7.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 102/26


Impugnazione proposta il 13 febbraio 2014 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013, causa T-117/12, ANKO/Commissione

(Causa C-78/14P)

2014/C 102/36

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e B. Conte)

Altra parte nel procedimento: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale;

condannare l’appellata alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione aveva concluso con due distinte associazioni, delle quali faceva parte l’appellata ANKO, convenzioni di sovvenzione relative al finanziamento dei progetti «OASIS» e «PERFORM» nell’ambito del Settimo programma — quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea.

Nel contesto del contratto in oggetto, la Commissione fa valere che il Tribunale ha interpretato erroneamente le condizioni generali del contratto e, in particolare, l’articolo ΙΙ 5, paragrafo 3, lettera d) [e, per inciso, l’articolo ΙΙ 14, paragrafo 1, secondo comma)].

L’erronea interpretazione delle condizioni generali del contratto si articola, in particolare, nei seguenti motivi di ricorso:

1.

Erronea valutazione della natura grave e sistematica delle irregolarità quale motivo di sospensione.

2.

Erronea valutazione dell’eventualità/rischio del ripetersi delle irregolarità.

3.

Erronea induzione dalla rettifica ad hoc.

4.

Erronea interpretazione della possibilità di utilizzare le spese medie e errata applicazione della medesima alle spese fittizie — falsificazione delle prove.

5.

Confusione tra condizioni di sospensione (sospetto) e condizioni di ammissibilità (certezza).