14.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 223/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 22 aprile 2014 — Smaranda Bara e altri/Presidente della Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
(Causa C-201/14)
2014/C 223/07
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Cluj
Parti
Ricorrenti in appello: Smaranda Bara e altri
Convenuti in appello: Presidente della Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’autorità tributaria nazionale, in qualità di organo rappresentativo del ministero competente di uno Stato membro, sia un’istituzione finanziaria ai sensi dell’articolo 124 TFUE. |
2) |
Se sia possibile regolamentare, mediante un atto assimilato agli atti amministrativi, ovverosia un Protocollo stipulato tra l’amministrazione nazionale tributaria e un’altra istituzione dello Stato, il trasferimento della base di dati relativi ai redditi realizzati da cittadini di uno Stato membro dall’amministrazione nazionale tributaria a un’altra istituzione dello Stato membro senza che si configuri un accesso privilegiato, quale definito all’articolo 124 TFUE. |
3) |
Se il trasferimento della base di dati, finalizzato a porre a carico dei cittadini dello Stato membro obblighi di pagamento a titolo di contributo sociale, all’istituzione dello Stato membro a beneficio della quale si effettua il trasferimento, rientri nella nozione di considerazione prudenziale ai sensi dell’articolo 124 TFUE. |
4) |
Se i dati personali possano essere oggetto di trattamento da parte dell’autorità a cui tali dati non erano destinati, qualora una tale operazione arrechi, in modo retroattivo, un danno patrimoniale. |