Causa C‑465/14

Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

contro

F. Wieland

e

H. Rothwangl

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep)

«Rinvio pregiudiziale — Articoli 18 e 45 TFUE — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articoli 3 e 94 — Regolamento (CE) n. 859/2003 — Articolo 2, paragrafi 1 e 2 — Assicurazione vecchiaia e assicurazione morte — Ex lavoratori marittimi cittadini di uno Stato terzo divenuto membro dell’Unione europea nel 1995 — Esclusione dal diritto a prestazioni di vecchiaia»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 ottobre 2016

  1. Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Assicurazione per la vecchiaia – Periodi da prendere in considerazione – Periodo di assicurazione asseritamente compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro da un lavoratore straniero, cittadino di uno Stato che ha aderito all’Unione europea successivamente al compimento di tale periodo – Normativa nazionale dello Stato membro che non tiene conto di tale periodo – Ammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 94, §§ 1 e 2)

  2. Cittadinanza dell’Unione – Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Restrizioni – Lavoratore marittimo che ha fatto parte, per un determinato periodo, dell’equipaggio di una nave immatricolata nel territorio di uno Stato membro e che viveva abitualmente a bordo di tale nave, senza essere cittadino di uno Stato membro durante detto periodo – Legislazione di detto Stato membro che esclude tale lavoratore marittimo dal beneficio dell’assicurazione per la vecchiaia – Ammissibilità

    (Artt. 18 TFUE e 45 TFUE)

  3. Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Normativa dell’Unione – Ambito di applicazione ratione personae – Ampliamento ai cittadini di Stati terzi che non beneficiano di tale normativa a causa della nazionalità – Lavoratore subordinato che è stato cittadino di uno Stato terzo durante un periodo di occupazione compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro, ma che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del regolamento n. 859/2003 alla data della presentazione della domanda di una pensione di vecchiaia – Normativa di tale Stato membro che non tiene conto di detto periodo ai fini della determinazione dei diritti pensionistici di tale lavoratore – Ammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 859/2003, art. 2, §§ 1 e 2)

  1.  L’articolo 94, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro che non prende in considerazione, per la determinazione dei diritti a prestazioni di vecchiaia, un periodo di assicurazione asseritamente compiuto sotto la propria legislazione da un lavoratore straniero, qualora lo Stato di cui tale lavoratore è cittadino abbia aderito all’Unione europea successivamente al compimento del periodo in parola.

    Per invocare validamente il beneficio dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, il richiedente deve infatti poter indicare un periodo di assicurazione e, eventualmente, periodi di occupazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o ottobre 1972 oppure, per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito all’Unione dopo suddetta data, prima della data di applicazione di tale regolamento nel territorio dello Stato membro interessato.

    Tuttavia, la suddetta normativa escludeva il lavoratore dal beneficio dell’assicurazione vecchiaia per il motivo che egli era cittadino di un paese terzo e viveva abitualmente a bordo delle navi delle quali era un membro dell’equipaggio. Una siffatta esclusione, benché fondata sulla cittadinanza, non era vietata dal diritto dell’Unione all’epoca dei fatti in questione, dato che tale paese non aveva ancora aderito all’Unione.

    (v. punti 56, 64, 66, dispositivo 1)

  2.  Gli articoli 18 e 45 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla legislazione di uno Stato membro, in forza della quale un lavoratore marittimo che ha fatto parte, per un determinato periodo, dell’equipaggio di una nave immatricolata nel territorio di detto Stato membro e che viveva abitualmente a bordo di tale nave viene escluso dal beneficio dell’assicurazione vecchiaia relativa al periodo in parola per il motivo che durante detto periodo non era cittadino di uno Stato membro.

    Infatti, dall’Atto di adesione del paese di cui è cittadino il lavoratore marittimo non risulta alcun obbligo per gli attuali Stati membri di trattare i propri cittadini nello stesso modo in cui hanno trattato i cittadini di altri Stati membri prima dell’adesione di questi ultimi all’Unione.

    (v. punti 71, 73, dispositivo 2)

  3.  L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 859/2003, che estende le disposizioni del regolamento n. 1408/71 e del regolamento n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro secondo la quale un periodo di occupazione compiuto sotto la legislazione di detto Stato membro da un lavoratore subordinato che non era cittadino di uno Stato membro durante il periodo in parola, ma che, alla data in cui richiede il versamento di una pensione di vecchiaia, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del menzionato regolamento, non viene preso in considerazione da tale Stato membro ai fini della determinazione dei diritti pensionistici di tale lavoratore.

    (v. punto 79, dispositivo 3)