Causa C‑601/14
Commissione europea
contro
Repubblica italiana
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/80/CE — Articolo 12, paragrafo 2 — Sistemi di indennizzo nazionali delle vittime di reati intenzionali violenti che garantiscono un indennizzo equo ed adeguato — Sistema nazionale che non copre tutti i reati intenzionali violenti commessi sul territorio nazionale»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 ottobre 2016
Ricorso per inadempimento – Violazione degli obblighi derivanti da una direttiva – Mezzi difensivi – Contestazione della legittimità della direttiva – Irricevibilità – Limiti – Atto inesistente
(Artt. 258 TFUE, 259 TFUE, 263 TFUE e 265 TFUE)
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Direttiva 2004/80 – Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti – Obbligo per gli Stati membri di istituire sistemi di indennizzo delle vittime – Sistema nazionale che non ricomprende tutte le fattispecie rientranti in tale tipologia di reati – Inadempimento
(Direttiva del Consiglio 2004/80, art. 12, § 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 33, 34)
Uno Stato membro viene meno all’obbligo ad esso incombente in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato, qualora non adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire l’esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio.
Infatti, tale disposizione mira a garantire al cittadino dell’Unione il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato per le lesioni subite nel territorio di uno Stato membro nel quale si trova, nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, imponendo a ciascuno Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio.
Per quanto riguarda la determinazione dell’intenzionalità e della natura violenta di un reato, sebbene gli Stati membri dispongano, in linea di principio, della competenza a precisare la portata di tale nozione nel loro diritto interno, tale competenza non li autorizza tuttavia a limitare, salvo privare l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 del suo effetto utile, il campo di applicazione del sistema di indennizzo delle vittime soltanto ad alcuni dei reati intenzionali violenti.
Peraltro, sebbene il sistema di cooperazione istituito dalla direttiva 2004/80 riguardi unicamente l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, esso non esclude, tuttavia, che l’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva imponga ad ogni Stato membro di adottare, al fine di garantire l’obiettivo da essa perseguito in siffatte situazioni, un sistema nazionale che garantisca l’indennizzo delle vittime di qualsiasi reato intenzionale violento sul proprio territorio.
(v. punti 45, 46, 49, 52, dispositivo 1)