Causa C‑463/14

Asparuhovo Lake Investment Company OOD

contro

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dall’Administrativen sad - Varna)

«Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 24, paragrafo 1, 25, lettera b), 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1 — Nozione di “prestazione di servizi” — Contratto di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza — Fatto generatore dell’imposta — Necessità della prova della prestazione effettiva dei servizi — Esigibilità dell’imposta»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 settembre 2015

  1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa — Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate — Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Art. 267 TFUE)

  2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Nozione — Contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza — Prestatore messo a disposizione del committente per la durata del contratto — Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 24, § 1)

  3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza — Prestatore messo a disposizione del committente per la durata del contratto — Fatto generatore ed esigibilità al termine di ogni periodo per cui il pagamento è stato concordato

    (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 62, § 2, 63 e 64, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 29)

  2.  L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «prestazione di servizi» ricomprende i contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza a un’impresa, in particolare di tipo legale, commerciale e finanziario, nell’ambito dei quali il prestatore si è messo a disposizione del committente per la durata del contratto.

    Infatti la base imponibile di una prestazione di servizi è costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e una prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto. Quando la prestazione di servizi di cui trattasi è caratterizzata, segnatamente, dalla disponibilità permanente del prestatore di servizi a fornire, all’occorrenza, le prestazioni richieste dal committente, non è necessario, per ammettere la sussistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e il corrispettivo ottenuto, stabilire che un pagamento si riferisce ad una prestazione individuale e specifica effettuata su richiesta di un committente. La circostanza che le prestazioni non siano né predeterminate né individuali e che il compenso sia versato in forma di forfait non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto, il cui importo è stabilito in anticipo e secondo criteri chiaramente individuati.

    (v. punti 35, 38, 39, 43, dispositivo 1)

  3.  Nel caso di contratti di abbonamento vertenti su servizi di consulenza nell’ambito dei quali il prestatore si è messo a disposizione del committente per la durata del contratto, gli articoli 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il fatto generatore dell’imposta e l’esigibilità della medesima si verificano alla scadenza del periodo per cui il pagamento è stato concordato, senza che rilevi se e con quale frequenza il committente ha effettivamente usufruito dei servizi del prestatore.

    Infatti, una prestazione che consiste essenzialmente nell’essere sempre a disposizione del cliente per fornirgli servizi di consulenza, remunerata con importi forfettari versati periodicamente, deve considerarsi effettuata durante il periodo cui il pagamento si riferisce, a prescindere dal fatto che durante tale periodo il prestatore abbia o meno effettivamente fornito consulenze al proprio cliente. È al termine di ogni periodo cui i pagamenti si riferiscono che la prestazione deve considerarsi effettuata, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112.

    (v. punti 49‑51, dispositivo 2)


Causa C‑463/14

Asparuhovo Lake Investment Company OOD

contro

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dall’Administrativen sad - Varna)

«Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 24, paragrafo 1, 25, lettera b), 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1 — Nozione di “prestazione di servizi” — Contratto di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza — Fatto generatore dell’imposta — Necessità della prova della prestazione effettiva dei servizi — Esigibilità dell’imposta»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 settembre 2015

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa – Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Art. 267 TFUE)

  2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Nozione – Contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza – Prestatore messo a disposizione del committente per la durata del contratto – Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 24, § 1)

  3. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza – Prestatore messo a disposizione del committente per la durata del contratto – Fatto generatore ed esigibilità al termine di ogni periodo per cui il pagamento è stato concordato

    (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 62, § 2, 63 e 64, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 29)

  2.  L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «prestazione di servizi» ricomprende i contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza a un’impresa, in particolare di tipo legale, commerciale e finanziario, nell’ambito dei quali il prestatore si è messo a disposizione del committente per la durata del contratto.

    Infatti la base imponibile di una prestazione di servizi è costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e una prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto. Quando la prestazione di servizi di cui trattasi è caratterizzata, segnatamente, dalla disponibilità permanente del prestatore di servizi a fornire, all’occorrenza, le prestazioni richieste dal committente, non è necessario, per ammettere la sussistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e il corrispettivo ottenuto, stabilire che un pagamento si riferisce ad una prestazione individuale e specifica effettuata su richiesta di un committente. La circostanza che le prestazioni non siano né predeterminate né individuali e che il compenso sia versato in forma di forfait non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto, il cui importo è stabilito in anticipo e secondo criteri chiaramente individuati.

    (v. punti 35, 38, 39, 43, dispositivo 1)

  3.  Nel caso di contratti di abbonamento vertenti su servizi di consulenza nell’ambito dei quali il prestatore si è messo a disposizione del committente per la durata del contratto, gli articoli 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il fatto generatore dell’imposta e l’esigibilità della medesima si verificano alla scadenza del periodo per cui il pagamento è stato concordato, senza che rilevi se e con quale frequenza il committente ha effettivamente usufruito dei servizi del prestatore.

    Infatti, una prestazione che consiste essenzialmente nell’essere sempre a disposizione del cliente per fornirgli servizi di consulenza, remunerata con importi forfettari versati periodicamente, deve considerarsi effettuata durante il periodo cui il pagamento si riferisce, a prescindere dal fatto che durante tale periodo il prestatore abbia o meno effettivamente fornito consulenze al proprio cliente. È al termine di ogni periodo cui i pagamenti si riferiscono che la prestazione deve considerarsi effettuata, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112.

    (v. punti 49‑51, dispositivo 2)