7.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 102/25


Ricorso proposto il 12 febbraio 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-77/14)

2014/C 102/35

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e A. Marcoulli)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto, dichiarato illegale ed incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 1 della decisione (1) della Commissione del 13 luglio 2011, C(2011) 4916 def., a favore dell’Aluminium of Greece SA (aiuto n. SA 26117 — C 2/10, ex NN 62/09) o, in ogni caso, non avendo adeguatamente informato la Commissione delle misure adottate a norma dell’articolo 4, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 3 e 4 di tale decisione e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso della Commissione ha per oggetto la mancata esecuzione, da parte della Repubblica ellenica, della decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato illegale a favore della società Aluminium SA, che deve essere recuperato dalla Public Power Corporation (PPC).

La Commissione osserva che la Grecia era tenuta a garantire l’esecuzione della decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica. La decisione è stata notificata il 14 luglio 2011 e la Commissione non ha concesso alcuna proroga per l’esecuzione della decisione. Di conseguenza, sul piano formale, il termine per conformarvisi è scaduto il 14 novembre 2011.

La Commissione ricorda che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’unico motivo giustificato che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è quello dell’impossibilità assoluta di dare corretta esecuzione alla decisione.

Tuttavia, nella presente causa, le autorità elleniche non hanno mai addotto l’argomento dell’impossibilità assoluta di esecuzione. Al contrario, esse hanno manifestato sin dall’inizio la loro volontà di eseguire la decisione appena possibile. Tuttavia, la Commissione sottolinea che, fino alla data di proposizione del presente ricorso, esse non hanno adottato alcun atto che costituisca esecuzione anche solo parziale della decisione.

Inoltre, la Commissione osserva che, con sentenza del Monomeles Protodikeio Athinon (giudice monocratico di primo grado di Atene), è stata sospesa l’ingiunzione di pagamento dell’importo dell’aiuto garantito dalla PPC nei confronti dell’Aluminium SA. Secondo la Commissione, il giudice nazionale di cui trattasi, nel sospendere l’attuazione dell’ingiunzione di pagamento, non ha tenuto conto delle condizioni stabilite dalla giurisprudenza costante della Corte per la sospensione dell’esecuzione di un provvedimento nazionale adottato in applicazione del diritto dell’Unione. (2)

La Commissione ritiene che la Grecia non abbia adottato le misure necessarie per l’esecuzione della decisione né in conformità alla soluzione che è stata discussa tra i suoi servizi e le autorità elleniche competenti né in qualsiasi altro modo adeguato.


(1)  GU L 166, del 27 giugno 2012, pagg. da 83 a 89.

(2)  Cause C-143/88 e C-92/89 del 21 febbraio 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen A.G. e a. e C-465/93, del 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e a..