SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

10 marzo 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Interpretazione — Regole generali — Regola 3, lettera b) — Nozione di “merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto” — Confezioni separate»

Nella causa C‑499/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio), con decisione del 4 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 10 novembre 2014, nel procedimento

VAD BVBA,

Johannes Josephus Maria van Aert

contro

Belgische Staat,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, F. Biltgen, E. Levits, M. Berger e S. Rodin (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

per la VAD BVBA, da J. Gevers, advocaat;

per il governo belga, da S. Vanrie e M. Jacobs, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A. Caeiros e W. Roels, in qualità di agenti,

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della regola 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007 (GU L 286, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la VAD BVBA (in prosieguo: la «VAD») e il suo amministratore, sig. van Aert, e, dall’altro, il Belgische Staat (Stato belga), in merito alla classificazione tariffaria di sistemi combinati video e audio nonché di altoparlanti.

Contesto normativo

La NC

3

La NC, introdotta dal regolamento n. 2658/87, si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: la «convenzione sul SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e approvata, con il suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1).

4

A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU L 28, pag. 16), la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risultante dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è applicabile a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo.

5

La versione della NC applicabile ai fatti del procedimento principale è quella risultante dal regolamento n. 1214/2007.

6

La NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA e solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie a tale nomenclatura.

7

La prima parte della NC comprende un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo I, dedicato alle disposizioni generali, la sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]» (in prosieguo: le «regole generali»), dispone quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(…)

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b)

I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c)

Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

(…)».

8

La seconda parte della NC, contenente la tabella dei dazi doganali, include una sezione XVI, intitolata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi».

9

Il capitolo 85 della NC, contenuto in detta sezione XVI, reca il titolo «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi».

10

La voce 8518 della NC è così formulata:

«8518Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:8518 10‐ Microfoni e loro supporti:8518 10 30‐ ‐ Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni8518 10 95

‐ ‐ altri

‐ Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche:

8518 21 00‐ ‐ Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica8518 22 00‐ ‐ Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica

8518 29

(...)

‐ ‐ altri:

(...)».

11

La voce 8521 della NC è del seguente tenore:

«8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:

8521 10

‐ a nastri magnetici:

8521 10 20

‐ ‐ che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s

8521 10 95

‐ ‐ altri

8521 90 00

– altri».

Le linee guida

12

Le linee guida relative alla classificazione nella nomenclatura combinata delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto (GU 2013, C 105, pag. 1; in prosieguo: le «linee guida»), elaborate dalla Commissione, stabiliscono in particolare quanto segue:

«Ai fini del[la regola 3, lettera b), delle regole generali], le merci che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni sono da considerare come “presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto”:

a)

sono composte da almeno due oggetti diversi che sono, prima facie, classificabili in voci diverse;

b)

sono composte da prodotti o articoli presentati insieme per la soddisfazione di uno specifico bisogno o per lo svolgimento di una determinata attività: nonché

c)

sono condizionate in modo idoneo alla vendita diretta agli utenti senza ricondizionamento (per es. in astucci, scatole o panoplie).

(...)

Devono essere soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra.

(...)».

13

Per quanto concerne, in particolare, la condizione secondo cui le merci devono essere condizionate in modo idoneo alla vendita diretta agli utenti senza ricondizionamento, le linee guida dispongono quanto segue:

«1)

Questa nota prevede che, per essere considerate come un assortimento, le merci devono obbligatoriamente soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a)

tutti gli elementi dell’assortimento devono essere presentati contemporaneamente e nella medesima dichiarazione;

b)

tutti gli elementi sono presentati nella stessa confezione, per esempio una cassetta, busta di plastica, scatola, rete oppure (imballati o no) legati insieme con l’ausilio, per esempio, di nastro adesivo telato rinforzato ecc.;

c)

tutti gli elementi sono condizionati in modo idoneo alla vendita diretta agli utenti senza ricondizionamento.

2)

Tuttavia, in deroga al punto 1) b), le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto possono essere presentate in confezioni separate se del caso, per esempio a causa della composizione degli articoli, quali dimensioni, peso, forma, composizione chimica, per motivi di trasporto o di sicurezza, a condizione che siano idonee alla vendita diretta all’utente senza ricondizionamento.

Questa presentazione è ammessa solo se:

le

merci sono presentate in “proporzioni commisurate”, per esempio 1 tavolo da pranzo di dimensioni adeguate per quattro persone e 4 sedie abbinate; rispetto a “proporzioni non commisurate”, come 3 tavoli da pranzo di dimensioni adeguate per quattro persone e 1 sedia abbinata;

nonché

b)

le merci sono presentate in assortimenti condizionati in una forma che indica chiaramente che fanno parte di un insieme, per esempio:

i)

le confezioni fanno chiaro riferimento l’una all’altra (numerazione, raffigurazioni pittogrammi, denominazione commerciale, ecc.); o

ii)

i documenti menzionano che le merci sono confezionate in imballaggi distinti ma abbinati».

Il SA

14

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. La stessa disposizione prevede che ciascuna parte contraente si impegni altresì ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le sue note di sezione, di capitolo e di sottovoce, e a non modificarne la portata.

15

L’OMD, istituito dalla convenzione internazionale recante istituzione del Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative adottate dal comitato del SA, organo la cui organizzazione è disciplinata dall’articolo 6 della medesima.

16

Ai sensi della nota esplicativa relativa alla regola generale 3, lettera b), per l’interpretazione del SA, contenuta nelle note esplicative adottate da detto comitato, nella loro versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: le «note esplicative del SA»):

«(...)

(VI)

Questo secondo metodo di classificazione riguarda esclusivamente i casi:

1)

di prodotti misti;

2)

di prodotti composti da materiali diversi;

3)

di prodotti costituiti dall’assemblaggio di oggetti diversi;

4)

di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al dettaglio. Esso si applica soltanto se la Regola 3 a) è inapplicabile.

(VII)

In queste diverse ipotesi, la classificazione delle merci deve essere fatta in base al materiale o all’oggetto, quando sia possibile determinarlo, che conferisce all’insieme il suo carattere essenziale.

(...)

(X)

Per l’applicazione di questa Regola, sono da considerare merci “presentate in assortimenti confezionati per la vendita al dettaglio”, quelle che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a)

essere composte di almeno due oggetti differenti suscettibili, a prima vista, di appartenere a voci differenti. Non sarebbero, dunque, per esempio, considerate un assortimento, ai sensi di questa Regola, sei forchette da fonduta.

b)

essere composte da prodotti od oggetti presentati assieme per la soddisfazione di un bisogno specifico o per l’esercizio di una determinata attività.

c)

essere confezionate in modo tale da poter essere vendute agli utenti senza ulteriori confezionamenti (per esempio, in scatole, cofanetti, panoplie)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

17

Dalla decisione di rinvio risulta che il 10 gennaio, l’11 gennaio e il 23 gennaio 2008 la VAD, di cui il sig. van Aert è l’amministratore, ha registrato, in qualità di spedizioniere doganale, presso le competenti autorità doganali di Anversa (Belgio), a proprio nome, ma per conto della Zicplay SA, e su incarico della Transmar Logistics, tre dichiarazioni di importazione «IM4» per l’immissione in libera pratica e l’immissione in consumo di sistemi combinati video e audio, denominati «micro Z 99 DVBT», e composti, da un lato, da un apparecchio che combina un lettore DVD, un collegamento USB, un sintonizzatore FM, uno schermo a cristalli liquidi (LCD) TFT, un lettore MP 3 e sintonizzatore TV (in prosieguo: i «sistemi combinati audio/video»), nonché, dall’altro, da altoparlanti dissociabili.

18

Dette merci sono state smontate durante il trasporto e dichiarate separatamente, per ciascuna parte, nelle dichiarazioni di importazione «IM4».

19

Gli apparecchi «micro Z 99 DVBT» sono stati quindi classificati in due voci tariffarie distinte della NC, vale a dire, da un lato, i sistemi combinati audio/video nella sottovoce 8518 1095 90 della NC, soggetta al pagamento di dazi doganali di aliquota pari al 2,5%, e, dall’altro, gli altoparlanti dissociabili nella sottovoce tariffaria 8518 2200 90 della NC, soggetta al pagamento di dazi doganali di aliquota pari al 4,5%.

20

Pertanto, i sistemi combinati audio/video e gli altoparlanti non sono stati dichiarati come un’unica entità nella voce 8521 9000 90 della NC, soggetta al pagamento di dazi all’importazione del 13,9%.

21

Il 21 ottobre 2011 la VAD e il sig. van Aert sono stati chiamati a comparire dinanzi al correctionele rechtbank te Antwerpen (Tribunale penale di Anversa) per aver presentato, con una denominazione e un codice tariffario non corretti, tre dichiarazioni per l’immissione in libera pratica o l’immissione in consumo nel territorio doganale dell’Unione degli apparecchi «micro Z 99 DVBT».

22

Nella propria sentenza del 6 giugno 2012, detto Tribunale ha dichiarato che i sistemi combinati audio/video e gli altoparlanti avrebbero dovuto essere considerati come un assortimento di merci e classificati insieme nella voce tariffaria 8521 9000 90 della NC. Esso ha condannato in solido la VAD e il sig. van Aert a un’ammenda e al pagamento dei dazi all’importazione elusi.

23

A seguito di un appello proposto avverso detta sentenza, lo Hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) ha confermato quest’ultima con una sentenza dell’11 settembre 2013.

24

In proposito, tale giudice ha tenuto conto del fatto, in particolare, che i sistemi combinati audio/video e gli altoparlanti erano stati presentati congiuntamente in dogana nelle medesime dichiarazioni di importazione «IM4» e che tali merci, come risultava dalla relativa documentazione, formavano chiaramente un corpus unico per essere commercializzate insieme.

25

Orbene, secondo il giudice d’appello, le merci costituiscono un assortimento condizionato per la vendita al minuto qualora sia accertato che esse saranno messe in vendita al dettaglio in un unico imballaggio, cosicché tali merci sono destinate ad essere presentate come un insieme nell’ambito di dette modalità di commercializzazione. Tale ipotesi ricorrerebbe nel caso di specie, come dimostrerebbe una serie di elementi di fatto, vale a dire l’importazione, il trasporto, la fatturazione e il trattamento congiunti delle merci, la circostanza che il destinatario è identico, la presentazione visiva dell’apparecchio nonché la circostanza che il numero di coppie di altoparlanti importati è precisamente identico al numero di sistemi combinati audio/video. Pertanto, i sistemi combinati audio/video e gli altoparlanti costituirebbero, al momento della loro classificazione, un assortimento condizionato per la vendita al minuto. La circostanza che tali merci, al momento dello sdoganamento, non fossero presentate in un unico imballaggio non inciderebbe su detta constatazione.

26

La VAD e il sig. van Aert hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso per cassazione avverso detta sentenza.

27

Il giudice del rinvio si chiede in particolare, in tale contesto, se merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto che sono state presentate giustamente alla dogana in imballaggi distinti, ma rispetto alle quali è manifesto che fanno parte di un insieme e che sono destinate ad essere vendute al dettaglio come un insieme, debbano essere considerate come «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto», ai sensi della regola 3, lettera b), delle regole generali, anche se dette merci vengono imballate insieme solo dopo la dichiarazione ai fini della vendita al dettaglio.

28

Ciò considerato, lo Hof van Cassatie (Corte di Cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto che sono state presentate alla dogana in imballaggi distinti, essendo ciò giustificato, ma rispetto alle quali è manifesto che fanno parte di un insieme e che sono destinate ad essere vendute al dettaglio come un insieme, debbano essere considerate come merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, ai sensi della regola 3, lettera b), delle regole generali (…), anche se dette merci vengono imballate insieme dopo la dichiarazione e al fine della vendita al dettaglio».

Sulla questione pregiudiziale

29

Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, e in che misura, la regola 3, lettera b), delle regole generali possa essere interpretata nel senso che merci come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che sono presentate allo sdoganamento in imballaggi separati e sono imballate congiuntamente solo dopo tale operazione, possono essere tuttavia considerate come «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto» ai sensi di detta regola e, pertanto, rientrare in una stessa e sola voce tariffaria, qualora sia accertato che tali merci, tenuto conto di altri fattori oggettivi, costituiscono un insieme e sono destinate ad essere presentate come tali nella vendita al dettaglio.

30

Si deve ricordare, in via preliminare, che la regola 3, lettera b), delle regole generali, la quale disciplina, in particolare, la classificazione delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, si applica solo se, da un lato, i prodotti di cui trattasi possano essere ricondotti a voci differenti della NC e se, dall’altro, la classificazione non possa essere effettuata in base alla regola 3, lettera a), di dette regole generali, vale a dire, segnatamente, qualora la merce non possa essere classificata sotto una voce specifica avente precedenza su voci di portata più generale (v., in tal senso, sentenze Telefunken Fernseh und Rundfunk, 163/84, EU:C:1985:396, punti 3637, nonché Kurcums Metal, C‑558/11, EU:C:2012:721, punto 36).

31

Anche se, nel caso di specie, le condizioni di applicazione della regola 3, lettera b), delle regole generali risultano a prima vista soddisfatte per quanto concerne i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale, spetta a detto giudice procedere alla valutazione necessaria al riguardo e verificare se tali prodotti possano essere classificati in voci differenti della NC, nessuna delle quali deve essere considerata come la più specifica, a norma della regola 3, lettera a), delle regole generali (v., in tal senso, sentenze Kurcums Metal, C‑558/11, EU:C:2012:721, punto 28, e Vario Tek, C‑178/14, EU:C:2015:152, punto 18).

32

Per quanto concerne la questione pregiudiziale posta, si deve sottolineare che le note esplicative del SA nonché le linee guida prevedono, in particolare, in ordine alla regola 3, lettera b), delle regole generali, che possano essere considerate come «merci presentate in assortimenti», ai sensi di tale regola, soltanto le merci «condizionate in modo idoneo alla vendita diretta agli utenti senza ricondizionamento». Orbene, nel caso di specie, le merci di cui trattasi nel procedimento principale sono state reimballate insieme per essere vendute come un corpus unico solo dopo lo sdoganamento, il che, secondo il giudice del rinvio, potrebbe comportare la loro esclusione dalla nozione di «merci presentate in assortimenti per la vendita al dettaglio», quale precisata da dette note esplicative del SA e dalle linee guida.

33

Al riguardo, la Corte ha dichiarato che le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dall’OMD forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v., in particolare, sentenze Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11, EU:C:2012:745, punto 33, nonché Data I/O, C‑297/13, EU:C:2014:331, punto 33).

34

Il tenore di dette note deve pertanto essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (sentenze JVC France, C‑312/07, EU:C:2008:324, punto 34, e Vario Tek, C‑178/14, EU:C:2015:152, punto 22). Ciò vale, a maggior ragione, per quanto concerne le linee guida, nella misura in cui la Commissione vi precisa la portata che, a suo parere, deve avere la nozione di «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al dettaglio», ai sensi della regola 3, lettera b), delle regole generali.

35

Pertanto, occorre constatare, in primo luogo, che né dal testo della regola 3, lettera b), delle regole generali né, d’altronde, dalle note esplicative del SA o dalle linee guida, che prevedono alcune eccezioni al requisito di un imballaggio unico, risulta, in ogni caso, che la nozione di «assortimento», a norma di detta regola, presupporrebbe necessariamente, e in tutti i casi, che le merci in esame siano presentate nello stesso imballaggio ai fini dello sdoganamento.

36

In secondo luogo, si deve osservare che la Corte ha dichiarato che la nozione di «assortimento», ai sensi di detta regola, presuppone una stretta connessione, dal punto di vista dello smercio, tra le merci considerate, di modo che esse sono non solo presentate congiuntamente per lo sdoganamento, ma di regola anche offerte, nelle varie fasi commerciali e soprattutto nella fase del commercio al minuto, come un insieme e in un unico imballaggio per soddisfare un’esigenza o per l’esercizio di una determinata attività (v., in tal senso, sentenza Telefunken Fernseh und Rundfunk, 163/84, EU:C:1985:396, punto 35).

37

In proposito, sebbene dalla sentenza Telefunken Fernseh und Rundfunk (163/84, EU:C:1985:396) risulti che, per poter essere oggetto di una classificazione unica come «assortimento di merci», queste ultime debbano essere presentate congiuntamente per lo sdoganamento, da tale sentenza non emerge tuttavia che le merci di cui trattasi, per essere qualificate come tali, debbano obbligatoriamente essere presentate in un unico imballaggio nel corso di detta operazione. La nozione di «assortimento di merci» fa riferimento, piuttosto, a una combinazione di articoli che, soprattutto nell’ambito del commercio al minuto, sono di regola offerti come un insieme e in un unico imballaggio per soddisfare un bisogno o per l’esercizio di una determinata attività.

38

Così, l’imballaggio unico delle merci, al momento della loro presentazione in dogana, non è una conditio sine qua non per ritenere che esse formino un insieme e costituiscano, pertanto, un «assortimento» ai sensi della regola 3, lettera b), delle regole generali, bensì soltanto un indizio che consente di dedurre siffatta constatazione.

39

Un’interpretazione contraria della nozione di assortimento consentirebbe, in realtà, agli importatori di scegliere essi stessi, mediante una manipolazione relativamente semplice, come un reimballaggio o associando tra loro gli articoli con un nastro adesivo, la classificazione tariffaria delle merci in esame – o come un insieme oppure separatamente – a loro più favorevole.

40

Orbene, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che una possibilità del genere sarebbe contraria al principio secondo cui il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive e pregiudicherebbe pertanto l’obiettivo della facilità dei controlli doganali nonché la certezza del diritto che deve presiedere alla classificazione doganale delle merci importate (v., in tal senso, in particolare, sentenze Kurcums Metal, C‑558/11, EU:C:2012:721, punto 29, e Humeau Beaupréau, C‑2/13, EU:C:2014:48, punto 45).

41

Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta sostanzialmente che la determinazione, al momento della presentazione in dogana delle merci in esame, della questione se tali merci costituiscano un insieme o, in altri termini, un «assortimento», a norma della regola 3, lettera b), delle regole generali, deve, in ultima analisi, effettuarsi con riferimento al modo in cui dette merci sono destinate ad essere offerte ai consumatori, vale a dire se esse siano presentate a questi ultimi come un insieme (v., in tal senso, sentenza Telefunken Fernseh und Rundfunk, 163/84, EU:C:1985:396, punto 35).

42

Infine, al pari del governo belga, occorre rilevare che la circostanza che nel procedimento principale le merci di cui trattasi siano state reimballate in imballaggi unici dopo lo sdoganamento non implica necessariamente che esse non fossero idonee ad essere vendute direttamente come un insieme agli utenti senza ricondizionamento. Infatti, tenuto conto delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, appare altrettanto concepibile e giustificato che i sistemi combinati audio/video e gli altoparlanti corrispondenti siano venduti congiuntamente agli utenti in confezioni separate anziché in un unico imballaggio.

43

Ne consegue che la circostanza che le merci siano presentate in dogana in confezioni separate e siano imballate congiuntamente solo dopo il relativo sdoganamento non può, di per sé, ostare a che tali merci siano qualificate come «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al dettaglio» ai sensi della regola 3, lettera b), delle regole generali se, al momento dello sdoganamento, risulti chiaramente da altri fattori oggettivi che queste merci costituiscono un insieme e sono destinate ad essere vendute come tali nel commercio al dettaglio.

44

Fattori oggettivi del genere possono essere dedotti da circostanze quali quelle considerate nella decisione di rinvio, vale a dire l’importazione, il trasporto, la fatturazione e il trattamento congiunti delle merci, la circostanza che il destinatario è identico, la presentazione visiva dell’apparecchio nonché la circostanza che il numero di set di altoparlanti importati è precisamente identico al numero di sistemi combinati audio/video. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale procedere alla valutazione delle circostanze rilevanti al fine di constatare se le merci di cui trattasi nel procedimento principale possano essere considerate come merci presentate in assortimenti.

45

Di conseguenza, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che la regola 3, lettera b), delle regole generali deve essere interpretata nel senso che merci come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che sono presentate allo sdoganamento in imballaggi separati e sono imballate congiuntamente solo dopo tale operazione, possono essere tuttavia considerate come «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto» ai sensi di detta regola, e, pertanto, rientrare in una stessa e sola voce tariffaria, qualora sia accertato che tali merci, tenuto conto di altri fattori oggettivi, che spetta al giudice nazionale verificare, costituiscono un insieme e, come tale, sono destinate ad essere presentate nella vendita al dettaglio.

Sulle spese

46

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

La regola 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che merci come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che sono presentate allo sdoganamento in imballaggi separati e sono imballate congiuntamente solo dopo tale operazione, possono essere tuttavia considerate come «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto» ai sensi di detta regola, e, pertanto, rientrare in una stessa e sola voce tariffaria, qualora sia accertato che tali merci, tenuto conto di altri fattori oggettivi, che spetta al giudice nazionale verificare, costituiscono un insieme e, come tale, sono destinate ad essere presentate nella vendita al dettaglio.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.