Causa C‑453/14

Vorarlberger Gebietskrankenkasse

e

Alfred Knauer

contro

Landeshauptmann von Vorarlberg

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 5 — Nozione di “prestazioni equivalenti” — Assimilazione delle prestazioni di vecchiaia di due Stati membri dello Spazio economico europeo — Normativa nazionale che prende in considerazione le prestazioni di vecchiaia percepite in altri Stati membri ai fini del calcolo dell’importo dei contributi previdenziali»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 gennaio 2016

  1. Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Normativa dell’Unione — Ambito di applicazione ratione materiae — Dichiarazioni degli Stati membri relative a prestazioni di vecchiaia — Portata

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 9)

  2. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Metodi — Interpretazione letterale, sistematica e teleologica

  3. Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Normativa dell’Unione — Ambito di applicazione ratione materiae — Prestazioni di vecchiaia — Prestazioni erogate da un regime pensionistico aziendale o di categoria e prestazioni erogate da un regime pensionistico legale di un altro Stato membro — Prestazioni equivalenti

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 5, a)]

  1.  Qualora delle prestazioni di vecchiaia siano state menzionate in una dichiarazione di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, esse rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

    A tale riguardo, nel caso in cui un regime pensionistico aziendale o di categoria sia stato oggetto, nel suo complesso, di una dichiarazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 883/2004 del Principato del Liechtenstein, il quale deve essere assimilato a uno Stato membro ai fini dell’applicazione di tale regolamento, le prestazioni di vecchiaia erogate da detto regime devono essere considerate ricomprese nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

    (v. punti 23, 24)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 27)

  3.  L’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che le prestazioni di vecchiaia erogate da un regime pensionistico aziendale o di categoria di uno Stato membro e quelle erogate da un regime pensionistico legale di un altro Stato membro, fermo restando che questi due regimi rientrano nell’ambito di applicazione dello stesso regolamento, costituiscono prestazioni equivalenti ai sensi di detta disposizione, in quanto entrambe le categorie di prestazioni perseguono il medesimo obiettivo di garantire ai rispettivi beneficiari il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello di cui questi ultimi godevano prima del pensionamento.

    Al riguardo, il fatto che sussistano differenze relative, in particolare, alle modalità di acquisizione dei diritti a tali prestazioni o alla possibilità per gli assicurati di beneficiare di prestazioni complementari facoltative non può giustificare una conclusione differente.

    Una giustificazione oggettiva per non trattare allo stesso modo le prestazioni di vecchiaia potrebbe sussistere, eventualmente, se i contributi a copertura delle prestazioni per malattia fossero prelevati in uno Stato membro sulle prestazioni di vecchiaia erogate dal regime pensionistico aziendale o di categoria dell’altro Stato membro, sebbene tali contributi siano già stati prelevati in quest’ultimo Stato membro.

    (v. punti 36‑38 e dispositivo)