Causa C‑603/14 P

El Corte Inglés SA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo The English Cut — Opposizione del titolare dei marchi nazionali e comunitari denominativi e figurativi contenenti gli elementi denominativi “El Corte Inglés” — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 5 — Rischio che il pubblico interessato operi un ravvicinamento con un marchio che gode di notorietà — Grado di somiglianza richiesto»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 dicembre 2015

  1. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256, § 1, TFUE, Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Protezione del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Condizioni — Somiglianza tra i marchi considerati — Grado di somiglianza richiesto

    [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, §§ 1, b), e 5]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 31)

  2.  Dato che non risulta né dal tenore letterale dei paragrafi 1, lettera b), e 5 dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario né dalla giurisprudenza della Corte che la nozione di somiglianza abbia un significato diverso in ciascuno di tali paragrafi, ne discende, in particolare, che, quando in occasione dell’esame delle condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento il Tribunale conclude per l’insussistenza di una somiglianza tra i segni in conflitto, anche il paragrafo 5 del medesimo articolo è, necessariamente, inapplicabile al caso di specie. Al contrario, quando il Tribunale considera, nell’ambito dello stesso esame, che sussiste una certa somiglianza tra i segni in conflitto, una siffatta constatazione vale allo stesso modo per l’applicazione sia del paragrafo 1, lettera b), sia del paragrafo 5 dell’articolo 8 dello stesso regolamento.

    Tuttavia, nella situazione in cui il grado della somiglianza in parola non risulti sufficiente per comportare l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non se ne può desumere che l’applicazione del paragrafo 5 di tale articolo sia necessariamente esclusa.

    Infatti, i gradi di somiglianza tra i segni in conflitto richiesti dall’uno e dall’altro paragrafo di tale disposizione sono diversi. Mentre l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra tali segni che sia atta a generare, nella mente del pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, la sussistenza di un siffatto rischio non è, invece, richiesta come condizione per l’applicazione del paragrafo 5 del medesimo articolo.

    Poiché l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 si limita a richiedere che la somiglianza esistente sia atta a portare il pubblico interessato non già a confondere i segni in conflitto, ma ad operare un ravvicinamento tra loro, vale a dire stabilire un nesso tra gli stessi, si deve giungere alla conclusione che la tutela prevista da tale disposizione a favore dei marchi notori può applicarsi anche se i segni in conflitto presentano un grado di somiglianza minore.

    Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’esame delle condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 abbia rivelato una certa somiglianza tra i segni in conflitto, spetta al Tribunale, al fine di determinare, in tal caso, se le condizioni per l’applicazione del paragrafo 5 del medesimo articolo siano soddisfatte, esaminare se a causa della presenza di altri fattori pertinenti, quali la rinomanza o la notorietà del marchio anteriore, il pubblico interessato sia in grado di stabilire un nesso tra tali segni.

    Infine, anche supponendo che il Tribunale, dopo aver proceduto all’esame relativo alla sussistenza di un eventuale nesso tra i segni in conflitto, sia pervenuto alla conclusione che le condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non sussistevano in quanto dall’esame delle condizioni per l’applicazione del paragrafo 1, lettera b), di tale articolo, risultava che i consumatori interessati non erano in grado di operare un ravvicinamento concettuale immediato tra i segni in conflitto, un siffatto motivo sarebbe viziato da un errore di diritto. Infatti, i pregiudizi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento non richiedono che il ravvicinamento che i consumatori sarebbero in grado di fare tra i segni in conflitto sia immediato.

    (v. punti 39‑43, 50)