28.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/14


Impugnazione proposta il 28 febbraio 2014 dalla European Medical Association Asbl (EMA) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione), 11 dicembre 2013 causa T-116/11, European Medical Association/Commissione europea

(Causa C-100/14 P)

2014/C 129/18

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: European Medical Association Asbl (EMA) (rappresentanti: A. Franchi, L. Picciano, G. Gangemi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea T-116/11 pronunciata in data 11 dicembre 2013 e rinviare al Tribunale.

Condannare la Commissione a rifondere le spese del giudizio, competenze e onorari.

Motivi e principali argomenti

EMA ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia la sentenza 11 dicembre 2013, causa T-116/11, nelle parti in cui il Tribunale ha respinto il ricorso di EMA, presentato ai sensi degli articoli 268, 272 e 340 del TFUE, diretto ad ottenere il rimborso dei costi del personale dei contratti 507760 Dicoems e 507126 Cocoon.

A sostegno dell’impugnativa EMA ha dedotto:

 

Primo motivo. Erronea interpretazione delle clausole contrattuali e delle norme di diritto e apprezzamento manifestamente erroneo dei mezzi di prova.

EMA ritiene che la sentenza sia viziata da un’erronea interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni di diritto applicabili nonché dall’apprezzamento manifestamente erroneo dei mezzi di prova per aver ritenuto che la Commissione avesse correttamente desunto che i costi fatturati, ma non ancora pagati, non fossero stati sostenuti da EMA né registrati nella contabilità della stessa ricorrente entro la data della redazione del certificato di revisione contabile ai sensi delle norme contabili belga.

 

Secondo motivo. Apprezzamento manifestamente erroneo degli elementi di prova e difetto di motivazione.

EMA ritiene che diversi capi della Sentenza siano viziati da gravi vizi di procedura in quanto dotati di motivazione inesistente, insufficiente o contraddittoria. II Tribunale sarebbe inoltre incorso in numerose omissioni, o errori manifesti nell’apprezzamento dei mezzi di prova prodotti nel giudizio. Dalla sentenza si evince che il Tribunale ha spesso omesso una valutazione propria in merito agli elementi di prova prodotti da EMA, omettendo, di fatto, di statuire sulle conclusioni illustrate dalla ricorrente nel ricorso e nella memoria di replica. In molti punti il Tribunale ha fatto incondizionato affidamento sulle risultanze della relazione finale di revisione contabile, effettuata per conto della Commissione sui contratti Cocoon e Dicoems, allorché proprio tali risultanze costituivano l’oggetto delle contestazioni di EMA contenute nel ricorso di merito.

 

Terzo motivo. Erronea applicazione del principio di buona fede e di leale collaborazione nell’esecuzione del contratto.

EMA ritiene che il Tribunale sia incorso in un’erronea valutazione del diritto belga con riferimento all’applicazione del principio di buona fede e leale collaborazione nell’esecuzione del contratto. Nell’attuazione dei Progetti Dicoems e Cocoon, la Commissione è venuta meno ai propri obblighi di controllo sanciti all’articolo 11.3.4 delle condizioni generali dei contratti, che menziona specificamente l’obbligo della Commissione di vigilare sulla corretta esecuzione del progetto dal punto di vista scientifico, tecnologico e finanziario. Il Tribunale ha erroneamente valutato che Commissione non avesse violato il proprio dovere di controllo, né alcuna disposizione contrattuale specifica e avesse pertanto a giusto titolo disposto la risoluzione immediata dei due contratti relativi ai Progetti Dicoems e Cocoon, respingendo altresì la richiesta di risarcimento del danno ex contractu.

 

Quarto motivo. Violazione dei principi del diritto comunitario.

EMA fa valere numerose violazioni del diritto comunitario in cui è incorso il Tribunale, in ordine, segnatamente, all’erronea applicazione dei principi di proporzionalità e non discriminazione, nonché del diritto di difesa della ricorrente.