12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpulung (Romania) il 25 febbraio 2014 — Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran/SC Suport Colect SRL

(Causa C-92/14)

2014/C 142/29

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Câmpulung

Parti

Ricorrenti: Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran

Convenuta: SC Suport Colect SRL

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1) e della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (2) siano applicabili anche a un contratto di credito stipulato il 5 ottobre 2006, prima dell’adesione della Romania all’Unione europea, ma i cui effetti continuano a prodursi nel presente, in quanto le sue disposizioni sono oggetto di esecuzione in questo momento, a seguito delle successive cessioni del credito da esso previsto.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se clausole come quelle sul «servizio del debito del mutuatario» che si riferiscono all’esistenza di ritardi nel pagamento da parte del debitore, nonché quelle relative all’aumento del tasso di interesse decorso un anno, oltre il quale il tasso risulta costituito dal tasso variabile di riferimento della Banca Comercială Română, affisso presso la sede della banca, maggiorato di 1,90 [punti percentuali], possano essere considerate abusive ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

3)

Se il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, quale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti a una disposizione di diritto nazionale, come quella di cui all’articolo 120 del decreto legge n. 99 del dicembre 2006 concernente gli istituti di credito e l’adeguatezza patrimoniale, la quale riconosce il carattere di titolo esecutivo di un contratto di credito bancario, stipulato mediante scrittura privata e senza prevedere la possibilità che le clausole dello stesso siano negoziate con il debitore, in base al quale, con una verifica sommaria e dopo l’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione forzata nell’ambito di un procedimento non contenzioso, con una possibilità limitata lasciata al giudice di valutare l’entità del credito, l’ufficiale giudiziario può procedere all’esecuzione forzata dei beni del debitore.

4)

Se la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretata nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 372 e segg. del vecchio Codice di procedura civile, consenta al creditore di pretendere l’esecuzione di una prestazione derivata da clausole contrattuali abusive procedendo all’esecuzione sul bene dato in garanzia mediante la vendita del bene immobile malgrado l’opposizione del consumatore, senza che un giudice indipendente effettui un esame delle clausole contrattuali.

5)

Se l’esistenza nella normativa nazionale di una disposizione come quella di cui all’articolo 120 del decreto legge n. 99 del dicembre 2006, concernente gli istituti di credito e l’adeguatezza patrimoniale, che riconosce il carattere di titolo esecutivo al contratto di credito bancario, sia tale da pregiudicare il diritto alla libertà di stabilimento previsto dall’articolo 49 TFUE, nonché alla libera prestazione dei servizi, previsto dall’articolo 45 TFUE, in quanto scoraggia i cittadini dell’Unione a stabilirsi in uno Stato nel quale viene riconosciuto a un contratto bancario stipulato da un istituto privato lo stesso valore di un titolo esecutivo rappresentato da una sentenza.

6)

In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni, se il giudice nazionale possa rilevare d’ufficio il carattere non esecutivo di un siffatto titolo, mediante il quale si procede all’esecuzione forzata di un credito indicato in un tale contratto.


(1)  GU L 95, pag. 29.

(2)  GU L 133, pag. 66.