Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 febbraio 2016 –

Commissione / Spagna

(causa C‑454/14) ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 1999/31/CE — Articolo 14 — Discariche di rifiuti — Non conformità delle discariche esistenti — Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura»

1. 

Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Successivo ampliamento — Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 25)

2. 

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 39)

3. 

Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento — Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 258 TFUE) (v. punto 40)

4. 

Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 45)

Dispositivo

1) 

Non avendo adottato, per ciascuna delle discariche di cui trattasi, vale a dire quelle di Ortuella (Paesi Baschi), di Zurita e di Juan Grande (Isole Canarie), le misure necessarie per chiedere al gestore l’elaborazione di un piano di sviluppo e garantire la completa esecuzione di tale piano conformemente ai requisiti della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, ad eccezione di quelle elencate nell’allegato I, punto 1, di quest’ultima, entro un termine di otto giorni dalla data fissata all’articolo 18, paragrafo 1, della medesima direttiva, il Regno di Spagna è venuto meno, per ciascuna di dette discariche, agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, lettera c), della stessa direttiva.

2) 

Non avendo adottato, per ciascuna delle discariche in esame, vale a dire quelle di Vélez Rubio (Almería), di Alcolea de Cinca (Huesca), di Sariñena (Huesca), di Tamarite de Litera (Huesca), di Somontano – Barbastro (Huesca), di Barranco de Sedases (Fraga, Huesca), di Barranco Seco (Puntallana, La Palma), di Jumilla (Murcia), di Legazpia (Guipúzcoa), di Sierra Valleja (Arcos de la Frontera, Cadice), di Carretera Pantano del Rumblar (Baños de la Encina, Jaén), di Barranco de la Cueva (Bélmez de la Moraleda, Jaén), di Cerrajón (Castillo de Locubín, Jaén), di Las Canteras (Jimena y Bedmar, Jaén), di Hoya del Pino (Siles, Jaén), di Bellavista (Finca El Coronel, Alcalá de Guadaira, Siviglia), di El Patarín (Alcalá de Guadaira, Siviglia), di Carretera de Arahal-Morón de la Frontera (Arahal, Siviglia), di Carretera de Almadén de la Plata (Cazalla de la Sierra, Siviglia), di El Chaparral (Écija, Siviglia), di Carretera A-92, KM 57,5 (Morón de la Frontera, Siviglia), di Carretera 3118 Fuente Leona – Cumbres mayores (Colina Barragona, Huelva), di Llanos del Campo (Grazalema – Benamahoma, Cadice), di Andrada Baja (Alcalá de Guadaira, Siviglia), di Carretera de Los Villares (Andújar, Jaén), di La Chacona (Cabra, Cordoba) e di El Chaparral – La Sombrerera (Puerto Serrano, Cadice), le misure necessarie per far chiudere al più presto, conformemente agli articoli 7, primo comma, lettera g), e 13 della direttiva 1999/31, le discariche che non hanno ottenuto, ai sensi dell’articolo 8 della medesima direttiva, l’autorizzazione a continuare a funzionare, il Regno di Spagna è venuto meno, per ciascuna di tali discariche, agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, lettera b), di detta direttiva.

3) 

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


( 1 )   GU C 448 del 15.12.2014.