Causa C‑596/14

Ana de Diego Porras

contro

Ministerio de Defensa

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid)

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Principio di non discriminazione — Nozione di “condizioni di impiego” — Indennità per la cessazione di un contratto di lavoro — Indennità non prevista dalla normativa nazionale per contratti di lavoro a tempo determinato — Differenza di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016

  1. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Scopi

    (Direttiva del Consiglio 1999/70)

  2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Condizioni di lavoro – Nozione – Indennità versata ad un lavoratore a seguito della cessazione del suo contratto – Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

  3. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato – Normativa nazionale che nega l’indennità di cessazione del contratto di lavoro al lavoratore assunto con contratto di lavoro di «interinidad», ma concessa ai lavoratori assunti a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4)

  4. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Ambito di applicazione – Differenze di trattamento fra talune categorie di lavoratori a tempo determinato – Esclusione

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4)

  5. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Lavoratori che svolgono un lavoro identico o simile – Nozione – Lavoratori che si trovano in una situazione comparabile – Criteri di valutazione – Natura del lavoro, condizioni di formazione e condizioni di impiego – Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 3, punto 2, e 4, punto 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 25)

  2.  La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che la nozione di condizioni di impiego include l’indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare ad un lavoratore a causa della cessazione del suo contratto di lavoro a tempo determinato.

    Infatti, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nell’ambito di tale nozione è precisamente quello dell’impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro.

    Inoltre, un’interpretazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro che escludesse dalla definizione della nozione di «condizioni di impiego», ai sensi della menzionata disposizione, le condizioni di risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato equivarrebbe a ridurre, in spregio all’obiettivo assegnato alla suddetta disposizione, l’ambito di applicazione della tutela accordata ai lavoratori a tempo determinato contro le discriminazioni.

    Dal momento che l’indennità è assegnata al lavoratore in considerazione della cessazione del contratto di lavoro intercorrente con il suo datore di lavoro e che essa soddisfa il criterio dell’impiego succitato, essa rientra quindi nella nozione di condizioni di impiego.

    (v. punti 28, 30-32, dispositivo 1)

  3.  La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa si oppone ad una normativa nazionale che nega qualsiasi indennità di cessazione del contratto di lavoro al lavoratore assunto mediante un contratto di lavoro di «interinidad» (contratto a termine per la copertura temporanea di un posto) mentre consente l’attribuzione di una tale indennità, in particolare, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili. La sola circostanza che tale lavoratore abbia svolto il suo lavoro sulla base di un contratto di lavoro di «interinidad» non può costituire una ragione oggettiva che consente di giustificare il rifiuto di far beneficiare il suddetto lavoratore della menzionata indennità.

    Sussiste difatti una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato, nei limiti in cui, a differenza dei lavoratori assunti in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori con contratti di lavoro di «interinidad» non beneficiano di nessuna indennità in caso di cessazione del loro contratto, a prescindere dalla durata dei periodi di servizio compiuti.

    Inoltre, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non può configurare una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 nonché dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.

    (v. punti 36, 47, 52, dispositivo 2)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 37, 38)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 40, 42)