5.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 135/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Spagna) il 3 febbraio 2014 — Finanmadrid E.F.C, SA/Jesús Vicente Albán Zambrano e a.
(Causa C-49/14)
2014/C 135/22
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia de Cartagena
Parti nel procedimento principale
Creditore procedente: Finanmadrid E.F.C, SA
Debitori nel procedimento esecutivo: Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 93/13/CEE (1) debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come la vigente disciplina del procedimento d’ingiunzione di pagamento spagnolo — articoli 815 e 816 della LEJC –, la quale rende difficile o impedisce il controllo giurisdizionale d’ufficio dei contratti in cui possono sussistere clausole abusive, in quanto non prevede imperativamente il controllo delle clausole abusive né l’intervento di un giudice, salvo i casi in cui il cancelliere lo ritenga opportuno o i debitori propongano opposizione. |
2) |
Se la direttiva 93/13/CEE debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella esistente nell’ordinamento spagnolo, la quale non consente di riesaminare d’ufficio in limine litis, nel successivo procedimento di esecuzione, il titolo esecutivo giudiziario — decreto emesso dal cancelliere che pone fine al procedimento d’ingiunzione di pagamento –, sotto il profilo dell’esistenza di clausole abusive nel contratto che costituisce il fondamento del decreto di cui si chiede l’esecuzione, in quanto il diritto nazionale considera formatasi la cosa giudicata (articoli 551 e 552 e, in combinato disposto, 816, paragrafo 2, della LEJC). |
3) |
Se la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2) debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come la disciplina [spagnola] del procedimento d’ingiunzione di pagamento e del procedimento di esecuzione di titoli giudiziari, la quale non prevede il controllo giudiziario in tutti i casi durante la fase dichiarativa, né consente nella fase dell’esecuzione che il giudice investito di quest’ultima riesamini quanto già deciso dal cancelliere. |
4) |
Se la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale la quale non consente di verificare d’ufficio il rispetto del diritto al contraddittorio a motivo dell’esistenza della cosa giudicata. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).