28.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 245/6


Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-233/14)

2014/C 245/08

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek e C. Gheorghiu, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, limitando l’accesso agli abbonamenti per i mezzi pubblici con tariffe preferenziali per studenti che seguono uno studio nei Paesi Bassi agli studenti olandesi che sono iscritti nei Paesi Bassi ad un istituto privato o pubblico di insegnamento e agli studenti provenienti da altri Stati membri che sono economicamente attivi nei Paesi Bassi o vi hanno acquisito un diritto di soggiorno permanente, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 18 TFUE (in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 TFUE), nonché dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Mentre gli studenti olandesi possono fruire di un abbonamento per i mezzi pubblici per studenti (la c.d. «OV-studentenkaart»), con il quale possono viaggiare sui mezzi pubblici nei Paesi Bassi gratuitamente o ad una tariffa ridotta, gli studenti provenienti da altri Stati membri che non sono economicamente attivi nei Paesi Bassi né dispongono ivi di un diritto di soggiorno permanente devono pagare la tariffa intera.

2.

La Commissione considera che le disposizioni normative olandesi costituiscano una discriminazione diretta in base alla cittadinanza, posto che i cittadini dell’Unione europea che non sono cittadini olandesi subiscono un trattamento meno favorevole rispetto agli olandesi. Pertanto il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 18 TFUE in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 TFUE.

3.

Si configura inoltre una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza allorché una normativa nazionale, pur essendo formulata in modo imparziale, tratta di fatto in modo meno vantaggioso una percentuale molto più elevata di determinate persone, salvo che tale differenza di trattamento sia giustificata da fattori oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.

4.

Posto che, sotto il profilo numerico, nell’ambito del programma Erasmus arrivano nei Paesi Bassi più studenti stranieri rispetto agli studenti olandesi che hanno scelto di compiere il loro ciclo completo di studi all’estero, e posto che a quest’ultimo gruppo di studenti invece della «OV-studentenkaart» viene concesso un «aiuto alla formazione esportabile», pari a EUR 89,13 al mese (valore del 2013), in definitiva sono soltanto gli studenti stranieri a non ricevere nei Paesi Bassi alcuna forma di aiuto o di facilitazione in forma di un «OV-studentenkaart». A parere della Commissione, ciò costituisce una forma di discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

5.

Atteso che sino ad oggi il Regno dei Paesi Bassi non ha ancora adottato tutti i provvedimenti necessari a porre fine alla disparità di trattamento riservata agli studenti stranieri quanto alla possibilità di avvalersi dell’abbonamento per i mezzi pubblici per studenti (la c.d. «OV-studentenkaart»), la Commissione è giunta alla conclusione che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 18 TFUE (in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 TFUE) nonché dell’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, Pag. 77)