28.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 245/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 23 aprile 2014 — István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-204/14)

2014/C 245/06

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: István Tivadar Szabó

Resistente: Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in un procedimento contenzioso amministrativo avente ad oggetto il sindacato giurisdizionale originato dal ricorso proposto dal privato interessato relativamente ad una decisione adottata da un'autorità amministrativa dello Stato membro, il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare se la norma nazionale sulla quale si fonda la decisione amministrativa sia contraria a qualche disposizione del diritto dell'Unione direttamente applicabile e che, inoltre, risulti pertinente nella causa di cui trattasi.

2)

Nel caso in cui si risponda affermativamente alla prima questione pregiudiziale, se il giudice nazionale sia tenuto ad agire in tal senso anche d'ufficio o solo nel caso in cui una delle parti invochi espressamente la violazione del diritto dell'Unione.

3)

Se gli articoli 26, paragrafo 2, TFUE, 35 TFUE e 56 TFUE possano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro quale quella contenuta negli articoli 24/C e 24/D della legge sul procedimento generale tributario se, in virtù della suddetta normativa, una società commerciale ungherese che svolge parte della propria attività commerciale in altri Stati membri dell'Unione europea non può assumere come amministratore un cittadino ungherese che sia stato in precedenza amministratore di un'altra società commerciale ungherese che svolge attività nel mercato interno, per il mero fatto che quest'altra società commerciale ha maturato un determinato debito tributario, qualora la maturazione di tale debito non sia ascrivibile al suddetto cittadino ungherese nella sua precedente funzione di amministratore.