europea abbia legittimamente imposto l’adozione di una legge nazionale che introduce, per i funzionari pensionati dalle pubbliche istituzioni, il divieto di cumulo della pensione con lo stipendio. |
5) |
Se gli articoli 17, 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea (TUE), l’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il principio della certezza del diritto sancito dal diritto comunitario e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea possano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma come l’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004, che prevede, nell’ipotesi di violazione del principio del primato del diritto dell’Unione europea, la possibilità di revocazione delle decisioni giurisdizionali nazionali esclusivamente nell’ambito del contenzioso amministrativo e che non permette la possibilità di revocazione delle decisioni giurisdizionali nazionali pronunciate in ambiti diversi (materia civile, penale, commerciale) nell’ipotesi della violazione, da parte di tali decisioni, dello stesso principio del primato del diritto dell’Unione europea. |
6) |
Se l’articolo 6 TUE osti a una normativa di uno Stato membro che subordina il pagamento della pensione dei magistrati di carriera, stabilita sulla base della loro contribuzione per più di 30 anni di anzianità in magistratura, alla cessazione del loro contratto di lavoro nell’ambito dell’insegnamento universitario del diritto. |
7) |
Se l’articolo 6 TUE, l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ostino a una normativa che espropria il titolare dal suo diritto alla pensione, sebbene questa sia stabilita sulla base di una contribuzione di più di 30 anni, mentre per l’attività universitaria i magistrati hanno separatamente versato e continuano a versare contribuiti pensionistici. |
8) |
Se l’articolo 6 TUE, nonché le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 sulla parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (1), e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ostino a una sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale di uno Stato membro, la quale, in sede di controllo di costituzionalità della legge, stabilisce che il diritto al cumulo della pensione con lo stipendio spetta soltanto alle persone nominate con un mandato, escludendo in tal modo da tale diritto i magistrati di carriera, ai quali è vietato il percepimento della pensione stabilita sulla base della contribuzione personale per più di 30 anni in ragione del fatto che questi ultimi hanno mantenuto l’incarico didattico nell’ambito dell’insegnamento universitario del diritto. |
9) |
Se l’articolo 6 TUE e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ostino a una normativa che subordina sine die il pagamento della pensione dei magistrati, stabilita sulla base di una contribuzione di più di 30 anni, alla cessazione dell’attività universitaria. |
10) |
Se l’articolo 6 TUE e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ostino a una normativa che infrange il giusto equilibrio che deve essere salvaguardato tra la tutela della proprietà delle persone e le esigenze di interesse generale, obbligando soltanto una determinata categorie di persone a subire la perdita della pensione di magistrato in ragione del fatto che svolgono un’attività universitaria. |
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).