Causa C‑479/14
Sabine Hünnebeck
contro
Finanzamt Krefeld
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf)
«Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Articoli 63 e 65 TFUE — Imposta sulle donazioni — Donazione di un immobile situato nel territorio nazionale — Normativa nazionale che prevede una deduzione più elevata per i residenti rispetto ai non residenti — Esistenza di un regime opzionale che consente a qualsiasi persona domiciliata in uno Stato membro dell’Unione di beneficiare della deduzione più elevata»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 8 giugno 2016
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile (Art. 267 TFUE)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa – Applicazione della normativa nazionale pertinente – Ipotesi formulate dalle parti – Assenza di presa in considerazione (Art. 267 TFUE)
Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. – Restrizioni – Imposta sulle donazioni – Deduzione dalla base imponibile in caso di donazione di un immobile situato nel territorio di uno Stato membro – Deduzione limitata, in difetto di una specifica richiesta del beneficiario, per le donazioni effettuate tra un donante e un donatario entrambi residenti in un altro Stato membro, inferiore a quella applicabile in caso di residenza di almeno uno dei due nel territorio nazionale – Possibilità per il beneficiario di una donazione tra non residenti, su sua richiesta, di fruire della deduzione più elevata prevista per il caso di donazioni che coinvolgano almeno un residente – Cumulo, ai fini del calcolo dell’imposta dovuta, di tutte le donazioni ricevute da tale donatario dalla stessa persona nel corso dei dieci anni precedenti e dei dieci anni successivi alla donazione – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza (Artt. 63 TFUE e 65 TFUE)
V. il testo della decisione.
(v. punto 30)
Nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, il giudice del rinvio è l’unico competente a conoscere e a valutare i fatti della controversia sottopostagli nonché a interpretare e ad applicare il diritto nazionale. Infatti la Corte deve, in linea di principio, limitare il proprio esame agli elementi di valutazione che il giudice del rinvio ha deciso di sottoporle. Per quanto riguarda l’applicazione della normativa nazionale pertinente, la Corte deve pertanto attenersi alla situazione che detto giudice ritiene accertata e non può essere vincolata dalle ipotesi formulate da una delle parti del procedimento principale.
(v. punto 36)
Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che preveda, per le donazioni tra non residenti, in mancanza di una specifica richiesta da parte del beneficiario, il ricorso ad un metodo di calcolo dell’imposta mediante l’applicazione di una deduzione fiscale ridotta. Tali articoli ostano altresì, e in ogni caso, ad una normativa nazionale che preveda, su istanza di tale beneficiario, il ricorso ad un metodo di calcolo dell’imposta mediante l’applicazione della deduzione più elevata applicabile per le donazioni in cui sia parte almeno un residente, laddove l’esercizio di una simile opzione da parte del beneficiario non residente implica il cumulo, ai fini del calcolo dell’imposta dovuta per la donazione considerata, di tutte le donazioni ricevute da tale donatario dalla medesima persona nel corso dei dieci anni precedenti e dei dieci anni successivi a detta donazione.
Difatti, a differenza delle donazioni in cui sia parte almeno un residente, per il cui calcolo delle imposte possono essere cumulate soltanto le donazioni precedenti, consentendo così al soggetto passivo di prevedere l’importo dell’imposta esigibile, per le donazioni tra non residenti il cumulo dei trasferimenti riguarda anche quei trasferimenti che avranno luogo nel corso dei dieci anni successivi alla donazione considerata, ponendo in tal modo i beneficiari in una situazione di incertezza quanto all’imposta sulle donazioni esigibile in un momento successivo.
Una tale mancanza di prevedibilità può avere l’effetto di dissuadere i non residenti dall’acquistare o dal mantenere beni situati nello Stato membro di cui trattasi, dal momento che il successivo trasferimento di tali beni ad altri non residenti porrà questi ultimi più a lungo in una situazione di incertezza circa le future imposte che saranno eventualmente richieste da tale Stato membro.
In tali circostanze, e fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare circa la durata del periodo di riferimento ai fini dell’applicazione, su domanda dei beneficiari non residenti, della deduzione più elevata, verifiche che dipendono dall’interpretazione e dell’applicazione del diritto dello Stato membro, occorre rilevare che, per quanto riguarda la durata del periodo di cumulo delle donazioni preso in considerazione ai fini dell’applicazione della deduzione più elevata, il trattamento fiscale meno favorevole delle donazioni tra non residenti rispetto a quello riservato alle donazioni in cui sia parte almeno un residente configura una restrizione alla libera circolazione dei capitali proibita, in linea di principio, dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE.
Quando una normativa nazionale pone sullo stesso piano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni ad un bene immobile situato nello Stato membro in questione, da un lato, i donatari non residenti che abbiano acquisito tale bene da una persona non residente e, dall’altro, i donatari non residenti o residenti che abbiano acquisito tale bene da un donante residente nonché i donatari residenti che abbiano acquisito il medesimo bene da un donante non residente, essa non può, senza violare gli imperativi del diritto dell’Unione, trattare in modo diverso tali donatari, ai fini della medesima imposizione, per quanto riguarda la deduzione applicabile alla base imponibile del bene immobile interessato. Trattando in modo identico, fatta eccezione per quanto riguarda il periodo preso in considerazione per l’applicazione della deduzione di cui può fruire il donatario, le donazioni operate a favore di tali due categorie di soggetti, il legislatore nazionale ha infatti riconosciuto che fra queste ultime non sussiste, quanto alle modalità ed ai presupposti per la riscossione dell’imposta sulle donazioni, alcuna differenza di situazione oggettiva che possa giustificare una differenza di trattamento.
Ne consegue che, dato che il periodo rilevante ai fini della deduzione applicabile non dipende dall’importo della base imponibile, ma viene applicato al donatario nella sua qualità di soggetto passivo, le caratteristiche proprie della base imponibile del donatario non residente che riceva una donazione da un donante non residente non sono tali da rendere obiettivamente diversa, relativamente a tale periodo, la situazione di detto donatario rispetto a quella del donatario non residente che riceva una donazione da un donante residente o a quella del donatario residente che riceva una donazione da un donante non residente.
Da ultimo, per quanto riguarda l’esistenza di un’eventuale giustificazione riconducibile ad un motivo imperativo di interesse generale, il cumulo delle donazioni nell’arco di un periodo di 20 anni, allorché il beneficiario chieda il beneficio della deduzione più elevata, non può essere considerato un mezzo adeguato per conseguire l’obiettivo di salvaguardia della coerenza del sistema fiscale nazionale né per garantire la necessità di assicurare una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.
(v. punti 46‑48, 56, 59, 63, 65, 68 e dispositivo)