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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Aosta (Italia) il 10 febbraio2014 — Equitalia Nord SpA/CLR di Camelliti Serafino & C. Snc
(Causa C-68/14)
2014/C 102/33
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Ordinario di Aosta
Parti nella causa principale
Ricorrente: Equitalia Nord SpA
Convenuta: CLR di Camelliti Serafino & C. Snc
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la normativa italiana vigente di cui all’art. 3, commi lo e 4o, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come parzialmente modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che «in considerazione dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali», ed inoltre, al comma 4o, che «ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal lo gennaio 2015 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto», laddove «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data» sia in contrasto con il dettato di cui all’art. 106, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea in quanto idonea ad assicurare a soggetti operanti in regime di concorrenza un vantaggio ingiustificato e discriminatorio rispetto alla posizione di altri soggetti che esercitino la medesima attività pur non risultando beneficiari della normativa medesima; |
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2) |
se la predetta normativa, in quanto idonea ad accordare a soggetti operanti in regime di concorrenza un vantaggio ingiustificato e discriminatorio rispetto alla posizione di altri soggetti che esercitino la medesima attività pur non risultando beneficiari della normativa medesima, possa considerarsi «aiuto di stato» ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, paragrafo l, del TFUE. |