21.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 10 aprile 2014 — Ralph Prankl

(Causa C-175/14)

2014/C 235/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Ralph Prankl

Resistente: Bundesfinanzgericht

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 9, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (1), nel testo di cui alla direttiva 92/108/CEE (2) del Consiglio, del 14 dicembre 1992, debbano essere interpretati nel senso che ostino a norme di diritto nazionali in base alle quali un’accisa (l’imposta sul tabacco) per prodotti soggetti ad accisa (sigarette), immessi in consumo in un (primo) Stato membro e trasportati, senza l’utilizzo del documento di accompagnamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della suddetta direttiva, via terra attraverso uno o più Stati membri (Stati membri di transito) in un altro Stato membro (Stato membro di destinazione) per essere venduti in quest’ultimo Stato, venga riscossa anche nello Stato membro di transito.


(1)  GU L 76, pag. 1.

(2)  Direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e che modifica la direttiva 92/81/CEE (GU L 390, pag. 124).