SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

15 ottobre 2015 ( * )

«Rinvio pregiudiziale — Funzionari — Statuto dei funzionari — Articoli 73, 78 e 85 bis — Incidente stradale — Diritto nazionale che istituisce un regime di responsabilità oggettiva — Surrogazione dell’Unione europea — Nozione di “terzo responsabile” — Nozione autonoma del diritto dell’Unione — Nozione che riguarda qualsiasi soggetto tenuto, in forza del diritto nazionale, a risarcire il danno subìto dalla vittima o dai suoi aventi causa — Prestazioni non definitivamente a carico dell’Unione»

Nella causa C‑494/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles, Belgio), con decisione del 13 ottobre 2014, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2014, nel procedimento

Unione europea

contro

Axa Belgium SA,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione del presidente della Quinta Sezione, D. Šváby, A. Rosas, E. Juhász e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per l’Axa Belgium SA, da J. Oosterbosch, avocate;

per il governo belga, da S. Vanrie, J.‑C. Halleux e C. Pochet, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da T.S. Bohr, in qualità di agente, assistito da J.‑L. Fagnart, avocat,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 73, 78 e 85 bis dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 781/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998 (GU L 113, pag. 4; in prosieguo: lo «Statuto»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Unione europea e l’Axa Belgium SA (in prosieguo: l’«Axa Belgium») in merito al rimborso degli importi versati dalla Commissione europea a una delle sue funzionarie, a titolo di spese mediche, della retribuzione che ha continuato ad essere versata, e della pensione d’invalidità a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto la suddetta funzionaria e un assicurato dell’Axa Belgium.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 1 bis, paragrafo 1, dello Statuto dispone quanto segue:

«I funzionari hanno diritto, nell’applicazione dello statuto, alla parità di trattamento senza alcun riferimento, diretto o indiretto, alla razza, al credo politico, filosofico o religioso, al sesso od all’orientamento sessuale, fatte salve le norme statutarie pertinenti che richiedono uno stato civile determinato».

4

A termini dell’articolo 73 di tale Statuto:

«1.   Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1% dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione.

2.   Le prestazioni garantite sono le seguenti:

(...)

b)

in caso di invalidità permanente totale:

versamento all’interessato di un capitale pari a otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l’infortunio;

(...)».

5

L’articolo 78 del suddetto Statuto prevede quanto segue:

«Alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 dell’allegato VIII, il funzionario ha diritto ad un’indennità di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego del suo gruppo di funzioni.

Se l’invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell’interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione d’invalidità è fissata al 70% dello stipendio base del funzionario.

(...)

La pensione d’invalidità è calcolata sullo stipendio base che il funzionario avrebbe ricevuto nel suo grado se fosse stato ancora in servizio al momento del versamento della pensione.

La pensione d’invalidità non può essere inferiore al 120% del minimo vitale.

(...)».

6

L’articolo 85 bis dello Statuto recita:

«1.   Quando la causa del decesso, d’un infortunio o di una malattia di cui è vittima una persona cui si applica il presente statuto è imputabile a un terzo, le Comunità, nei limiti degli obblighi statutari che ad esse incombono in seguito all’evento dannoso, si surrogano di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile.

2.   Rientrano in particolare nell’ambito coperto dalla surrogazione di cui al paragrafo 1:

la retribuzione che continua ad essere versata all’agente temporaneo, in conformità dell’articolo 52, nel periodo durante il quale è temporaneamente inabile al lavoro;

(...)

le prestazioni erogate ai sensi degli articoli 67 e 68 e delle regolamentazioni adottate per la loro applicazione, concernenti la copertura dei rischi di malattia e d’infortunio;

(...)

il versamento di pensioni d’invalidità effettuato in seguito ad un infortunio o ad una malattia che ponga l’agente temporaneo nell’impossibilità definitiva di esercitare le proprie funzioni;

(...)

3.   Tuttavia, la surrogazione delle Comunità non si estende ai diritti ad indennizzo relativi a elementi di carattere puramente personale, quali in particolare i danni morali, il pretium doloris, nonché la parte dei danni concernenti il lato estetico o le relazioni sociali che supera l’importo dell’indennità eventualmente concessa per tali ragioni in applicazione dell’articolo 73.

4.   Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono ostacolare l’esercizio di un’azione diretta da parte delle Comunità».

Il diritto belga

7

L’articolo 29 bis, paragrafo 1, della legge del 21 novembre 1989, relativa all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di veicoli a motore (loi relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, Moniteur belge dell’8 dicembre 1989, pag. 20122; in prosieguo: la «legge del 21 novembre 1989»), dispone:

«In caso di incidente stradale che coinvolge uno o più veicoli a motore nei luoghi menzionati all’articolo 2, paragrafo 1, e ad eccezione dei danni materiali e dei danni subiti dal conducente di ciascun veicolo a motore coinvolto, tutti i danni sofferti dalle vittime e dai loro aventi causa e derivanti da lesioni personali o dal decesso, compresi i danni agli indumenti, sono risarciti in solido dagli assicuratori che, ai sensi di legge, coprono la responsabilità del proprietario, del conducente o di colui che detiene il veicolo a motore. La presente disposizione si applica anche se i danni sono stati causati involontariamente dal conducente.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

Il 28 maggio 2002, la sig.ra Corrazzini, funzionaria della Commissione, è stata gravemente ferita, in quanto pedone, in un incidente stradale in cui era coinvolto il sig. Kohaila, assicurato presso l’Axa Belgium. Le indagini di polizia che hanno seguito tale incidente non hanno accertato che il sig. Kohaila abbia commesso un’infrazione costitutiva di colpa. Tale conclusione è stata confermata nell’ambito della causa civile dinanzi al giudice del rinvio.

9

Il 6 novembre 2003, la commissione d’invalidità istituita presso la Commissione ha dichiarato che la sig.ra Corrazzini era stata colpita da invalidità permanente riconosciuta come totale che la poneva nell’impossibilità di esercitare le sue funzioni, di modo che essa è stata posta in pensione il 3 dicembre 2003 e ammessa al beneficio di una pensione d’invalidità, conformemente alle disposizioni dell’articolo 78, secondo comma, dello Statuto, a decorrere dal 1o gennaio 2004.

10

La Commissione ha preso a carico le spese mediche della sig.ra Corrazzini e ha continuato a corrisponderle la retribuzione dal 28 maggio 2002 al 1o gennaio 2004, data a partire dalla quale le ha versato una pensione d’invalidità.

11

Fin dal 27 giugno 2002, la Commissione si è rivolta per via postale all’Axa Belgium per informarla che si era surrogata nei diritti della sig.ra Corrazzini. Il 20 settembre 2004, tale istituzione ha chiesto all’Axa Belgium di rimborsarle gli importi da essa versati in favore della sig.ra Corrazzini.

12

Poiché l’Axa Belgium si è rifiutata di onorare tali rimborsi in quanto la Commissione non aveva dimostrato la responsabilità del suo assicurato, tale istituzione ha agito in giustizia contro l’Axa Belgium dinanzi ai giudici belgi, fondando la sua domanda, segnatamente, sull’articolo 29 bis della legge del 21 novembre 1989. Il Tribunal de police de Bruxelles (Tribunale civile di primo grado di Bruxelles) ha pronunciato una sentenza, il 6 gennaio 2012, che respingeva la domanda della Commissione. L’Unione, rappresentata dalla Commissione, ha interposto appello nei confronti di tale decisione dinanzi al Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles), chiedendo la condanna dell’Axa Belgium al pagamento dell’importo di EUR 392650,14, a titolo di spese mediche sostenute in favore della sig.ra Corrazzini, della retribuzione versatale nel periodo dal 25 maggio 2002 al 31 dicembre 2003 e della pensione d’invalidità per il periodo dal 1o gennaio 2004 al mese di agosto 2012 nonché il versamento di un capitale pari a EUR 167970,03 per il pagamento degli assegni di invalidità a partire dal 1o settembre 2012.

13

Dinanzi al giudice del rinvio, l’Axa Belgium sostiene che l’Unione non può validamente surrogarsi nei diritti della sig.ra Corrazzini, in quanto l’articolo 85 bis dello Statuto prevede un ricorso surrogatorio solo nei confronti del terzo responsabile. Orbene, secondo l’Axa Belgium, non è dimostrato che il suo assicurato sia responsabile dell’incidente. Il giudice del rinvio si interroga, quindi, sulla portata esatta della nozione di «terzo responsabile» di cui all’articolo 85 bis dello Statuto.

14

Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che il rimborso della pensione d’invalidità versata dall’Unione alla sig.ra Corrazzini non potrebbe comunque essere richiesta sul fondamento di un ricorso surrogatorio conformemente all’articolo 85 bis, paragrafo 1, dello Statuto, atteso che l’Unione, surrogatasi nei diritti della vittima, non può far valere più diritti di quelli di cui quest’ultima beneficiava nei confronti del «terzo responsabile», in forza del diritto nazionale applicabile. Orbene, la pensione d’invalidità concessa dall’Unione alla sig.ra Corrazzini sarebbe esclusa dall’ambito di applicabilità dell’obbligo di risarcimento che incombe, in forza dell’articolo 29 bis della legge del 21 novembre 1989, all’Axa Belgium in favore della sig.ra Corrazzini, poiché tale pensione d’invalidità sarebbe, secondo la giurisprudenza nazionale, distinta e indipendente dal danno subìto dalla sig.ra Corrazzini.

15

Per contro, il giudice del rinvio ritiene che il rimborso della pensione d’invalidità versata dall’Unione alla sig.ra Corrazzini potrebbe essere fatto valere, in linea di principio, sul fondamento di un ricorso diretto conformemente all’articolo 85 bis, paragrafo 4, dello Statuto. A tal riguardo, esso ritiene che nulla osti a che l’Unione, in qualità di datore di lavoro della vittima, sia qualificato come «avente causa», ai sensi dell’articolo 29 bis della legge del 21 novembre 1989. Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se sia soddisfatta la condizione prevista da tale articolo, secondo cui l’Unione deve avere personalmente subìto un danno. A tal riguardo, esso rileva che, se, da un lato, secondo la giurisprudenza nazionale, il soggetto tenuto ad effettuare un pagamento in forza di un obbligo contrattuale, legale o regolamentare, può agire contro il terzo responsabile, dall’altro, tale facoltà è esclusa qualora risulti dal tenore o dalla portata della convenzione, della legge o del regolamento che la spesa o la prestazione da eseguire debba rimanere definitivamente a carico di colui che si è impegnato o è tenuto ad adempiervi in virtù della legge o del regolamento.

16

Alla luce di quanto sopra, il Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se all’espressione “terzo responsabile” di cui all’articolo 85 bis, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari europei debba essere attribuito un significato autonomo in base al diritto dell’Unione o se essa rinvii al significato che tale espressione ha nel diritto nazionale.

2)

Nel caso in cui ad essa debba essere attribuita una portata autonoma, se essa debba essere interpretata nel senso che include qualsiasi persona alla quale possa essere imputato il decesso, l’infortunio o la malattia, oppure, piuttosto, unicamente la persona considerata responsabile in ragione della propria colpa.

3)

Nel caso in cui l’espressione “terzo responsabile” rinvii al diritto nazionale, se il diritto dell’Unione imponga al giudice nazionale di accogliere il ricorso surrogatorio proposto dall’Unione europea, qualora uno dei propri agenti sia stato vittima di un incidente stradale nel quale sia coinvolto un veicolo la cui responsabilità non è stata dimostrata, nei limiti in cui l’articolo 29 bis della legge del 21 novembre 1989 prevede un indennizzo automatico a favore degli utenti deboli da parte degli assicuratori che coprono la responsabilità del proprietario, del conducente o di colui che detiene il veicolo a motore coinvolto nell’incidente, senza che la responsabilità di questi ultimi debba essere dimostrata.

4)

Se il contenuto o l’economia delle disposizioni dello Statuto dei funzionari europei implichi che le spese sostenute dall’Unione europea in virtù degli articoli 73 e 78 di tale Statuto debbano restare definitivamente a suo carico».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

17

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la nozione di «terzo responsabile», di cui all’articolo 85 bis dello Statuto, debba essere interpretata nel senso che essa rinvia al diritto nazionale applicabile alla causa del decesso, dell’infortunio o della malattia, ai sensi di tale disposizione, o se tale nozione debba essere interpretata autonomamente e uniformemente all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

18

In limine, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 85 bis dello Statuto non è inteso a modificare le norme nazionali che si applicano per stabilire se ed entro quali limiti sorga la responsabilità del terzo responsabile del danno. La responsabilità di quest’ultimo resta soggetta alle norme sostanziali che vengono normalmente applicate dal giudice nazionale adito dalla vittima, cioè, in linea di principio, alla legge dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno (sentenza Clinique La Ramée e Winterthur, C‑397/02, EU:C:2004:502, punto 17 nonché giurisprudenza ivi citata).

19

Pertanto, la prima questione non deve essere compresa nel senso che riguarda le norme di merito che determinano se ed entro quali limiti sorga la responsabilità del terzo responsabile del danno, atteso che tali norme rientrano nell’ambito del diritto nazionale applicabile. Tale questione è diretta piuttosto a determinare se la nozione di «terzo responsabile» contenga un elemento limitativo della surrogazione prevista all’articolo 85 bis dello Statuto in funzione della distinzione, svolta dal diritto nazionale, tra due meccanismi di indennizzo delle vittime di infortunio, uno dei quali rientra nell’ambito della responsabilità e l’altro nell’ambito del risarcimento oggettivo, ovvero se essa debba ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

20

Infatti, in forza dell’articolo 85 bis dello Statuto, l’Unione si surroga alla vittima o ai suoi aventi causa solo per quanto riguarda i loro diritti e azioni nei confronti del «terzo responsabile». Pertanto, interpretare tale nozione ha l’effetto di determinare se la surrogazione di cui all’articolo 85 bis dello Statuto abbia una portata uniforme in tutta l’Unione, ovvero se tale portata dipenda dalla delimitazione della responsabilità in funzione di categorie previste dal diritto nazionale.

21

Si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione (sentenze Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 14 e giurisprudenza ivi citata, nonché Modelo Continente Hipermercados, C‑343/13, EU:C:2015:146, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

22

A tal riguardo, va constatato che l’articolo 85 bis, paragrafo 1, dello Statuto non contiene un siffatto rinvio espresso per quanto riguarda la nozione di «terzo responsabile».

23

Al fine di determinare se la suddetta nozione debba ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme nell’ordinamento giuridico dell’Unione, occorre prendere in considerazione, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 21 della presente sentenza, il contesto normativo nel quale è iscritto l’articolo 85 bis dello Statuto, avente la finalità di disciplinare i rapporti giuridici tra le istituzioni europee e i loro funzionari, stabilendo una serie di diritti e doveri reciproci (v., in tal senso, sentenza Johannes, C‑430/97, EU:C:1999:293, punto 19).

24

Conformemente all’articolo 1 bis dello Statuto, i funzionari hanno diritto, nell’applicazione di tale Statuto, alla parità di trattamento, il che esige che il suddetto Statuto sia interpretato, di norma, in modo autonomo e uniforme in tutta l’Unione.

25

Di conseguenza, la nozione di «terzo responsabile», che determina la portata della surrogazione prevista all’articolo 85 bis dello Statuto, deve ricevere un’interpretazione che consenta la sua applicazione uniforme in tutta l’Unione.

26

Infatti, se la surrogazione, in funzione dell’interpretazione da fornire alla nozione di «terzo responsabile», dovesse dipendere dalla qualificazione che i diversi ordinamenti nazionali assegnano a regimi di risarcimento comparabili tra loro, nel senso che questi ultimi rientrano o meno nell’ambito della responsabilità, potrebbe verificarsi una situazione di disuguaglianza a vantaggio di taluni funzionari. L’Unione sarebbe surrogata nei diritti di un funzionario qualora un ordinamento nazionale qualificasse l’obbligo di un terzo nei confronti di tale funzionario come un obbligo derivante dalla responsabilità, mentre una surrogazione siffatta sarebbe esclusa qualora lo stesso obbligo di risarcire una vittima fosse qualificato, da un ordinamento nazionale, come rientrante in una forma distinta di indennizzo. In tal modo, esisterebbe un rischio che i funzionari esclusi dall’applicazione della surrogazione dell’Unione siano risarciti due volte per lo stesso danno, mentre ciò non si verificherebbe per i funzionari nei diritti dei quali l’Unione si surrogasse.

27

Di conseguenza, se l’interpretazione della nozione di «terzo responsabile» rientrasse in categorie previste dal diritto nazionale, esisterebbe un rischio che l’Unione si surroghi nei diritti di un funzionario per quanto riguarda una situazione di responsabilità in funzione di un ordinamento nazionale, ma non in funzione di un altro, il che creerebbe disparità nell’applicazione dello Statuto dei funzionari a vantaggio di taluni funzionari, in funzione del diritto nazionale applicabile.

28

Ne discende che la nozione di «terzo responsabile», di cui all’articolo 85 bis, paragrafo 1, dello Statuto, deve ricevere, al fine di determinare la portata della surrogazione ivi prevista, un’interpretazione autonoma e uniforme all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Sulla seconda questione

29

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la nozione di «terzo responsabile», ai sensi dell’articolo 85 bis, paragrafo 1, dello Statuto, riguardi esclusivamente il terzo tenuto a risarcire il danno da esso causato al funzionario di cui trattasi a seguito della colpa in cui tale terzo è incorso e che ha causato il danno, ovvero qualsiasi altro soggetto, compresi gli assicuratori, tenuto, in forza del diritto nazionale, a risarcire il danno subìto dalla vittima o dai suoi aventi causa.

30

Per quanto riguarda, anzitutto, il tenore letterale dell’articolo 85 bis dello Statuto, occorre rilevare, a titolo indicativo, che, se la versione tedesca rinvia espressamente alla nozione di colpa, utilizzando l’espressione «auf das Verschulden eines Dritten», la versione inglese impiega l’espressione, più neutrale, «causati da un terzo» («caused by a third party»). Altre versioni linguistiche, come quella spagnola («imputable a un tercero»), francese («imputable à un tiers»), italiana («imputabile a un terzo»), neerlandese («aan een derde is te wijten»), portoghese («imputável a um terceiro»), rinviano, invece, alla nozione di imputabilità, senza evocare la nozione di colpa.

31

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere, infatti, interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenza Léger, C‑528/13, EU:C:2015:288, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

32

Ne discende che, alla luce delle divergenze constatate al punto 29 della presente sentenza tra le diverse versioni linguistiche dell’articolo 85 bis dello Statuto, tale disposizione deve essere interpretata segnatamente in funzione della sua finalità.

33

Risulta dalla costante giurisprudenza della Corte che lo scopo del diritto di surrogazione dell’Unione previsto all’articolo 85 bis dello Statuto è quello di evitare che un funzionario venga risarcito due volte per lo stesso danno. Se il danno subìto dal funzionario comporta, per l’Unione, l’obbligo di versare a quest’ultimo le prestazioni previste dallo Statuto, il rischio di tale cumulo può essere evitato solo se il funzionario viene privato, a vantaggio dell’Unione, dei suoi diritti nei confronti del terzo responsabile già al momento dell’evento dannoso (v., in tal senso, sentenze Royale belge, C‑333/90, EU:C:1992:94, punto 9 e giurisprudenza ivi citata, nonché Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 20).

34

Tale scopo può essere pienamente realizzato solo se la surrogazione prevista al suddetto articolo comprende i sistemi di indennizzo di vittime di infortuni, siano essi considerati dal diritto nazionale come un regime di responsabilità per colpa o come una forma diversa di obbligo di risarcimento, e ciò anche quando essi prevedono, come la normativa di cui trattasi nel procedimento principale, che un terzo è tenuto a risarcire un danno indipendentemente da qualsiasi colpa.

35

Pertanto, considerata la finalità della surrogazione prevista all’articolo 85 bis dello Statuto, la nozione di «terzo responsabile» deve ricevere un’interpretazione ampia e non può essere limitata alla sola responsabilità per colpa.

36

Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione che la nozione di «terzo responsabile», ai sensi dell’articolo 85 bis, paragrafo 1, dello Statuto, riguarda qualsiasi soggetto, compresi gli assicuratori, tenuto, in forza del diritto nazionale, a risarcire il danno subìto dalla vittima o dai suoi aventi causa.

Sulla terza questione

37

Alla luce delle risposte fornite alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.

Sulla quarta questione

38

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se lo Statuto debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione diretta in forza dell’articolo 85 bis, paragrafo 4, di tale Statuto, le prestazioni che l’Unione è tenuta a onorare a titolo, da un lato, dell’articolo 73 del suddetto Statuto, diretto a coprire i rischi di malattia e di infortunio, e, dall’altro, dell’articolo 78 di tale stesso Statuto per il versamento di una pensione d’invalidità devono definitivamente restare a suo carico.

39

Occorre anzitutto rilevare che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, poiché la pensione d’invalidità non costituisce, secondo la giurisprudenza nazionale, un danno per la vittima dell’infortunio di cui trattasi nel procedimento principale, essa sarebbe distinta e indipendente dal danno subìto dalla suddetta vittima. Tuttavia, l’obbligo per l’unione di effettuare prestazioni a favore della vittima ai sensi degli articoli 73 e 78 dello Statuto potrebbe costituire un danno a carico dell’Unione.

40

Infatti, secondo il giudice del rinvio, in applicazione della giurisprudenza nazionale alla quale si fa riferimento al punto 14 della presente sentenza, una siffatta possibilità sarebbe esclusa se la prestazione di cui trattasi, in forza della normativa applicabile, dovesse definitivamente restare a carico dell’Unione.

41

A tal riguardo, si deve constatare che il danno subìto dall’Unione deriverebbe dall’obbligo posto a suo carico di versare alla vittima le prestazioni a titolo degli articoli 73 e 78 dello Statuto, e risulterebbe quindi, per quanto la riguarda, da un obbligo statutario.

42

Quanto al problema se le prestazioni previste agli articoli 73 e 78 dello Statuto debbano restare definitivamente a carico dell’Unione, va rilevato, da un lato, che l’articolo 85 bis, paragrafo 4, dello Statuto prevede esplicitamente che l’Unione non sia limitata a far valere mediante surrogazione, in forza dell’articolo 85 bis, paragrafo 1, di tale Statuto, i danni subiti dai suoi funzionari, bensì possa altresì agire con un ricorso diretto per ottenere il risarcimento di un danno che le è proprio, segnatamente a seguito delle prestazioni che essa è tenuta a fornire in applicazione del suddetto Statuto.

43

Dall’altro lato, se è vero che la natura della pensione d’invalidità di cui trattasi nel procedimento principale rientra in una specificità legata al rapporto statutario tra l’Unione e i suoi funzionari, il rispetto di tale specificità non esige tuttavia che le prestazioni fornite a titolo di una pensione d’invalidità debbano definitivamente restare a carico dell’Unione.

44

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione che lo Statuto non può essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione diretta in forza dell’articolo 85 bis, paragrafo 4, di tale Statuto, le prestazioni che l’Unione è tenuta a onorare a titolo, da un lato, dell’articolo 73 del suddetto Statuto, diretto a coprire i rischi di malattia e di infortunio, e, dall’altro, dell’articolo 78 di tale stesso Statuto per il versamento di una pensione d’invalidità devono definitivamente restare a suo carico.

Sulle spese

45

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

La nozione di «terzo responsabile», di cui all’articolo 85 bis, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 781/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, deve ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

 

2)

La nozione di «terzo responsabile» di cui all’articolo 85 bis, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee stabilito dal regolamento n. 259/68, come modificato dal regolamento n. 781/98, riguarda qualsiasi soggetto, compresi gli assicuratori, tenuto, in forza del diritto nazionale, a risarcire il danno subìto dalla vittima o dai suoi aventi causa.

Lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee stabilito dal regolamento n. 259/68, come modificato dal regolamento n. 781/98, non può essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione diretta in forza dell’articolo 85 bis, paragrafo 4, di tale Statuto, le prestazioni che l’Unione è tenuta a onorare a titolo, da un lato, dell’articolo 73 del suddetto Statuto, diretto a coprire i rischi di malattia e di infortunio, e, dall’altro, dell’articolo 78 di tale stesso Statuto per il versamento di una pensione d’invalidità devono definitivamente restare a suo carico.

 

Firme


( * )   Lingua processuale: il francese.