Causa C‑574/14

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

contro

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy)

«Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Accordi a lungo termine per la vendita di elettricità — Compensazioni versate in caso di risoluzione volontaria — Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno — Verifica della legittimità di un aiuto da parte del giudice nazionale — Adeguamento annuale dei costi non recuperabili — Momento della presa in considerazione dell’appartenenza di un produttore di energia a un gruppo di imprese»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 settembre 2016

  1. Aiuti concessi dagli Stati – Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali – Ruolo dei giudici nazionali – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un programma di aiuti di Stato – Potere di verifica della legittimità di tale programma da parte del giudice nazionale al momento della sua attuazione – Insussistenza – Potere del giudice nazionale di formulare una richiesta di chiarimenti alla Commissione o di proporre una questione pregiudiziale alla Corte

    (Art. 4, § 3, TUE; artt. 107 TFUE, 108, §§ 2 e 3, TFUE e 267, commi 2 e 3, TFUE; decisione della Commissione 2009/287, art. 4, § 2; comunicazione della Commissione relativa al metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili)

  2. Aiuti concessi dagli Stati – Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali – Ruolo dei giudici nazionali – Adeguamento annuale della compensazione dei costi non recuperabili da versare ad un produttore appartenente ad un gruppo di imprese – Presa in considerazione dell’appartenenza di un produttore di energia ad un gruppo di imprese al momento di tale adeguamento e non al momento dell’esame della compatibilità del sistema di compensazione con il mercato interno

    (Art. 4, § 3, TUE; artt. 107 TFUE e 108 TFUE; decisione della Commissione 2009/287, art. 4, §§ 1 e 2)

  1.  L’articolo 107 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/287, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Polonia nell’ambito di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità e all’aiuto di Stato che la Polonia prevede di concedere a titolo di compensazione per la risoluzione volontaria di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità, devono essere interpretati nel senso che ostano a che, qualora la Commissione abbia esaminato un programma di aiuti di Stato alla luce della comunicazione relativa al metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili e l’abbia ritenuto compatibile con il mercato interno prima della sua attuazione, le autorità e i giudici nazionali procedano a loro volta, al momento dell’attuazione dell’aiuto di cui trattasi, alla verifica della sua compatibilità con i principi enunciati in tale metodo.

    Infatti, la valutazione della compatibilità di misure di aiuto o di un regime di aiuti di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione, mentre i giudici nazionali devono astenersi dall’adottare decisioni contrarie ad una decisione della Commissione, anche ove questa abbia carattere provvisorio.

    Pertanto, consentire a un giudice nazionale, nell’ambito dell’attuazione di un programma di aiuti di Stato, di pronunciarsi a sua volta sulla compatibilità di un programma di aiuti la cui compatibilità con il mercato interno sia già stata stabilita da una decisione della Commissione, equivarrebbe, sostanzialmente, ad attribuire a tale giudice il potere di sostituire la propria valutazione a quella effettuata dalla Commissione.

    Inoltre, riconoscere a un giudice nazionale la possibilità di effettuare una tale valutazione porterebbe appunto quest’ultimo a superare i limiti della propria competenza volti a garantire il rispetto del diritto dell’Unione relativo agli aiuti di Stato, nonché a violare l’obbligo di leale cooperazione con le istituzioni dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Infatti, non si può escludere che la verifica effettuata dal giudice nazionale di cui trattasi lo induca ad adottare una decisione contraria a quella, peraltro definitiva, adottata dalla Commissione.

    Tuttavia, se il giudice nazionale nutre dubbi in merito all’interpretazione di una decisione della Commissione che ha qualificato una determinata misura come aiuto di Stato, egli può chiedere a tale istituzione chiarimenti o, secondo le circostanze, può o deve, conformemente all’articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE, deferire una questione pregiudiziale alla Corte vertente sull’interpretazione dell’articolo 107 TFUE.

    (v. punti 32-34, 36, 37, 40, 41, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della decisione 2009/287, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Polonia nell’ambito di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità e all’aiuto di Stato che la Polonia prevede di concedere a titolo di compensazione per la risoluzione volontaria di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità, letto alla luce della comunicazione relativa al metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili, deve essere interpretato nel senso che esso richiede, in circostanze caratterizzate dalla modifica della struttura del gruppo di imprese interessate dalla citata decisione, che, nel determinare l’adeguamento annuale della compensazione dei costi non recuperabili da versare a un produttore appartenente a un gruppo di imprese, si tenga conto di tale appartenenza e, pertanto, del risultato finanziario del gruppo alla data in cui l’adeguamento è effettuato.

    Infatti, dato che la decisione 2009/287, conformemente al suo articolo 4, paragrafo 2, si fonda sul metodo dei costi non recuperabili e che essa mira ad applicarsi alle compensazioni dei costi non recuperabili che devono essere pagati per il periodo compreso tra il 2006 e il 2025, si deve considerare che essa si iscrive nella stessa logica evolutiva di tale metodo e deve quindi essere interpretata secondo un approccio dinamico. Pertanto, l’adeguamento annuale della compensazione dei costi non recuperabili deve essere effettuato in considerazione della situazione effettiva del mercato nel momento in cui tale importo è calcolato, il che implica la necessità di valutare l’evoluzione della concorrenza nel mercato interessato. Ne consegue che tutti i cambiamenti nelle strutture di proprietà delle società produttrici di energia elettrica rientrano nell’ambito di applicazione di tale decisione e, per questo, devono essere presi in considerazione dalle autorità o dai giudici nazionali allorquando effettuano la correzione dell’importo annuale della compensazione dei costi non recuperabili.

    (v. punti 51-53, 56, dispositivo 2)