5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 34 de Madrid (Spagna) il 5 febbraio 2014 — Rafael Villafáñez Gallego e María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Causa C-54/14)

2014/C 135/23

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 34 de Madrid

Parti

Ricorrenti: Rafael Villafáñez Gallego e María Pérez Anguio

Resistente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE (1), del Consiglio, del 5 aprile 1993, debba essere interpretato nel senso che l’accordo concluso fra la banca e il consumatore beneficiario del prestito con il quale, oltre a modificare le condizioni relative ai limiti dei tassi di interesse, è posto a carico del consumatore il pagamento delle spese derivanti dalla modifica dell’atto pubblico di prestito e di costituzione dell’ipoteca stipulato fra la banca e il consumatore, ove tale accordo è stato proposto dalla banca come una delle due possibili alternative per modificare le condizioni economiche del prestito ipotecario ed è stato accettato volontariamente dal consumatore in conseguenza dell’accordo concluso dopo i negoziati fra la banca e l’ente previdenziale cui appartiene il consumatore, a vantaggio e nell’interesse dei suoi iscritti, costituisca una clausola oggetto di un negoziato individuale.

2)

In caso di risposta negativa alla domanda sub 1), se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della stessa, circa il carattere abusivo della clausola, debba essere interpretato nel senso che, in considerazione dello scopo e dell’oggetto dell’accordo concluso fra la banca e l’ente previdenziale, osti a un accordo come quello decritto nella questione precedente.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).