21.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 235/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Grecia) il 7 maggio 2014 — Konstantinos Maistrellis/Ministro della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti dell’Uomo
(Causa C-222/14)
2014/C 235/11
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Konstantinos Maistrellis
Resistente: Ministro della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti dell’Uomo
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni delle direttive 96/34/CE (1) e 2006/54/CE (2), quali si applicano nel caso di specie, debbano essere interpretate nel senso che ostano a disposizioni nazionali come quella controversa dell’articolo 53, paragrafo 3, terza frase, della L. 3528/2007, ai sensi della quale, se la moglie del dipendente pubblico non lavora o non esercita alcuna professione, il marito non ha diritto al congedo parentale, a meno che la stessa venga considerata non idonea ad accudire la prole a causa di grave malattia o disabilità.
(1) Direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4).
(2) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).