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21.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 235/10 |
Ricorso proposto il 13 maggio 2014 — Commissione europea/Granducato del Lussemburgo
(Causa C-238/14)
2014/C 235/14
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e D. Martin, agenti)
Convenuto: Granducato del Lussemburgo
Conclusioni della ricorrente
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constatare che, mantenendo in vigore derogazioni alle misure volte a prevenire un utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato successivi concesse ai lavoratori saltuari dello spettacolo, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della clausola 5 dell’allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (1); |
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condannare il Gran Ducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Mantenendo in vigore derogazioni alle misure volte a prevenire un utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato successivi concesse ai lavoratori saltuari dello spettacolo, il Granducato del Lussemburgo ha violato la clausola 5 dell’accordo quadro.
La Commissione ritiene che il diritto lussemburghese non preveda, per tale categoria di lavoratori, alcuna ragione obiettiva che consenta di prevenire un utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato successivi, circostanza che costituirebbe una violazione della clausola 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo quadro in parola.