SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

21 gennaio 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Codice doganale comunitario — Articolo 29, paragrafo 1, lettera d) — Determinazione del valore in dogana — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 143, paragrafo 1, lettera h) — Nozione di “persone legate” ai fini della determinazione del valore in dogana — Legami di parentela tra l’acquirente, persona fisica, e il dirigente della società venditrice»

Nella causa C‑430/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 12 settembre 2014, pervenuta in cancelleria il 19 settembre 2014, nel procedimento

Valsts ieņēmumu dienests

contro

Artūrs Stretinskis,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, F. Biltgen, A. Borg Barthet (relatore), E. Levits e M. Berger, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

per il governo lettone, da I. Kalniņš e I. Ņesterova, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Sauka e L. Grønfeldt, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 ottobre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione, dell’8 gennaio 1999 (GU L 10, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2454/93»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Valsts ieņēmumu dienests (Servizio nazionale delle Imposte) e il sig. Stretinskis, in merito alla determinazione del valore in dogana di merci importate dagli Stati Uniti d’America ai fini della loro immissione in libera pratica nel territorio dell’Unione europea.

Contesto normativo

Il codice doganale

3

Il titolo II del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU 1997, L 17, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), contiene un capitolo 3 intitolato «Valore in dogana delle merci», costituito dagli articoli da 28 a 36 di tale codice.

4

Ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del codice doganale:

«1.   Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33, sempre che:

(...)

d)

il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali, ai sensi del paragrafo 2.

a)

Per stabilire se il valore di transazione sia accettabile ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, il fatto che il compratore e il venditore siano legati non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare inaccettabile detto valore. Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione ammesso, purché tali legami non abbiano influito sul prezzo. Se, tenuto conto delle informazioni fornite dal dichiarante o ottenute da altre fonti, l’amministrazione doganale ha motivo di ritenere che detti legami abbiano influito sul prezzo, essa comunica queste motivazioni al dichiarante fornendogli una ragionevole possibilità di risposta. Qualora il dichiarante lo richieda, le motivazioni gli sono comunicate per iscritto.

b)

In una vendita tra persone legate, il valore di transazione è accettato e le merci sono valutate conformemente al paragrafo 1 quando il dichiarante dimostri che detto valore è molto vicino ad uno dei valori qui di seguito indicati, stabiliti allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento:

i)

il valore di transazione in occasione di vendita, tra compratori e venditori che non sono legati, di merci identiche o similari per l’esportazione a destinazione della Comunità;

ii)

il valore in dogana di merci identiche o similari, quale è determinato ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera c);

iii)

il valore in dogana di merci identiche o similari, quale è determinato ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera d).

Nell’applicare i predetti criteri si tiene debitamente conto delle differenze accertate tra i livelli commerciali, le quantità, gli elementi enumerati all’articolo 32 ed i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite nelle quali il compratore e il venditore non sono legati e i costi che questi non sostiene in occasione di vendite nelle quali il compratore ed il venditore sono legati.

c)

I criteri di cui alla lettera b) devono essere applicati su iniziativa del dichiarante e soltanto a fini comparativi. Non possono essere stabiliti valori sostitutivi ai sensi della predetta lettera b)».

5

L’articolo 30 di detto codice stabilisce quanto segue:

«1.   Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell’articolo 29 si ha riguardo, nell’ordine, alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2 fino alla prima di queste lettere che consenta di determinarlo (...)

2.   I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti:

a)

valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

b)

valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

c)

valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o di merci identiche o similari importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori;

d)

valore calcolato, eguale alla somma:

del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;

di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l’esportazione a destinazione della Comunità;

del costo o del valore degli elementi enumerati all’articolo 32, paragrafo 1, lettera e).

(...)».

6

L’articolo 31 di detto codice dispone quanto segue:

«1.   Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato ai sensi degli articoli 29 e 30, esso viene stabilito, sulla base dei dati disponibili nella Comunità, ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:

dell’accordo relativo all’attuazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994;

dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e

delle disposizioni del presente capitolo.

(...)».

Il regolamento n. 2454/93

7

Ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93:

«Ai fini del titolo II, capitolo 3, del [codice doganale], due o più persone sono considerate legate solo se:

a)

l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa;

b)

hanno la veste giuridica di associati;

c)

l’una è il datore di lavoro dell’altra;

d)

una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra;

e)

l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra;

f)

l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;

g)

esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se

h)

appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti:

(...)

fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini)

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

Negli anni compresi tra il 2008 e il 2010 il sig. Stretinskis importava dagli Stati Uniti capi di abbigliamento di seconda mano per immetterli in libera pratica nel territorio dell’Unione. Nei documenti amministrativi unici che aveva compilato a tal fine, il sig. Stretinskis avrebbe calcolato il valore in dogana di tali merci secondo il metodo del valore di transazione, basandosi sul prezzo totale indicato nelle fatture prodotte dalla Latcars LLC e dalla Dexter Plus LLC (in prosieguo, congiuntamente: le «società venditrici»), nonché sul costo di trasporto per via marittima.

9

Dopo aver esaminato i documenti forniti dal sig. Stretinskis e proceduto a un’ispezione dei relativi locali commerciali, il Servizio nazionale delle Imposte esprimeva dubbi circa l’esattezza dei valori in tal modo dichiarati, in particolare poiché il direttore delle società venditrici era il fratello del sig. Stretinskis. Considerando che si trattava di persone legate ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 2454/93, il Servizio nazionale delle Imposte, con decisione del 22 luglio 2010, effettuava una nuova determinazione del valore in dogana delle merci, basandosi sull’articolo 31 del codice doganale.

10

Il sig. Stretinskis proponeva ricorso diretto a ottenere l’annullamento di detta decisione dinanzi al giudice amministrativo competente in primo grado. Tale ricorso veniva respinto da quest’ultimo.

11

Investito della controversia in sede di appello, il giudice amministrativo competente accoglieva il ricorso del sig. Stretinskis, dichiarando, in particolare, che i dubbi espressi dal Servizio nazionale delle Imposte circa l’esattezza dei valori dichiarati in dogana per le merci di cui trattasi non erano sufficientemente suffragati, poiché l’esistenza di un legame di parentela a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 2454/93, in circostanze come quelle del procedimento principale, poteva essere riconosciuta solo se il fratello del sig. Stretinskis fosse il proprietario delle società venditrici, circostanza che detta amministrazione avrebbe omesso di verificare.

12

Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, facendo valere, in particolare, che il giudice amministrativo competente in appello avrebbe dovuto considerare che il sig. Stretinskis e il direttore delle società venditrici erano persone legate ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 2454/93.

13

Ritenendo che la soluzione della controversia principale dipenda dall’interpretazione del diritto dell’Unione, l’Augstākā tiesa (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che non si riferisce solo a situazioni in cui le parti della transazione siano unicamente persone fisiche, bensì anche a situazioni in cui esiste una relazione familiare o di parentela tra un dirigente di una delle parti (persona giuridica) e l’altra parte della transazione (persona fisica) o un dirigente di tale parte (nel caso in cui sia una persona giuridica).

2)

Nel caso di risposta affermativa, se l’organo giurisdizionale investito della causa debba procedere ad un esame approfondito delle circostanze del caso per quanto attiene alla reale influenza della persona fisica di cui si tratta sulla persona giuridica».

Sulle questioni pregiudiziali

14

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che un acquirente, persona fisica, e un venditore, persona giuridica il cui dirigente è il fratello di tale acquirente, devono essere considerati persone legate a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del codice doganale.

15

In via preliminare, va ricordato che, in forza dell’articolo 29, paragrafo 1, di tale codice, il valore in dogana di merci importate è costituito, di regola, dal valore di transazione, cioè dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione.

16

Tuttavia, dall’articolo 29, paragrafi 1, lettera d), e 2, dello stesso codice risulta che, qualora l’acquirente e il venditore siano persone legate, il valore di transazione è ammesso soltanto se tali legami non abbiano influito sul prezzo di vendita.

17

In proposito, l’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 elenca, tassativamente, i casi in cui le persone sono considerate legate ai fini dell’applicazione dell’articolo 29 del codice doganale.

18

Si considerano legate, in particolare, a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 2454/93, le persone appartenenti alla stessa famiglia. In base a tale disposizione, anch’essa formulata in modo restrittivo, si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo «le persone tra le quali intercorre uno (...) dei rapporti [che essa] [menziona]». Tra questi figura, segnatamente, il rapporto tra fratelli e sorelle.

19

È vero che dal tenore dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 2454/93 discende che i legami cui tale disposizione si riferisce sono quelli esistenti tra persone fisiche, mentre, nel procedimento principale, il venditore delle merci di cui trattasi è una persona giuridica.

20

Va sottolineato, tuttavia, che l’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 2454/93 è una disposizione di applicazione del titolo II, capitolo 3, del codice doganale, intitolato «Valore in dogana delle merci», di cui fa parte l’articolo 29 del medesimo codice.

21

Di conseguenza, l’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 2454/93 deve essere interpretato tenendo conto dell’impianto sistematico di tali disposizioni nonché dell’obiettivo da esse perseguito.

22

Al riguardo occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la normativa dell’Unione in materia di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (sentenza Christodoulou e a., C‑116/12, EU:C:2013:825, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

23

Si deve altresì precisare che, se, conformemente all’articolo 29 del codice doganale, il valore in dogana delle merci importate è costituito, di regola, dal valore di transazione, i paragrafi 1, lettera d), e 2 del medesimo articolo mirano a garantire che il valore in dogana rifletta il valore economico reale delle merci importate e non sia arbitrario o fittizio (v., in tal senso, sentenze Mitsui & Co. Deutschland,C‑256/07, EU:C:2009:167, punto 20, nonché Christodoulou e a., C‑116/12, EU:C:2013:825, punti 3940). A tal fine, le autorità doganali sono legittimate a verificare il prezzo indicato dal dichiarante e a non accettarlo se ritengono che esso sia stato influenzato dai legami esistenti tra le parti alla transazione (sentenza Carboni e derivati, C‑263/06, EU:C:2008:128, punto 37).

24

In tale contesto, l’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del codice doganale, elenca le situazioni in cui è probabile che il prezzo di vendita delle merci in esame possa essere stato influenzato dai legami esistenti tra le parti alla transazione.

25

In base all’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), di detto regolamento, ne ricorre, in particolare, il caso qualora dette parti appartengano alla stessa famiglia.

26

Orbene, il rischio che persone legate da vincolo di parentela influenzino il prezzo di vendita delle merci importate sussiste anche quando il venditore è una persona giuridica in seno alla quale un parente dell’acquirente disponga del potere di influenzare il prezzo di vendita a vantaggio di quest’ultimo.

27

Ciò considerato, e alla luce degli obiettivi perseguiti dalla normativa dell’Unione relativa alla valutazione doganale, richiamati ai punti 22 e 23 della presente sentenza, escludere a priori che un acquirente e un venditore possano essere considerati persone legate, a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 2454/93, perché una delle parti del contratto di vendita è una persona giuridica potrebbe compromettere l’effetto utile dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del codice doganale. In tal caso, infatti, le autorità doganali sarebbero private della possibilità di esaminare, in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del codice doganale, le circostanze proprie della vendita di cui trattasi, sebbene ci sia motivo di supporre che il valore di transazione delle merci importate abbia potuto essere influenzato dai legami di parentela esistenti tra l’acquirente ed un membro della persona giuridica venditrice.

28

Pertanto, occorre rilevare che qualora, come nelle circostanze del procedimento principale, una persona fisica disponga, in seno a una persona giuridica, del potere di influenzare il prezzo di vendita di merci importate, a vantaggio di un acquirente cui detta persona fisica sia legata da vincoli di parentela, la qualità di persona giuridica del venditore non osta a che l’acquirente e il venditore di tali merci possano essere considerati legati ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del codice doganale.

29

Per valutare se il parente dell’acquirente disponga di tale potere in seno alla persona giuridica venditrice, le funzioni che egli svolge in seno a tale persona giuridica o, se del caso, la circostanza che sia il solo a esercitarvi un’attività sono elementi rilevanti che le autorità doganali devono prendere in considerazione.

30

Spetta, pertanto, alle autorità doganali competenti, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del codice doganale, esaminare, se necessario, le circostanze proprie della vendita in questione e ammettere il valore di transazione, purché legami, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, non abbiano influito sul prezzo di vendita delle merci importate.

31

Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 2454/93 va interpretato nel senso che un acquirente, persona fisica, e un venditore, persona giuridica in seno alla quale un parente di tale acquirente disponga effettivamente del potere di influenzare il prezzo di vendita di dette merci a vantaggio del citato acquirente, devono essere considerati persone legate ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del codice doganale.

Sulle spese

32

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione, dell’8 gennaio 1999, deve essere interpretato nel senso che un acquirente, persona fisica, e un venditore, persona giuridica in seno alla quale un parente di tale acquirente disponga effettivamente del potere di influenzare il prezzo di vendita di dette merci a vantaggio del citato acquirente, devono essere considerati persone legate ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: il lettone.