14.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 22 aprile 2014 — Smaranda Bara e altri/Presidente della Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

(Causa C-201/14)

2014/C 223/07

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrenti in appello: Smaranda Bara e altri

Convenuti in appello: Presidente della Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’autorità tributaria nazionale, in qualità di organo rappresentativo del ministero competente di uno Stato membro, sia un’istituzione finanziaria ai sensi dell’articolo 124 TFUE.

2)

Se sia possibile regolamentare, mediante un atto assimilato agli atti amministrativi, ovverosia un Protocollo stipulato tra l’amministrazione nazionale tributaria e un’altra istituzione dello Stato, il trasferimento della base di dati relativi ai redditi realizzati da cittadini di uno Stato membro dall’amministrazione nazionale tributaria a un’altra istituzione dello Stato membro senza che si configuri un accesso privilegiato, quale definito all’articolo 124 TFUE.

3)

Se il trasferimento della base di dati, finalizzato a porre a carico dei cittadini dello Stato membro obblighi di pagamento a titolo di contributo sociale, all’istituzione dello Stato membro a beneficio della quale si effettua il trasferimento, rientri nella nozione di considerazione prudenziale ai sensi dell’articolo 124 TFUE.

4)

Se i dati personali possano essere oggetto di trattamento da parte dell’autorità a cui tali dati non erano destinati, qualora una tale operazione arrechi, in modo retroattivo, un danno patrimoniale.