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24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 aprile 2014 — A e a., altra parte: Minister van Buitenlandse Zaken
(Causa C-158/14)
2014/C 194/19
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: A, B, C, D
Altra parte: Minister van Buitenlandse Zaken
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli appellanti nel procedimento di cui trattasi, anche in considerazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1), sarebbero senz’altro stati legittimati a presentare personalmente dinanzi al Tribunale, in forza dell’articolo 263 del TFUE, un ricorso di annullamento del regolamento di attuazione n. 610/2010 (2), nella misura in cui esso dispone l’iscrizione della LTTE nell’elenco, di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 (3). |
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2) |
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3) |
Se gli atti posti a fondamento del regolamento di attuazione n. 610/2010, nella misura in cui esso dispone l’iscrizione della LTTE nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001, siano atti di forze armate durante un conflitto armato ai sensi del diritto internazionale umanitario. |
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4) |
Se, anche alla luce delle risposte date alle questioni 1, 2a, 2b e 3, il regolamento di attuazione n. 610/2010, nella misura in cui esso dispone l’iscrizione della LTTE nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001, sia invalido. |
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5) |
In caso di risposta affermativa alla questione 4, se detta invalidità valga dunque anche per le decisioni del Consiglio anteriori e posteriori di attualizzazione dell’elenco, di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001, nella misura in cui esse dispongono l’iscrizione della LTTE in detto elenco. |
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 del Consiglio, del 12 luglio 2010, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1285/2009 (GU L 178, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).
(4) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164, pag. 3).
(5) Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).