Causa C‑431/14 P
Repubblica ellenica
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Aiuti di Stato — Pagamenti compensativi erogati dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne ordina il recupero — Nozione di “aiuto di Stato” — Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE — Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo — Obbligo di motivazione — Snaturamento di elementi di prova»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 marzo 2016
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
[Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Pagamenti compensativi di perdite subite dagli agricoltori a causa di avverse condizioni climatiche, indipendenti dai contributi dei medesimi e finanziati mediante un prestito contratto da un organismo appartenente allo Stato – Inclusione
(Art. 107, § 3, TFUE)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58)
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Criteri di valutazione – Orientamenti adottati dalla Commissione – Disciplina temporanea per le misure di aiuto a sostegno dell’accesso al finanziamento nella situazione di crisi economica – Effetto vincolante
(Art. 107, § 3, TFUE; comunicazione della Commissione 2009/C 16/01)
Qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, in forza dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Peraltro, secondo costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
(v. punti 32, 34)
V. il testo della decisione.
(v. punti 38, 57)
Delle erogazioni, in via eccezionale, di pagamenti compensativi delle perdite subite dagli agricoltori a causa di avverse condizioni climatiche, pagamenti indipendenti dai contributi versati dagli agricoltori a titolo di assicurazione delle produzioni vegetale e animale e finanziati mediante un prestito contratto da un organismo di assicurazioni agricole appartenente interamente allo Stato, costituiscono un vantaggio che l’impresa beneficiaria non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato e che incidono dunque sulla concorrenza.
Infatti, tenuto conto dell’indipendenza dei contributi versati dagli agricoltori rispetto ai pagamenti compensativi percepiti da questi ultimi, non si può ritenere che tali contributi siano oneri specifici gravanti sul vantaggio che avrebbe costituito, nella specie, l’erogazione di tali pagamenti, né che detti contributi sarebbero stati inerenti all’istituzione di tale vantaggio. Non può quindi avvenire una compensazione tra detto vantaggio e i medesimi contributi.
(v. punti 42, 43)
V. il testo della decisione.
(v. punto 55)
La Commissione non può violare l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE adottando discipline viziate da un errore di diritto o da un errore manifesto di valutazione, né rinunciare, mediante l’adozione di tali discipline, all’esercizio del potere discrezionale che tale disposizione le conferisce. A questo riguardo, quando essa adotta, nell’ambito di detto esercizio, discipline di siffatta natura, queste devono essere sottoposte ad una verifica continua al fine di comprendere ogni evoluzione maggiore non coperta da tali atti.
Peraltro, l’adozione di tali discipline non dispensa la Commissione dal suo obbligo di esaminare le specifiche circostanze eccezionali che uno Stato membro invoca, in un caso particolare, al fine di chiedere l’applicazione diretta dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, e di motivare eventualmente il suo rifiuto di accogliere una richiesta del genere.
Per quanto attiene al pregiudizio arrecato al settore agricolo primario dell’Unione dalla crisi economica in cui versavano gli Stati membri, la Commissione ha esercitato il potere discrezionale conferitole dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE adottando il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, quale risulta dalla comunicazione della Commissione del 2008 (QRTC), e successivamente il QRTC modificato, giacché tanto il primo quanto il secondo menzionano espressamente tale settore.
(v. punti 71‑73)