Causa C‑511/14

Pebros Servizi Srl

contro

Aston Martin Lagonda Ltd

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bologna)

«Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) — Requisiti per la certificazione — Sentenza contumaciale — Nozione di “credito non contestato” — Condotta processuale di una parte che può valere come “assenza di contestazione del credito”»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 giugno 2016

  1. Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Requisito della pendenza di una lite dinanzi al giudice del rinvio chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale – Nozione – Procedimento di certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo – Inclusione

    (Art. 267, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 805/2004)

  2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale – Insussistenza – Ricevibilità

    (Art. 267 TFUE)

  3. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Disposizione che non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata – Interpretazione autonoma e uniforme

  4. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Istituzione del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Regolamento n. 805/2004 – Credito non contestato – Nozione autonoma

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 805/2004, considerando 5 e 6, art. 3, § 1, comma 2, b)]

  1.  I giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale. Ciò è quanto avviene nel caso del procedimento che sfocia nella certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo. Al riguardo, tale procedimento richiede un esame giurisdizionale delle condizioni previste dal regolamento n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, al fine di valutare l’osservanza delle norme minime volte a garantire il rispetto dei diritti della difesa del debitore. In tal senso, detto regolamento impone all’organo che procede alla certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo di effettuare tutta una serie di verifiche degli elementi elencati nel modello contenuto nel suo allegato I. Per quanto concerne il controllo della regolarità del procedimento giudiziario che conduce all’adozione di una decisione oggetto di certificazione, che detto giudice deve svolgere nella fase di tale certificazione, esso non ha natura diversa dalle verifiche di carattere giurisdizionale che il giudice è chiamato ad effettuare prima di emettere le proprie decisioni giudiziarie in altri procedimenti. Inoltre, lo stesso regolamento, all’articolo 6, impone, in particolare, a detto giudice, oltre al controllo della regolarità di tale procedimento giudiziario precedente e del rispetto delle norme in materia di competenza, un controllo dell’esecutività della decisione emessa e della natura del credito.

    Inoltre, il procedimento di certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo appare essere, dal punto di vista funzionale, non un procedimento distinto dal procedimento giudiziario precedente, bensì la sua fase ultima, necessaria per garantire la sua piena efficacia, consentendo al creditore di procedere al recupero del credito. Di conseguenza, la certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo costituisce un atto di natura giurisdizionale, ai fini della cui adozione il giudice nazionale può adire la Corte sottoponendole una questione pregiudiziale.

    (v. punti 24‑26, 29, 30)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 32)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 36)

  4.  Le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera «non contestato», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere determinate in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento.

    Infatti, il regolamento n. 805/2004 non definisce la nozione di «credito non contestato» mediante un rinvio alla normativa degli Stati membri. Al contrario, da una lettura dell’articolo 3 del medesimo regolamento alla luce del considerando 5 di quest’ultimo risulta che detta nozione è una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Il riferimento ai diritti degli Stati membri contenuto nell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e c), del medesimo regolamento non riguarda gli elementi costitutivi di detta nozione, bensì elementi specifici della sua applicazione.

    Inoltre, secondo il considerando 6 dello stesso regolamento, l’assenza di contestazioni da parte del debitore come descritta all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento può assumere la forma di mancata comparizione in un’udienza o mancata osservanza dell’invito del giudice a notificare per iscritto l’intenzione di difendere la propria causa. Di conseguenza, un credito può essere considerato non contestato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 805/2004, se il debitore non agisce in alcun modo per opporvisi, non osservando l’invito del giudice a notificare per iscritto l’intenzione di difendere la propria causa o non comparendo in udienza. Pertanto, la circostanza che, in forza del diritto di uno Stato membro, una condanna in contumacia non equivalga a una condanna per credito non contestato è priva di pertinenza. L’esplicito rinvio alle procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro, contenuto in quest’ultima disposizione, non riguarda le conseguenze giuridiche dell’assenza del debitore dal procedimento, essendo queste oggetto di una qualificazione autonoma in forza di detto regolamento, ma concerne esclusivamente le modalità procedurali secondo le quali il debitore può opporsi efficacemente al credito.

    (v. punti 37, 40‑42, 45 e dispositivo)