13.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 361/2 |
Impugnazione proposta il 22 maggio 2014 dalla Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Ld a avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 febbraio 2014, causa T-602/11, Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Ld a/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-249/14 P)
2014/C 361/02
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Ld a (rappresentante: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Fundação Eugénio de Almeida
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 nella causa T-602/11; |
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in subordine, rinviare la causa al Tribunale perché statuisca in via definitiva; |
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condannare l’UAMI, in quanto convenuto nel procedimento dinanzi al Tribunale, alle spese del procedimento di primo grado e dell’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia viziata in quanto il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1). Tale motivo consta di tre parti ed è basato sulle tre serie di argomenti seguenti:
1. |
Il Tribunale non ha adeguatamente dimostrato l’esistenza di un reale rischio di confusione tra i marchi in questione. Sostenere in maniera adeguata e oggettiva l’esistenza di un rischio di confusione reale tra due marchi non può consistere meramente nell’affermare che, alla luce dell’identità dei loro rispettivi prodotti, e considerata la scarsa somiglianza visiva e il basso grado di somiglianza fonetica esistente tra essi (e a dispetto della loro differenza concettuale), non si può escludere che il consumatore di riferimento possa percepire che i loro rispettivi prodotti provengono dalla medesima attività o da attività economicamente collegate. «Rischio di confusione» non significa mera possibilità di confusione, bensì probabilità che siffatta confusione si verifichi. Un rischio di confusione non può essere presunto solo perché esiste un certo grado di somiglianza tra due marchi, anche laddove i loro rispettivi prodotti siano identici. |
2. |
La sentenza impugnata ha inoltre erroneamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario poiché il Tribunale non ha tenuto conto dell’impatto e del peso della differenza concettuale dei segni nella valutazione globale del rischio di confusione tra marchi che presentano un grado di somiglianza molto basso e un basso grado di somiglianza fonetica. Secondo giurisprudenza consolidata il contenuto concettuale del marchio richiesto dovrebbe essere sufficiente a contrastare la scarsa somiglianza visiva e la debole somiglianza fonetica che, a giudizio del Tribunale, esistono tra il marchio richiesto e il marchio anteriore. |
3. |
Infine, il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario in quanto ha affermato l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in questione senza tener conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso al fine di dichiarare l’esistenza del rischio di confusione. Più concretamente, il Tribunale non ha tenuto conto di una circostanza essenziale appartenente ai fatti del procedimento: le origini, la storia, il significato geografico della parola contenuta nei marchi oggetto di causa e il suo collegamento simbolico con i prodotti designati da tali marchi. Di conseguenza, in tal senso, il Tribunale ha altresì distorto i fatti del procedimento. |
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)