SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

15 settembre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Accordi a lungo termine per la vendita di elettricità — Compensazioni versate in caso di risoluzione volontaria — Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno — Verifica della legittimità di un aiuto da parte del giudice nazionale — Adeguamento annuale dei costi non recuperabili — Momento della presa in considerazione dell’appartenenza di un produttore di energia a un gruppo di imprese»

Nella causa C‑574/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), con decisione dell’8 ottobre 2014, pervenuta in cancelleria l’11 dicembre 2014, nel procedimento

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

contro

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, F. Biltgen, A. Borg Barthet e E. Levits, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 gennaio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per la PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., da A. Jodkowski, adwokat;

per il Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, da Z. Muras e A. Walkiewicz, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Rzotkiewicz ed E. Gromnicka, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da K. Herrmann, P. Němečková e R. Sauer, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 107 TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con le disposizioni della decisione 2009/287/CE della Commissione, del 25 settembre 2007, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Polonia nell’ambito di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità e all’aiuto di Stato che la Polonia prevede di concedere a titolo di compensazione per la risoluzione volontaria di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità (GU 2009, L 83, pag. 1).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (in prosieguo: la «PGE») e, dall’altro, il Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (presidente dell’autorità di regolamentazione nel settore dell’energia, Polonia; in prosieguo: il «presidente dell’URE») in merito alla determinazione dell’importo dell’adeguamento annuale della compensazione, per il 2009, alla quale la PGE ha diritto a titolo dei cosiddetti costi «non recuperabili».

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Comunicazione della Commissione relativa al metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili

3

La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20), è stato adottata nella prospettiva di garantire un mercato dell’energia elettrica concorrenziale e competitivo. La trasposizione di tale direttiva è stata associata, in taluni Stati membri, ad aiuti pubblici a favore di imprese nazionali operanti nel settore dell’energia elettrica.

4

In tale contesto, il 26 luglio 2001, la Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa al metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili (in prosieguo: il «metodo CNR»).

5

Conformemente al punto 2, sesto comma, del metodo CNR, l’oggetto di quest’ultimo consiste nell’indicare come la Commissione intende applicare le norme del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda le misure di aiuto destinate a compensare i costi di impegni o garanzie che rischino di non poter più essere onorati a motivo dell’apertura alla concorrenza del settore dell’energia elettrica stabilita dalla direttiva 96/92.

6

Il punto 3 di tale metodo precisa che la nozione di «costi non recuperabili» riguarda gli impegni o le garanzie di gestione che possono, nella pratica, assumere forme diverse, e in particolare contratti di vendita a lungo termine, investimenti effettuati con garanzia implicita o esplicita di sbocchi nonché investimenti che vanno oltre l’attività normale. In particolare, il punto 3.3 di detto metodo prevede che, al fine di costituire costi non recuperabili ammissibili, che possano essere riconosciuti dalla Commissione, tali impegni e garanzie di gestione devono:

«(...) essere soggetti al rischio di non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della direttiva 96/92. Per costituire un costo non recuperabile, un impegno o una garanzia deve di conseguenza diventare antieconomico per effetto della direttiva e deve incidere sensibilmente sulla competitività dell’impresa interessata. Una tale situazione deve, in particolare, indurre l’impresa interessata a procedere alle necessarie scritture contabili (per esempio accantonamenti in bilancio) per tenere conto dell’impatto prevedibile delle garanzie e degli impegni.

A maggior ragione, quando risulti che, in assenza di aiuto o di misure transitorie, gli impegni o le garanzie in questione potrebbero compromettere la redditività delle imprese interessate, si ritiene che detti impegni o garanzie soddisfino le condizioni del paragrafo precedente.

L’effetto degli impegni o garanzie in questione sulla competitività o sulla redditività delle imprese interessate sarà valutato a livello delle imprese consolidate. Affinché determinati impegni o garanzie possano costituire costi non recuperabili, deve potersi stabilire un nesso causale tra l’entrata in vigore della direttiva 96/92 e la difficoltà per le imprese interessate a onorare o far rispettare gli impegni o garanzie in questione. Per stabilire tale nesso causale la Commissione prenderà in considerazione, in particolare, il calo dei prezzi dell’energia elettrica o la perdita di quote di mercato da parte delle imprese interessate. Gli impegni o garanzie che non avrebbero comunque potuto essere adempiuti, a prescindere dall’entrata in vigore della direttiva, non costituiscono costi non recuperabili».

7

Ai sensi dei punti 4.2, 4.3 e 4.5 che compaiono all’interno del paragrafo 4, quinto comma, del metodo CNR:

«4.2

Il sistema di versamento dell’aiuto deve permettere di tenere conto dell’andamento effettivo della concorrenza nel futuro. Tale andamento potrà misurarsi, tra l’altro, sulla scorta di fattori quantificabili (prezzi, quote di mercato, altri fattori pertinenti indicati dallo Stato membro). Poiché l’evoluzione delle condizioni di concorrenza incide direttamente sull’importo dei costi non rimborsabili ammissibili, l’importo dell’aiuto versato sarà necessariamente subordinato allo sviluppo di una genuina concorrenza e il calcolo degli aiuti versati progressivamente nel tempo dovrà tenere conto della dinamica dei fattori pertinenti per misurare il grado di concorrenza raggiunto.

4.3

Lo Stato membro deve impegnarsi a trasmettere alla Commissione una relazione annuale volta in particolare a precisare l’andamento della situazione della concorrenza nel mercato dell’energia elettrica, indicando fra l’altro le variazioni osservate dei fattori quantificabili pertinenti. Tale relazione annuale specificherà il calcolo dei costi non recuperabili presi in considerazione per l’anno corrispondente e preciserà gli importi versati a titolo di aiuti.

(...)

4.5

L’importo massimo degli aiuti che possono essere versati ad un’impresa per compensare i costi non recuperabili deve essere specificato a priori. Tale importo deve tenere conto dei guadagni che l’impresa può scontare sotto il profilo della produttività.

Analogamente, le modalità precise di calcolo e finanziamento degli aiuti destinati a compensare i costi non recuperabili e la durata massima del periodo per il quale tali aiuti possono essere versati devono essere chiaramente specificate a priori. La notificazione di tali aiuti preciserà in particolare in che modo il calcolo di detti costi terrà conto dell’evoluzione dei diversi fattori menzionati al punto 4.2».

Decisione 2009/287

8

L’articolo 1 della decisione 2009/287, relativo ad accordi a lungo termine per la vendita di elettricità stipulati tra l’operatore pubblico delle rete elettrica polacca, la Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (in prosieguo: la «PSE»), e alcune imprese operanti nel settore interessato, è così formulato:

«1.   Gli accordi a lungo termine per la vendita di elettricità stipulati tra la [PSE] e le imprese elencate nell’allegato n. 1 [all’Ustawa o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (legge relativa alle condizioni per la copertura dei costi sostenuti dalle imprese in relazione alla risoluzione anticipata di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità), del 29 giugno 2007 (Dz. U. del 2007, n. 130, posizione 905; in prosieguo: la “legge KDT”)], costituiscono, a partire dalla data dell’adesione della Polonia all’Unione europea, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo [107, paragrafo 1, TFUE] a favore di imprese per la produzione di elettricità.

2.   L’aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è un aiuto concesso illegalmente ed è incompatibile con il mercato [interno]».

9

L’articolo 4 di tale decisione così dispone:

«1.   Le compensazioni previste dalla legge [KDT] costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo [107, paragrafo 1, TFUE] a favore delle imprese indicate nell’allegato n. 2 [di tale legge].

2.   L’aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato [interno] conformemente [al metodo CNR].

3.   L’importo massimo di compensazione previsto dalla Legge [KDT] è un importo cui sono state dedotte le entrate totali realizzate grazie agli attivi nell’ambito di accordi a lungo termine [per la vendita] e che è disponibile per coprire i costi degli investimenti».

Normativa polacca

10

Negli anni ’90, l’ammodernamento dell’infrastruttura polacca dell’energia elettrica ha comportato ingenti investimenti. Poiché la situazione finanziaria dei produttori nazionali non consentiva di far fronte a investimenti di tal genere, tali produttori hanno stipulato con la PSE accordi a lungo termine per la vendita di elettricità (in prosieguo: gli «AVE»).

11

In base a tali accordi, i produttori di energia elettrica interessati si sono impegnati a creare nuove capacità di produzione, ad ammodernare le attrezzature e a fornire alla PSE una quantità minima fissa di elettricità prodotta dagli impianti in questione. Dal canto suo, la PSE si è impegnata ad acquistare almeno il quantitativo minimo di energia elettrica convenuto a un prezzo fondato sul principio della ripercussione dei costi sui clienti.

12

A seguito dell’entrata in vigore della direttiva 96/92, la legge KDT ha previsto la possibilità, per i produttori menzionati nel suo allegato n. 1, di risolvere gli AVE stipulati con la PSE.

13

Più precisamente, la legge KDT ha introdotto, per i produttori che hanno risolto di propria iniziativa tali accordi, un diritto a compensazione dei costi non recuperabili, conformemente alle condizioni da essa previste. Tali produttori di energia elettrica, che erano parte degli AVE, possono pertanto beneficiare ogni anno di una tale compensazione, in linea di principio per una durata corrispondente a quella dell’AVE risolto anticipatamente.

14

Conformemente alla legge KDT, la compensazione deve coprire i costi non recuperabili. In particolare, il meccanismo di compensazione contemplato da tale legge prevede il versamento al produttore di un anticipo per i costi non recuperabili pari all’importo proposto, che non deve tuttavia superare quello previsto da tale legge, e successivamente una liquidazione annuale dell’importo dell’anticipo versato dal presidente dell’URE sulla base, segnatamente, del risultato finanziario effettivo.

15

A tal fine, il presidente dell’URE fissa l’importo della compensazione dovuta in un determinato anno. Pertanto, o il produttore è obbligato a rimborsare al sistema una parte dell’anticipo, oppure gli vengono attribuite risorse supplementari. In seguito, al termine del periodo di adeguamento, un computo finale delle somme versate e dovute al produttore è effettuato sotto forma di adeguamento finale.

16

L’articolo 2, punto 12, della legge KDT definisce i «costi non recuperabili» come le spese sostenute dal produttore non coperte dalle entrate ottenute dalla vendita dell’energia elettrica prodotta, dalle riserve di energia e dai servizi del sistema sul mercato concorrenziale dopo la risoluzione anticipata di un AVE, derivanti dagli investimenti, effettuati da tale produttore fino al 1o maggio 2004, per il patrimonio connesso alla produzione di energia elettrica.

17

L’articolo 32, paragrafo 1, della legge KDT, che disciplina il meccanismo di calcolo dell’adeguamento dei costi non recuperabili per i produttori che fanno parte di un gruppo di imprese, prevede quanto segue:

«Qualora il produttore che ha stipulato un accordo di risoluzione faccia parte di un gruppo d’imprese, nel calcolo dei costi non recuperabili si tiene conto dei parametri indicati con i simboli “N”, “SD”, “R” e “P”, di cui all’articolo 27, paragrafo 1, in relazione a ciascun produttore e soggetto facente parte del gruppo di imprese ed esercente l’attività economica nel settore della produzione di energia elettrica nel territorio polacco presso le unità di produzione di cui all’allegato n. 7 alla presente legge».

18

L’allegato n. 1 alla legge KDT contiene un elenco dei produttori che sono parte di AVE e precisa le unità di produzione interessate da tali accordi.

19

L’allegato n. 7 a tale legge contiene un elenco delle unità di produzione prese in considerazione per il calcolo dei costi non recuperabili dei produttori, elenco di cui si tiene conto negli adeguamenti dei costi non recuperabili.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20

Dalla decisione di rinvio emerge che la PGE, la quale, al momento dei fatti all’origine della controversia di cui al procedimento principale, esercitava la propria attività con la denominazione Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., e la Elektrownia Bełchatów S.A. (in prosieguo: l’«ELB»), non appartenevano al medesimo gruppo di imprese nel periodo durante il quale la PGE ha assunto gli impegni il cui rimborso ha fatto sorgere i costi non recuperabili di cui al procedimento principale. La Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. figurava all’allegato n. 1 alla legge KDT in quanto produttore e parte di un AVE con la PSE. Per quanto riguarda l’ELB, le sue unità di produzione erano registrate nell’allegato n. 7 a tale legge e detta impresa vi era presentata come appartenente all’impresa holding BOT, ossia a un gruppo diverso da quello di cui faceva parte la PGE. Tuttavia, alla data di adozione della legge KDT nonché a quella di adozione della decisione 2009/287, la PGE e l’ELB facevano parte del medesimo gruppo.

21

L’ELB non era parte di un AVE con la PSE e, perciò, non aveva lo status di «produttore» ai sensi della legge KDT. Rivestiva, invece, quello di «soggetto» ai sensi dell’articolo 32 di tale legge, il cui risultato finanziario è preso in considerazione al momento dell’adeguamento dei costi non recuperabili di un produttore rientrante in tale legge.

22

Con decisione del 30 luglio 2010, il presidente dell’URE ha stabilito l’importo dell’adeguamento annuale dei costi non recuperabili per la PGE a 24077793 zloty polacchi (PLN) (EUR 4988900 circa) per il 2009. In applicazione dell’articolo 32 della legge KDT, esso ha effettuato l’adeguamento dei costi non recuperabili della PGE, che faceva parte di un gruppo di imprese conformemente alla definizione dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale legge. Secondo quanto constatato dal presidente dell’URE, l’ELB apparteneva, nel corso del 2009, allo stesso gruppo di imprese della PGE e partecipava al regime di aiuti di Stato, senza peraltro percepire risorse per coprire i costi non recuperabili.

23

La PGE ha proposto ricorso diretto alla riforma di tale decisione del presidente dell’URE dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunale regionale di Varsavia, Polonia). In particolare, essa ha chiesto la determinazione di un adeguamento annuale dei costi non recuperabili alla somma di PLN 116985205 (EUR 26435046 circa) o l’annullamento in toto di tale decisione. Nel ricorso, la PGE ha sostenuto che l’articolo 32, paragrafo 1, della legge KDT si applicava esclusivamente ai soggetti indicati come gruppo di imprese nell’allegato n. 7 a tale legge. Secondo la PGE, nei limiti in cui, conformemente a tale allegato, l’ELB non apparteneva allo stesso gruppo di imprese al quale apparteneva la PGE, il presidente dell’URE non era legittimato a effettuare un adeguamento dei costi non recuperabili per quest’ultima tenendo conto del risultato finanziario dell’ELB.

24

Con decisione del 4 giugno 2012, il Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunale regionale di Varsavia) ha accolto il ricorso della PGE e ha fissato l’importo dell’adeguamento dei costi non recuperabili ad una somma pari a PLN 116985205 (EUR 26435046 circa).

25

Il presidente dell’URE ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Sąd Apelacyjny w Warszawie (corte d’appello di Varsavia, Polonia) che lo ha respinto con sentenza del 17 gennaio 2013. In tale sentenza, il giudice d’appello ha dichiarato che, per tener conto, al momento dell’adeguamento dei costi non recuperabili, del risultato finanziario effettivo di un altro soggetto, era necessario che tale soggetto appartenesse allo stesso gruppo di imprese della PGE al momento dell’adozione della legge KDT. Tuttavia, conformemente all’allegato n. 7 a tale legge, al quale rinvia l’articolo 32 di quest’ultima, l’ELB non doveva essere considerata come appartenente allo stesso gruppo di imprese della PGE ai fini del calcolo dell’adeguamento della compensazione dei costi non recuperabili.

26

Il 15 luglio 2013 il presidente dell’URE ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), avverso la sentenza del Sąd Apelacyjny w Warszawie (corte d’appello di Varsavia) del 17 gennaio 2013. Egli sostiene che per interpretare la nozione di «gruppo di imprese», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della legge KDT, non si deve fare riferimento all’allegato n. 7 alla legge KDT, ma si devono prendere in considerazione solo i soggetti appartenenti a un dato gruppo di imprese al momento dell’entrata in vigore di tale legge.

27

Come emergerebbe dai punti 3.3 e 4.2 del metodo CNR, sarebbe invece necessario calcolare tali costi tenendo conto dell’appartenenza effettiva dei produttori di energia elettrica rientranti nella legge KDT a un gruppo di imprese per ciascun anno per il quale si effettua l’adeguamento dei costi non recuperabili. Orbene, dato che la PGE apparteneva, al momento dell’adozione della decisione del presidente dell’URE, al medesimo gruppo di imprese dell’ELB, si dovrebbe tener conto del risultato finanziario di quest’ultima al momento dell’adeguamento dell’importo dei costi non recuperabili della PGE.

28

In tale contesto, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se si debba intendere l’articolo 107 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché con l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione [2009/287,] nel senso che, qualora la Commissione europea ritenga un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune, il giudice nazionale non è competente a verificare se le disposizioni nazionali riconosciute come aiuti di Stato autorizzati siano compatibili con i principi enunciati nel [metodo CNR].

2)

Se si debba intendere l’articolo 107 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché con l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della decisione [2009/287], interpretati alla luce dei punti 3.3 e 4.2 del [metodo CNR], nel senso che, al momento dell’attuazione di un programma di aiuti di Stato ritenuto dalla Commissione europea compatibile con il mercato comune, l’adeguamento annuale dei costi non recuperabili per i produttori che fanno parte di gruppi di imprese deve essere effettuato sul presupposto che rileva soltanto l’appartenenza del produttore ad un gruppo di imprese sulla base della situazione esposta negli allegati all’atto giuridico sottoposto alla valutazione della Commissione europea, o se, invece, per ogni anno in cui viene effettuato l’adeguamento dei costi non recuperabili, si debba tener conto dell’effettiva appartenenza, all’epoca, del beneficiario del programma di aiuti di Stato connessi a tali costi a un gruppo di imprese che include altri produttori rientranti nel suddetto programma».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

29

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/287, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che, qualora la Commissione abbia esaminato un programma di aiuti di Stato alla luce del metodo CNR e l’abbia ritenuto compatibile con il mercato interno prima della sua attuazione, le autorità e i giudici nazionali procedano a loro volta, al momento dell’attuazione dell’aiuto di cui trattasi, alla verifica della sua compatibilità con i principi enunciati in tale metodo.

30

Al fine di rispondere a tale questione, si deve rammentare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito del sistema di controllo degli aiuti di Stato istituito dal Trattato FUE, i giudici nazionali, da un lato, e la Commissione, dall’altro, svolgono ruoli complementari ma distinti (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

31

In particolare, i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia, fino alla decisione definitiva della Commissione, dei diritti dei singoli di fronte ad un’eventuale violazione, da parte delle autorità statali, del divieto previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). A tal fine, a detti giudici possono essere sottoposte controversie nelle quali essi sono tenuti a interpretare e ad applicare la nozione di «aiuto di Stato» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, al fine di valutare se un provvedimento statale, adottato senza seguire il procedimento di controllo preventivo di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, debba o meno esservi soggetto (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini, C‑119/05, EU:C:2007:434, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

32

Per contro, i giudici nazionali non sono competenti a pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato interno di misure di aiuto di Stato o di un programma di aiuti di Stato. Infatti, in forza di consolidata giurisprudenza della Corte, tale valutazione rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo dei giudici dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2007, Lucchini, C‑119/05, EU:C:2007:434, punti 5152 nonché giurisprudenza ivi citata e del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

33

Occorre altresì rammentare che l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato si fonda su un obbligo di leale cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali e, dall’altro, la Commissione e i giudici dell’Unione, nell’ambito della quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal Trattato. Nel contesto di tale cooperazione, i giudici nazionali devono adottare tutte le misure generali o particolari idonee ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione ed astenersi dall’adottare quelle che possono compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato, come deriva dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Pertanto, i giudici nazionali devono, segnatamente, astenersi dall’adottare decisioni contrarie ad una decisione della Commissione, anche ove questa abbia carattere provvisorio (v. sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 41).

34

Nella specie, come emerge dalla decisione di rinvio, il giudice del rinvio chiede se si debba valutare la compatibilità del programma di aiuti previsto da una legge nazionale, come la legge KDT, con i principi enunciati nel metodo CNR, sebbene la Commissione europea, nella decisione 2009/287, ne abbia già stabilito la compatibilità con il mercato interno.

35

Al riguardo, occorre sottolineare che, dopo aver considerato, all’articolo 1 di tale decisione, che il programma di compensazione di cui al procedimento principale costituiva un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a favore dei produttori di energia elettrica, la Commissione ha definitivamente autorizzato tale programma, poiché ha ritenuto, all’articolo 4, paragrafo 2, di tale decisione, che le compensazioni dei costi non recuperabili fossero compatibili con il mercato interno, precisamente «conformemente al [metodo CNR]».

36

Ciò premesso, consentire a un giudice nazionale, nell’ambito dell’attuazione di un programma di aiuti di Stato quale quello di cui al procedimento principale, di pronunciarsi a sua volta sulla compatibilità di un tale programma con il mercato interno equivarrebbe, sostanzialmente, ad attribuire a tale giudice il potere di sostituire la propria valutazione a quella effettuata dalla Commissione, nella specie nella sua decisione 2009/287. Pertanto, si consentirebbe a tale giudice, in spregio alla giurisprudenza citata al punto 32 della presente sentenza, di invadere la competenza esclusiva riservata alla Commissione per quanto riguarda la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

37

Inoltre, riconoscere a un giudice nazionale la possibilità di effettuare una tale valutazione porterebbe appunto quest’ultimo a superare i limiti della propria competenza volti a garantire il rispetto del diritto dell’Unione relativo agli aiuti di Stato, menzionati al punto 31 della presente sentenza, nonché a violare l’obbligo di leale cooperazione con le istituzioni dell’Unione, evocato al punto 33 della presente sentenza. Infatti, non si può escludere – come sembra peraltro avvenire nella specie – che la verifica effettuata dal giudice nazionale interessato lo induca ad adottare una decisione contraria a quella, peraltro definitiva, adottata dalla Commissione.

38

È vero che, qualora la Commissione si pronunci sulla compatibilità di un programma di aiuti di Stato con il mercato interno, non si può escludere che il contesto di fatto preso in considerazione da tale istituzione subisca modifiche tra il momento in cui essa effettua l’esame di tale contesto e quello in cui adotta la decisione definitiva. Una tale circostanza può effettivamente essere tale da indurre il giudice nazionale, incaricato di esaminare se una data misura rientri in un programma di aiuti autorizzato, a interrogarsi sulla pertinenza della decisione della Commissione al riguardo.

39

Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, non si può porre rimedio a una tale problematica attribuendo ai giudici nazionali competenze esclusive della Commissione, dovendosi, invece, cercare una soluzione nella delimitazione dei ruoli complementari, ma distinti, menzionati ai punti da 30 a 33 della presente sentenza, che tali attori svolgono nell’ambito degli aiuti di Stato.

40

Pertanto, se il giudice nazionale nutre dubbi in merito all’interpretazione di una decisione della Commissione che ha qualificato una determinata misura come aiuto di Stato, egli può chiedere a tale istituzione chiarimenti o, secondo le circostanze, può o deve, conformemente all’articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE, deferire una questione pregiudiziale alla Corte vertente sull’interpretazione dell’articolo 107 TFUE (v. in tal senso, segnatamente, sentenze dell’11 luglio 1996, SFEI e a., C‑39/94, EU:C:1996:285, punti 5051, nonché del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 44).

41

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione nel senso che l’articolo 107 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/287, devono essere interpretati nel senso che ostano a che, qualora la Commissione abbia esaminato un programma di aiuti di Stato alla luce del metodo CNR e l’abbia ritenuto compatibile con il mercato interno prima della sua attuazione, le autorità e i giudici nazionali procedano a loro volta, al momento dell’attuazione dell’aiuto di cui trattasi, alla verifica della sua compatibilità con i principi enunciati in tale metodo.

Sulla seconda questione

42

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della decisione 2009/287, letto alla luce del metodo CNR, debba essere interpretato nel senso che esso richiede, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, che, nel determinare l’adeguamento annuale della compensazione dei costi non recuperabili da versare a un produttore appartenente a un gruppo di imprese, si tenga conto di tale appartenenza e, pertanto, del risultato finanziario di tale gruppo, nel momento in cui la Commissione ha esaminato la compatibilità del sistema di compensazione dei costi non recuperabili con il mercato interno o piuttosto alla data in cui tale adeguamento è effettuato.

43

Nell’ottica di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, si deve rammentare che quest’ultimo intende circoscrivere i criteri applicabili al fine di calcolare, date le circostanze di fatto della causa di cui al procedimento principale, l’importo dell’adeguamento annuale della compensazione, per l’anno 2009, dei costi non recuperabili che sono stati riconosciuti alla PGE in forza della legge KDT.

44

In particolare, come emerge dalla decisione di rinvio, si tratta, per il giudice del rinvio, di determinare se, ai fini di tale calcolo, si debba adottare un approccio «statico» o piuttosto un approccio «dinamico». Nel primo caso, si dovrebbe tener conto soltanto della struttura del gruppo di imprese, come descritta nell’allegato 7 alla legge KDT e sulla base del quale la Commissione ha autorizzato il programma di aiuti di Stato di cui al procedimento principale. Nel secondo caso, occorrerebbe adeguare l’importo della compensazione dovuta alla PGE tenendo conto anche del risultato finanziario dell’ELB, la quale, pur non essendo menzionata in tale allegato come appartenente allo stesso gruppo della PGE, è stata integrata in seno a quest’ultimo nel corso del 2009, alla data di adozione della decisione del presidente dell’URE del 30 luglio 2010, menzionata al punto 22 della presente sentenza.

45

Al riguardo, si deve rilevare che, come è stato rammentato al punto 35 della presente sentenza, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/287, la Commissione ha autorizzato il regime di compensazione dei costi non recuperabili previsto dalla legge KDT, poiché tale regime è stato ritenuto compatibile con il mercato interno proprio «conformemente al [metodo CNR]».

46

Ne consegue che occorre interpretare le disposizioni pertinenti di detta decisione alla luce di tale metodo al fine di precisare i criteri secondo i quali si deve calcolare l’importo annuale della compensazione dei costi non recuperabili nonché l’eventuale adeguamento finale di tale importo.

47

Il metodo CNR prevede una valutazione in due fasi dell’aiuto di Stato concesso sotto forma di compensazione dei costi non recuperabili. La prima fase, menzionata al punto 3 di tale metodo, ha come scopo quello di definire i costi che possono essere considerati «costi non recuperabili». La seconda fase, descritta al punto 4 di tale metodo, riguarda il meccanismo di calcolo della compensazione effettiva che deve essere pagata al produttore beneficiario per i costi non recuperabili, tenuto conto dell’evoluzione di una genuina concorrenza sul mercato.

48

Orbene, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, il metodo CNR si fonda sul presupposto che le condizioni di concorrenza del mercato dell’energia elettrica sono caratterizzate da una sensibile evoluzione e conferma pertanto la presa in considerazione di cambiamenti relativi a determinati aspetti di tale mercato nello Stato membro interessato.

49

In particolare, occorre rilevare che, conformemente al punto 4.2 di tale metodo, «[i]l sistema di versamento dell’aiuto deve permettere di tenere conto dell’andamento effettivo della concorrenza nel futuro», il quale potrà essere misurato, tra l’altro, sulla scorta di fattori quantificabili quali i prezzi e le quote di mercato. Inoltre, conformemente al medesimo punto, poiché l’andamento delle condizioni di concorrenza incide direttamente sull’importo dei costi non rimborsabili ammissibili, «l’importo dell’aiuto versato sarà necessariamente subordinato allo sviluppo di una genuina concorrenza e il calcolo degli aiuti versati progressivamente nel tempo dovrà tenere conto della dinamica dei fattori pertinenti per misurare il grado di concorrenza raggiunto».

50

Occorre altresì sottolineare che, ai sensi del punto 4.3 di tale metodo, gli Stati membri hanno l’obbligo di sottoporre alla Commissione una relazione annuale «volta in particolare a precisare l’andamento della situazione della concorrenza» nel mercato dell’energia elettrica, indicando fra l’altro le variazioni osservate dei fattori quantificabili pertinenti. Tale relazione deve in particolare contenere le informazioni riguardanti gli eventuali cambiamenti relativi alla struttura del mercato dell’energia elettrica nello Stato membro interessato.

51

In tali circostanze, dato che la decisione 2009/287, conformemente al suo articolo 4, paragrafo 2, si fonda precisamente sul metodo CNR e che essa mira, come emerge in particolare dai suoi punti 36, 38 e 40, ad applicarsi alle compensazioni dei costi non recuperabili che devono essere pagati per il periodo compreso tra il 2006 e il 2025, si deve considerare che essa si iscrive nella stessa logica evolutiva di tale metodo e deve quindi essere interpretata secondo un approccio «dinamico».

52

Pertanto, l’adeguamento annuale della compensazione dei costi non recuperabili deve essere effettuato in considerazione della situazione effettiva del mercato nel momento in cui è calcolato, il che implica la necessità di valutare l’evoluzione della concorrenza nel mercato interessato.

53

Ne consegue che la decisione 2009/287 deve essere interpretata nel senso che tutti i cambiamenti nelle strutture di proprietà delle società produttrici di energia elettrica rientrano nell’ambito di applicazione di tale decisione e, per questo, devono essere presi in considerazione dalle autorità o dai giudici nazionali allorquando effettuano la correzione dell’importo annuale della compensazione dei costi non recuperabili.

54

Peraltro, come ha correttamente rilevato la Commissione all’udienza di discussione, l’idea stessa di correzione, a differenza dell’anticipo, consiste nel prendere in considerazione elementi nuovi emersi dopo la concessione della compensazione dei costi non recuperabili e non può essere ridotta a un mero rinvio alla struttura del gruppo di imprese come cristallizzata in precedenza in un atto legislativo nazionale.

55

Inoltre, la presa in considerazione di tali elementi nell’ambito del calcolo dell’adeguamento della compensazione ha il vantaggio di consentire di evitare la riapertura sistematica della procedura di controllo preventivo prevista dall’articolo 108 TFUE a partire dal momento in cui appaia il minimo cambiamento nella struttura dei gruppi di imprese interessati.

56

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione nel senso che l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della decisione 2009/287, letto alla luce del metodo CNR, deve essere interpretato nel senso che esso richiede, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, che, nel determinare l’adeguamento annuale della compensazione dei costi non recuperabili da versare a un produttore appartenente a un gruppo di imprese, si tenga conto di tale appartenenza e, pertanto, del risultato finanziario di tale gruppo alla data in cui tale adeguamento è effettuato.

Sulle spese

57

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 107 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/287/CE della Commissione, del 25 settembre 2007, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Polonia nell’ambito di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità e all’aiuto di Stato che la Polonia prevede di concedere a titolo di compensazione per la risoluzione volontaria di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità, devono essere interpretati nel senso che ostano a che, qualora la Commissione europea abbia esaminato un programma di aiuti di Stato alla luce della comunicazione della Commissione, del 26 luglio 2001, relativa al metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili e l’abbia ritenuto compatibile con il mercato interno prima della sua attuazione, le autorità e i giudici nazionali procedano a loro volta, al momento dell’attuazione dell’aiuto di cui trattasi, alla verifica della sua compatibilità con i principi enunciati in tale metodo.

 

2)

L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della decisione 2009/287, letto alla luce della comunicazione della Commissione, del 26 luglio 2001, relativa al metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili, deve essere interpretato nel senso che esso richiede, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, che, nel determinare l’adeguamento annuale della compensazione dei costi non recuperabili da versare a un produttore appartenente a un gruppo di imprese, si tenga conto di tale appartenenza e, pertanto, del risultato finanziario di tale gruppo alla data in cui tale adeguamento è effettuato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.